Art. 20 
 
Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole,  della  pesca  e
  dell'acquacoltura  che  hanno  subito  un  incremento   dei   costi
  energetici. Disposizioni in materia di utilizzazione  agricola  dei
  terreni demaniali e patrimoniali indisponibili 
 
  1.  Previa  autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di  servizi  per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA),  con  copertura  al  100  per
cento,  i  nuovi  finanziamenti  concessi  da  banche,   intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  e  dagli  altri  soggetti  abilitati  alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese  agricole
e della pesca che abbiano registrato  un  incremento  dei  costi  per
l'energia, per i carburanti o per le  materie  prime  nel  corso  del
2022, attestato mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, purche' tali finanziamenti prevedano  l'inizio
del  rimborso  del  capitale   non   prima   di   ventiquattro   mesi
dall'erogazione e abbiano una durata fino  a  centoventi  mesi  e  un
importo non superiore al 100  per  cento  dell'ammontare  complessivo
degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della  domanda
di garanzia, ovvero da altra idonea  documentazione,  prodotta  anche
mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000  e,
comunque, non superiore a 35.000 euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  180  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni,  ai
sensi dell'articolo  58  e,  quanto  ad  euro  80  milioni,  mediante
utilizzo delle risorse disponibili sul conto  corrente  di  tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, che sono trasferite su un conto  corrente  di  tesoreria
centrale appositamnonente istituito, intestato all'ISMEA, per  essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie di cui al presente articolo. 
  2-bis. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita'
agricola  giovanile,  attraverso  la  salvaguardia  del  diritto   di
prelazione agraria sui terreni demaniali o  soggetti  al  regime  dei
beni  demaniali  di  qualsiasi  natura  o  dei  beni  del  patrimonio
indisponibile  appartenenti  a  enti  pubblici,  territoriali  o  non
territoriali, compresi i  terreni  golenali,  che  siano  oggetto  di
affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6,  comma  4-bis,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione  di  cui  all'articolo
4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui
al comma  4  del  presente  articolo  abbiano  manifestato  interesse
all'affitto o alla concessione  amministrativa  giovani  imprenditori
agricoli,  di  eta'  compresa   tra   diciotto   e   quaranta   anni,
l'assegnazione  dei  terreni  avviene   al   canone   base   indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso  di  pluralita'  di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo  restando  il  canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  108   del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e' riportato
          nei riferimenti normativi all'articolo 8. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  106,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali): 
                «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1.  Fino
          al 30  giugno  2022,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
          lettere a) e m) , in deroga  alla  vigente  disciplina  del
          Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, si  applicano  le  seguenti
          misure: 
                  a) la garanzia e' concessa  a  titolo  gratuito.  A
          decorrere dal 1° aprile 2022,  le  garanzie  sono  concesse
          previo pagamento di una commissione da versare al Fondo  di
          cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662. Fino al 30 giugno 2022  la  predetta
          commissione non e' dovuta per  le  garanzie  rilasciate  su
          finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di
          liquidita' delle  imprese  conseguenti  ai  maggiori  costi
          derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia; 
                  b) l'importo massimo garantito per singola  impresa
          e'  elevato,  nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione
          europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le
          imprese con numero  di  dipendenti  non  superiore  a  499,
          determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate
          per l'anno 2019. Resta fermo che  la  misura  di  cui  alla
          presente lettera  si  applica,  alle  medesime  condizioni,
          anche qualora almeno il 25 per cento  del  capitale  o  dei
          diritti di voto sia detenuto direttamente o  indirettamente
          da un ente pubblico oppure, congiuntamente,  da  piu'  enti
          pubblici; 
                  c)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia
          diretta e' incrementata, anche mediante il  concorso  delle
          sezioni speciali del Fondo di garanzia,  al  90  per  cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione   della   Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'unione europea (TFUE), per le  operazioni  finanziarie
          con durata fino a 72 mesi ovvero  del  maggior  termine  di
          durata previsto dalla lettera c-bis). A  decorrere  dal  1°
          luglio 2021 le garanzie di cui alla presente  lettera  sono
          concesse nella misura massima dell'80 per cento.  L'importo
          totale  delle  predette  operazioni  finanziarie  non  puo'
          superare, alternativamente: 
                    1) il doppio  della  spesa  salariale  annua  del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
                    2) il 25  per  cento  del  fatturato  totale  del
          beneficiario nel 2019; 
                    3)  il  fabbisogno  per  costi  del  capitale  di
          esercizio e per costi di  investimento  nei  successivi  18
          mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
          12 mesi, nel caso di imprese con numero di  dipendenti  non
