Art. 6 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, le Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di regione svolgono le seguenti attivita' su base regionale: a) la rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere a), c) e i) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti; b) le funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 e le attivita' connesse ai relativi procedimenti contenziosi; c) le funzioni di cui alla lettera j) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010. Si applica comunque quanto previsto dalla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica; d) le funzioni di presidio unitario per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in raccordo con la Ragioneria territoriale di cui all'art. 4 del presente decreto. 2. Le funzioni di cui al comma 1, con esclusione della lettera c), sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Torino/Aosta nel proprio ambito territoriale di competenza.