Art. 15 bis 
 
            Disposizioni urgenti in materia di liquidita' 
 
  1. Al fine di consentire alle imprese,  ai  professionisti  e  agli
altri contribuenti di fare fronte a  esigenze  di  liquidita',  anche
temporanee,  all'articolo  19  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in  materia  di  dilazione  del
pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «difficolta',  concede»
sono aggiunte le seguenti: «per ciascuna richiesta»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso  in
cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta,  siano
di importo  superiore  a  120.000  euro,  la  dilazione  puo'  essere
concessa se il contribuente documenta  la  temporanea  situazione  di
obiettiva difficolta'»; 
    b) al comma 3: 
      1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono  sostituite  dalle
seguenti: «otto rate»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato»; 
      3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
        «3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno  o
piu' carichi non preclude al debitore la possibilita' di ottenere, ai
sensi delle disposizioni del  presente  articolo,  la  dilazione  del
pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta  la
decadenza». 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni  di
cui al comma  1  si  applicano  esclusivamente  ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 
  3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione  concessa  a
seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2,  il
carico  puo'  essere  nuovamente  rateizzato   se,   alla   data   di
presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data
sono  integralmente  saldate.  In  tale  caso,  al  nuovo  piano   di
rateazione si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          recante disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 19 (Dilazione del  pagamento).  -  1.  L'agente
          della  riscossione,  su  richiesta  del  contribuente   che
          dichiara di versare in temporanea situazione  di  obiettiva
          difficolta', concede per ciascuna richiesta la ripartizione
          del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con  esclusione
          dei diritti di notifica, fino ad un massimo di  settantadue
          rate mensili. Nel caso in cui le somme  iscritte  a  ruolo,
          comprese in ciascuna richiesta, siano di importo  superiore
          a 120.000 euro, la dilazione puo'  essere  concessa  se  il
          contribuente  documenta   la   temporanea   situazione   di
          obiettiva difficolta'. 
                1-bis. In  caso  di  comprovato  peggioramento  della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
                1-ter. Il debitore puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
                1-quater.  A  seguito   della   presentazione   della
          richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale
          rigetto  della  stessa  richiesta   ovvero   dell'eventuale
          decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: 
                  a)  sono  sospesi  i  termini  di  prescrizione   e
          decadenza; 
                  b)  non  possono  essere   iscritti   nuovi   fermi
          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
          alla data di presentazione; 
                  c)  non  possono  essere  avviate  nuove  procedure
          esecutive. 
                1-quater 1. Non puo' in nessun caso  essere  concessa
          la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
          sensi   dell'articolo   48-bis,   in   qualunque    momento
          antecedente alla data di accoglimento  della  richiesta  di
          cui al comma 1. 
                1-quater 2. Il pagamento della prima  rata  determina
          l'estinzione  delle  procedure  esecutive   precedentemente
          avviate,  a  condizione  che  non  si  sia  ancora   tenuto
          l'incanto con esito positivo o  non  sia  stata  presentata
          istanza di assegnazione, ovvero il  terzo  non  abbia  reso
          dichiarazione  positiva  o  non  sia  stato   gia'   emesso
          provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 
                1-quinquies. La rateazione prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
                  a) accertata impossibilita' per il contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
                  b)  solvibilita'  del  contribuente,  valutata   in
          relazione al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del
          presente comma. 
                2. 
                3. In  caso  di  mancato  pagamento,  nel  corso  del
          periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: 
                  a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
          della rateazione; 
                  b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora  dovuto
          e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in  unica
          soluzione; 
              c) il carico non puo' essere nuova-mente rateizzato. 
                3-bis. In  caso  di  provvedimento  amministrativo  o
          giudiziale  di  sospensione   totale   o   parziale   della
          riscossione,   emesso   in   relazione   alle   somme   che
          costituiscono  oggetto  della  dilazione,  il  debitore  e'
          autorizzato a non versare, limitatamente  alle  stesse,  le
          successive rate del  piano  concesso.  Allo  scadere  della
          sospensione,  il  debitore  puo'  richiedere  il  pagamento
          dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
          fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
          stesso numero di rate non  versate  del  piano  originario,
          ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. 
                3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di
          uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita'
          di ottenere,  ai  sensi  delle  disposizioni  del  presente
          articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi  da
          quelli per i quali e' intervenuta la decadenza. 
                4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione ed  il  relativo  pagamento  puo'
          essere effettuato anche mediante domiciliazione  sul  conto
          corrente indicato dal debitore. 
                4-bis.».