          superiore a 499;  tale  fabbisogno  e'  attestato  mediante
          apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai  sensi
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000 n. 445; 
                    3-bis) per le  imprese  caratterizzate  da  cicli
          produttivi ultrannuali di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          sezioni A.1.d)  e  A.1.e),  dell'allegato  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di  cui
          al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          27  febbraio  2019,  i  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni, sommati alle  variazioni  delle  rimanenze  di
          prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
          l'anno 2019; 
                  c-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione   della
          Commissione  europea,  il  limite  di  durata  delle  nuove
          operazioni finanziarie di cui alla lettera  c)  garantibili
          dal Fondo e'  innalzato  a  120  mesi.  Per  le  operazioni
          finanziarie di cui  alla  lettera  c),  aventi  durata  non
          superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
          prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal
          soggetto  finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la   pari
          estensione  della  garanzia,  fermi  restando  il  predetto
          periodo massimo  di  120  mesi  di  durata  dell'operazione
          finanziaria e la connessa autorizzazione della  Commissione
          europea; 
                  d)  per  le  operazioni   finanziarie   aventi   le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia   o   dalle    societa'    cooperative    previste
          dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
          che le  garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
          percentuale massima di copertura del 90 per  cento,  previa
          autorizzazione della Commissione  Europea  ai  sensi  dell'
          articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento  di
          un premio  che  tiene  conto  della  remunerazione  per  il
          rischio   di   credito.   Fino   all'autorizzazione   della
          Commissione  Europea  e,  successivamente   alla   predetta
          autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
          predette caratteristiche di durata e importo  di  cui  alla
          lettera c) e alla presente lettera d),  le  percentuali  di
          copertura sono incrementate,  rispettivamente,  all'80  per
          cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c)  e  al
          90 per cento per la riassicurazione di  cui  alla  presente
          lettera d) anche per durate  superiori  a  dieci  anni.  La
          garanzia del Fondo puo' essere  cumulata  con  un'ulteriore
          garanzia concessa da confidi o da altri soggetti  abilitati
          al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie,  fino
          alla  copertura  del  100  per  cento   del   finanziamento
          concesso; 
                  e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il nuovo:  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti  deliberati  dal
          soggetto finanziatore  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  in  misura  pari  ad  almeno  il  25  per   cento
          dell'importo   del   debito   accordato   in   essere   del
          finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei  casi  di  cui
          alla  presente  lettera  il  soggetto   finanziatore   deve
          trasmettere al gestore  del  Fondo  una  dichiarazione  che
          attesta la riduzione del tasso di interesse applicata,  sul
          finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario   per
          effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
                  f) per le operazioni per le quali le banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione  agli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
                  g) fino al 30 giugno 2022,  fermo  restando  quanto
          previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 6  marzo  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto  salvo
          quanto previsto per le operazioni finanziarie di  cui  alla
          lettera m) del presente  comma,  la  garanzia  e'  concessa
          senza applicazione del modello di valutazione di  cui  alla
          parte IX, lettera A, delle condizioni di  ammissibilita'  e
          disposizioni di carattere  generale  per  l'amministrazione
          del Fondo di garanzia  allegate  al  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico  12  febbraio  2019,  di  cui  al
          comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
          febbraio 2019. Ai fini della definizione  delle  misure  di
          accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede
          di ammissione  della  singola  operazione  finanziaria,  la
          probabilita' di inadempimento delle  imprese  e'  calcolata
          esclusivamente sulla base dei  dati  contenuti  nel  modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo e' corretta in  funzione  dei  dati  della
          Centrale dei rischi della  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del  Fondo  alla  data  della  presentazione  delle
          richieste di ammissione alla garanzia; 
                  g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore  dei
          beneficiari  finali  che  presentano,   alla   data   della
          richiesta della garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del
          soggetto  finanziatore   classificate   come   inadempienze
          probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o   sconfinanti
          deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte  B)  delle
          avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
          272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
          non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
