Art. 7 1. Le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, e relativo contenzioso di primo grado, di cui all'art. 5, comma 1, lettera m) del presente decreto, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato individuate nella tabella B allegata al presente decreto, con riferimento agli ambiti territoriali ivi indicati.