Art. 19 Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura 1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 20 milioni di euro. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «1. - 127. Omissis. 128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Omissis.».