                  g-ter)  la  garanzia  e'  altresi'  concessa,   con
          esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
          di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
          del  31  gennaio  2020,  sono   state   classificate   come
          inadempienze  probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o
          sconfinanti deteriorate ai  sensi  del  paragrafo  2  della
          parte B) delle avvertenze generali  della  circolare  della
          Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che  sono  state
          oggetto  di  misure  di  concessione.  In  tale  caso,   il
          beneficio della garanzia e' ammesso  anche  prima  che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le  suddette  esposizioni  sono  state  classificate   come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
          citate  esposizioni  non  sono  piu'  classificabili   come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentano   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi   del   citato
          articolo  47-bis,  paragrafo  6,  lettere  a)  e  c),   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima  che
          sia  trascorso  un  anno  dalla  data  in  cui  sono  state
          accordate le misure di concessione o, se posteriore,  dalla
          data in cui le esposizioni  sono  state  classificate  come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          in favore delle imprese  che,  in  data  successiva  al  31
          dicembre  2019,  sono  state  ammesse  alla  procedura  del
          concordato con continuita' aziendale  di  cui  all'articolo
          186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  hanno
          stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti  ai  sensi
          dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.  267  del
          1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo  67
          del medesimo regio decreto, purche', alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  le  loro  esposizioni  non
          siano  classificabili  come  esposizioni  deteriorate,  non
          presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
          delle misure di concessione  e  il  soggetto  finanziatore,
          sulla base dell'analisi della  situazione  finanziaria  del
          debitore,  possa  ragionevolmente  presumere  il   rimborso
          integrale dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e  c),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni  caso,  escluse
          le imprese che  presentano  esposizioni  classificate  come
          sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente; 
                  h) non e' dovuta  la  commissione  per  il  mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2, del citato decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
                  i) per operazioni di investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -  alberghiero,  compreso  il   settore
          termale, e delle attivita' immobiliari, con  durata  minima
          di 10 anni e di' importo superiore a  euro  500.000,00,  la
          garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di
          garanzia acquisite sui finanziamenti; 
                  l) per  le  garanzie  su  specifici  portafogli  di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
                  m) previa autorizzazione della Commissione  Europea
          ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili  alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100  per  cento  e,  a
          decorrere dal 1° luglio  2021,  con  copertura  al  90  per
          cento, nonche',  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  con
          copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che  in
          riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da  banche,
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106  del  Testo
          Unico bancario di cui al decreto legislativo  1°  settembre
          1993  n.  385  e  dagli  altri  soggetti   abilitati   alla
          concessione di credito in favore di piccole e medie imprese
          e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
          professioni, di associazioni professionali  e  di  societa'
          tra professionisti nonche'  di  persone  fisiche  esercenti
          attivita' di cui alla sezione K del  codice  ATECO  la  cui
          attivita' d'impresa  e'  stata  danneggiata  dall'emergenza
          COVID-19,   secondo   quanto   attestato   dall'interessato
          mediante    dichiarazione    autocertificata    ai    sensi
          dell'articolo  47  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000   n.   445,   purche'   tali
          finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del  capitale
          non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano  una  durata
          fino   a   120   mesi   e   un   importo   non   superiore,
          alternativamente, anche tenuto conto di eventi  calamitosi,
          a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
          come   risultante   dall'ultimo   bilancio   depositato   o
          dall'ultima  dichiarazione  fiscale  presentata  alla  data
          della  domanda  di  garanzia   ovvero   da   altra   idonea
          documentazione, prodotta anche mediante  autocertificazione
          ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000  n.  445,  e,  comunque,  non
          superiore a 30.000  euro.  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
          quando,  ad  esito  della  concessione  del   finanziamento
          coperto  da   garanzia,   l'ammontare   complessivo   delle
          esposizioni del finanziatore  nei  confronti  del  soggetto
          finanziato   risulta    superiore    all'ammontare    delle
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
          interesse, nel  caso  di  garanzia  diretta,  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, tale tasso non deve essere  superiore  allo  0,20
