Art. 18 
 
 Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina 
 
  1. Per l'anno 2022 e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130
milioni di euro finalizzato a  far  fronte,  mediante  erogazione  di
contributi a fondo perduto, alle  ripercussioni  economiche  negative
per le imprese nazionali  derivanti  dalla  crisi  internazionale  in
Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla
contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e  progetti
esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. 
  2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda  e  nei
limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse
da  quelle  agricole,  come   definite   dalla   raccomandazione   n.
2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  che
presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti: 
    a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni  di  vendita
di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime
e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e  la  Repubblica
di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del  fatturato  aziendale
totale; 
    b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e
semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la  data  di
entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per
cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente  periodo
dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020,
rispetto al  costo  di  acquisto  medio  del  corrispondente  periodo
dell'anno 2021; 
    c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno
il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini  della
quantificazione della riduzione del fatturato rilevano  i  ricavi  di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. Le risorse del fondo di cui al comma 1  sono  ripartite  tra  le
imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di  esse  un  importo
calcolato  applicando  una  percentuale  pari  alla  differenza   tra
l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre  anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei
medesimi  ricavi  riferiti  al  corrispondente  trimestre  del  2019,
determinata come segue: 
    a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi  relativi  al  periodo
d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; 
    b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi  relativi  al  periodo
d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50  milioni  di
euro; 
    c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020  il  periodo  di
imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) e' quello relativo
all'anno 2021. 
  4. I contributi di  cui  al  presente  articolo,  che  non  possono
comunque superare l'ammontare massimo di  euro  400.000  per  singolo
beneficiario,  sono  attribuiti  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni previsti dalla  Comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di  crisi  per  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina». E' comunque escluso il cumulo  con  i
benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite
le modalita' attuative di erogazione delle risorse, ivi  compreso  il
termine di presentazione delle domande, che e' fissato  in  data  non
successiva al sessantesimo giorno dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero  dello
sviluppo economico, nonche' le modalita' di verifica del possesso dei
requisiti  da  parte  dei  beneficiari,  anche  tramite  sistemi   di
controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal presente  articolo  il  Ministero  dello
sviluppo economico puo'  avvalersi  di  societa'  in  house  mediante
stipula  di  apposita  convenzione.   Gli   oneri   derivanti   dalla
convenzione di cui al  presente  comma  sono  posti  a  carico  delle
risorse assegnate al fondo di cui al presente  articolo,  nel  limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse. 
  6. Qualora la dotazione finanziaria di  cui  al  comma  1  non  sia
sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili,  il  Ministero
dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale  il
contributo. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  130  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 85, del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
          unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: 
                  a) i corrispettivi delle cessioni di beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  b) i corrispettivi delle cessioni di materie  prime
          e sussidiarie, di semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
                  c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
          di partecipazioni, anche non rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui  all'articolo  73,  che
          non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse  da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
          d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
                  d) i  corrispettivi  delle  cessioni  di  strumenti
          finanziari similari alle azioni ai sensi  dell'articolo  44
          emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
                  e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
          di altri titoli in serie o di massa diversi  da  quelli  di
          cui alle lettere c) e d) precedenti che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  f)   le   indennita'   conseguite   a   titolo   di
          risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
          il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
                  g) i contributi in denaro, o il valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
                  h) i contributi spettanti esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
                2. Si  comprende  inoltre  tra  i  ricavi  il  valore
          normale dei beni di cui al comma  1  assegnati  ai  soci  o
          destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
                3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del  comma
          1  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie   se   sono
          iscritti come tali nel bilancio. 
                3-bis. In deroga al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  si
          considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli   strumenti
          finanziari   diversi   da   quelli    detenuti    per    la
          negoziazione.».