Art. 19 
 
Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese
              agricole, della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo  sviluppo  e  il
sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»  di
cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
e' incrementata di 20 milioni di euro. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 128, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1. - 127. Omissis. 
                128. Al fine di garantire lo sviluppo e  il  sostegno
          del settore agricolo, della pesca e  dell'acquacoltura,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo
          sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca
          e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300  milioni  di
          euro per l'anno 2021. 
                Omissis.».