          per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso  del
          rendimento  medio  dei  titoli  pubblici  (Rendistato)  con
          durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1°  luglio
          2021, per i finanziamenti con copertura al  90  per  cento,
          puo' essere applicato un  tasso  di  interesse  diverso  da
          quello previsto dal periodo precedente. In favore  di  tali
          soggetti beneficiari l'intervento  del  Fondo  centrale  di
          garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese  e'  concesso
          automaticamente, gratuitamente e  senza  valutazione  e  il
          soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto  dalla
          garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica  formale
          del  possesso  dei  requisiti,  senza   attendere   l'esito
          definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del  Fondo
          medesimo. A decorrere dal 1° aprile 2022, per  il  rilascio
          della garanzia di cui alla presente lettera e' previsto  il
          pagamento di una commissione da versare  al  Fondo  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662. La garanzia e' altresi' concessa  in
          favore di beneficiari  finali  che  presentano  esposizioni
          che,  anche  prima  del  31  gennaio   2020,   sono   state
          classificate  come  inadempienze  probabili  o  esposizioni
          scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate   ai   sensi   delle
          avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare
          n.  272  del  30  luglio  2008  della  Banca  d'Italia,   a
          condizione che le  predette  esposizioni  alla  data  della
          richiesta del finanziamento non siano  piu'  classificabili
          come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis,
          paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)   n.   575/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel
          caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto  di
          misure di concessione, la garanzia e' altresi' concessa  in
          favore dei beneficiari finali a condizione  che  le  stesse
          esposizioni  non  siano  classificabili  come   esposizioni
          deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis,  paragrafo
          6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto
          disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo; 
                  m-bis) per i finanziamenti di cui alla  lettera  m)
          concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  i  soggetti  beneficiari
          possono chiedere, con  riguardo  all'importo  finanziato  e
          alla durata, l'adeguamento  del  finanziamento  alle  nuove
          condizioni  introdotte  dalla  legge  di  conversione   del
          presente decreto; 
                  m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e
          m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale e'
          previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su
          richiesta del soggetto finanziato e previo accordo  tra  le
          parti, puo' essere differito di un periodo non superiore  a
          sei mesi, fermi restando gli  obblighi  di  segnalazione  e
          prudenziali; 
                  n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
          di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui  attivita'
          d'impresa e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,
          secondo   quanto   attestato   dall'interessato    mediante
          dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, la  garanzia  di  cui  alla  lettera  c)  puo'  essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di  importo  non  superiore,
          alternativamente, a uno degli importi di cui  alla  lettera
          c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
          esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto   da
          garanzia, l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del
          finanziatore nei confronti del soggetto finanziato  risulta
          superiore all'ammontare  delle  esposizioni  detenute  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  corretto
          per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra  le  due
          date in conseguenza del regolamento contrattuale  stabilito
          tra le parti prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
          finanziato. Le regioni,  gli  enti  locali,  le  Camere  di
          Commercio,  anche  per  il  tramite  di   Unioncamere,   le
          Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
          associazioni e agli enti di riferimento, possono  conferire
          risorse al Fondo ai  fini  della  costituzione  di  sezioni
          speciali finalizzate a sostenere  l'  accesso  al  credito,
          anche a favore di determinati settori economici  o  filiere
          d'impresa e reti d'impresa di  cui  all'articolo  3,  commi
          4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo  precedente,  la
          garanzia e' estesa esclusivamente  alla  quota  di  credito
          incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei  casi
          di cessione o affitto di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; 
                  n-bis)  previa  autorizzazione  della   Commissione
          europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza  da
          COVID-19 prestato dalle cooperative e dai  confidi  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del  decreto
          del Ministro  dello  sviluppo  economico  3  gennaio  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  17  febbraio
          2017, possono imputare al  fondo  consortile,  al  capitale
          sociale o ad apposita riserva i fondi rischi  e  gli  altri
          fondi  o  riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi
          pubblici,  con  esclusione  di   quelli   derivanti   dalle
          attribuzioni annuali di cui alla legge  7  marzo  1996,  n.
