Art. 18 ter 
 
Proroga di disposizioni in  tema  di  approvvigionamento  di  materie
                           prime critiche 
 
  1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21  marzo  2022,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
le parole: «31 luglio  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
settembre 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   30,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  recante
          misure urgenti per  contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari  della  crisi  ucraina,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 30 (Disposizioni in tema di  approvvigionamento
          di materie prime critiche). - 1. Con decreto del Presidente
          del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello
          sviluppo economico e del Ministero degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,   sulla   base   della
          rilevanza per l'interesse nazionale e del  pregiudizio  che
          deriverebbe  dall'operazione,  anche  in   relazione   alla
          necessita'  di  approvvigionamento  di  filiere  produttive
          strategiche, sono individuate le  materie  prime  critiche,
          per le quali le operazioni  di  esportazione  al  di  fuori
          dell'Unione  europea  sono  soggette  alla   procedura   di
          notifica di cui al comma 2. I rottami  ferrosi,  anche  non
          originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche
          e la loro esportazione e' soggetta all'obbligo di  notifica
          di cui al comma 2. 
                2. I soggetti che intendono esportare dal  territorio
          nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione
          europea le materie prime critiche individuate ai sensi  del
          comma 1 o i rottami ferrosi di  cui  al  medesimo  comma  1
          hanno l'obbligo di notificare, almeno  venti  giorni  prima
          dell'avvio dell'operazione,  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico e  al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale   una   informativa   completa
          dell'operazione. 
                3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
          osservi l'obbligo di cui al  comma  2  e'  soggetto  a  una
          sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del
          valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore  a  euro
          30.000 per ogni singola operazione. 
                4. Le misure di cui al presente articolo si applicano
          fino al 30 settembre 2022. 
                5. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni provvedono alle  attivita'  di
          controllo previste dal presente articolo avvalendosi  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente.».