Art. 15 ter 
 
Garanzie per le esigenze di liquidita' connesse allo  stoccaggio  del
                            gas naturale 
 
  1. Al fine di sopperire alle esigenze di  liquidita'  riconducibili
all'aumento  del  prezzo  delle  materie  prime  e  dei  fattori   di
produzione    ovvero     all'interruzione     delle     catene     di
approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15  si  applicano
anche alle imprese che effettuano  stoccaggio  di  gas  naturale  nel
rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti  dal  medesimo
articolo e in conformita' alla normativa europea in materia di  aiuti
di Stato.