Art. 7 
 
  1.  Le  funzioni  in   materia   di   procedimenti   amministrativi
sanzionatori antiriciclaggio, e relativo contenzioso di primo  grado,
di cui all'art. 5, comma 1, lettera m)  del  presente  decreto,  sono
esercitate dalle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato  individuate
nella tabella B allegata al presente decreto,  con  riferimento  agli
ambiti territoriali ivi indicati.