Art. 6 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'art.  3,   le   Ragionerie
territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di regione svolgono
le seguenti attivita' su base regionale: 
    a) la rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni  di  cui
alle lettere a), c) e  i)  dell'art.  5,  comma  1  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  23  dicembre   2010,
limitatamente  ai  giudizi  di  primo  grado  dinanzi  alle   sezioni
regionali della Corte dei conti; 
    b) le funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5,  comma  1
del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  23
dicembre 2010  e  le  attivita'  connesse  ai  relativi  procedimenti
contenziosi; 
    c) le funzioni di cui alla lettera j) dell'art. 5,  comma  1  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  23  dicembre
2010. Si applica comunque quanto previsto dalla tabella A del decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  23  dicembre  2010
relativo alla rideterminazione delle  competenze  territoriali  delle
commissioni mediche di verifica; 
    d) le funzioni di presidio unitario per l'erogazione dei  servizi
strumentali e trasversali in raccordo con la Ragioneria  territoriale
di cui all'art. 4 del presente decreto. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1, con esclusione della lettera  c),
sono svolte, nel  rispettivo  ambito  provinciale,  dalle  Ragionerie
territoriali aventi sede nelle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, e dalla Ragioneria territoriale dello Stato di  Torino/Aosta
nel proprio ambito territoriale di competenza.