          108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
          sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
          fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza  vincoli  di
          destinazione. Le eventuali azioni  o  quote  corrispondenti
          costituiscono azioni o quote proprie  delle  banche  o  dei
          confidi e non attribuiscono alcun  diritto  patrimoniale  o
          amministrativo ne' sono computate nel  capitale  sociale  o
          nel fondo  consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote
          richieste  per  la  costituzione  e  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea.  La  relativa  deliberazione,  da  assumere
          entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
          di competenza dell'assemblea ordinaria; 
                  o) sono prorogati per  tre  mesi  tutti  i  termini
          riferiti  agli  adempimenti  amministrativi  relativi  alle
          operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; 
                  p) la garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta
          anche  su  operazioni  finanziarie  gia'  perfezionate  con
          l'erogazione da parte  del  soggetto  finanziatore  da  non
          oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
          comunque, in data successiva al 31 gennaio  2020.  In  tali
          casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al  gestore
          del Fondo una dichiarazione  attestante  la  riduzione  del
          tasso di interesse applicata, sul finanziamento  garantito,
          al soggetto beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta
          concessione della garanzia; 
                  p-bis) per i finanziamenti di importo  superiore  a
          25.000 euro la garanzia e' rilasciata con  la  possibilita'
          per le imprese di avvalersi di un  preammortamento  fino  a
          ventiquattro mesi. 
                2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga  alla  vigente
          disciplina del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lett. a) della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  le
          garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza  piano
          d'ammortamento,    dedicati    a    imprese     danneggiate
          dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno  il  20  per
          cento  da  imprese  aventi,   alla   data   di   inclusione
          dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
          non superiore alla classe "BB" della scala  di  valutazione
          Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure: 
                  a)   l'ammontare   massimo   dei   portafogli    di
          finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni; 
                  b) i  finanziamenti  hanno  le  caratteristiche  di
          durata e importo  previste  dal  comma  1,  lettera  c),  e
          possono essere  deliberati,  perfezionati  ed  erogati  dal
          soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
          portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
          al 31 gennaio 2020; 
                  c) i soggetti beneficiari  sono  ammessi  senza  la
          valutazione del merito di credito da parte del Gestore  del
          Fondo; 
                  d) il punto di stacco e lo spessore  della  tranche
          junior del portafoglio di  finanziamenti  sono  determinati
          utilizzando  la  probabilita'  di  default  calcolata   dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; 
                  e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
          non superiore al 90 per  cento  della  tranche  junior  del
          portafoglio di finanziamenti; 
                  f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
          fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma  2,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  novembre
          2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18
          gennaio  2018,  non  puo'  superare   il   15   per   cento
          dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero  il
          18 per cento, nel caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad
          oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
          di progetti di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e/o  di
          programmi di investimenti; 
                  g) in relazione ai  singoli  finanziamenti  inclusi
          nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90  per  cento
          della perdita registrata sul singolo finanziamento; 
                  h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
          favore  delle  imprese  ubicate  nelle  regioni   sul   cui
          territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
          del predetto Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662,  alla  sola  controgaranzia
          dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di  garanzia
          collettiva. 
                3. All'articolo 18,  comma  2  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre
          2020" sono sostituite dalle seguenti  "fino  al  10  aprile
          2020". 
                4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
          sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia  dei  confidi
          di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  a  valere  sulle
          risorse dei fondi rischi di natura comunitaria,  nazionale,
          regionale   e   camerale,   puo'   essere   concessa    sui
          finanziamenti  erogati  alle  piccole  e  medie  imprese  a
          copertura della quota dei finanziamenti stessi non  coperta
          dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
          altri fondi di garanzia di natura pubblica. 
                4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura, anche tramite propri  organismi  consortili,
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
          legislazione vigente, al  fine  di  favorire  l'accesso  al
          credito da parte delle piccole e  medie  imprese,  possono,
          anche con la  costituzione  di  appositi  fondi,  concedere
          contributi  alle  piccole  e   medie   imprese   in   conto
          commissioni di garanzia su operazioni  finanziarie  ammesse
          alla  riassicurazione  del  Fondo  di   garanzia   di   cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i  costi  delle
          garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. 
                4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni  del  comma
          4-bis non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
                5. Per le imprese che accedono al Fondo  di  garanzia
          per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della  legge  23  dicembre  1996  n.  662,
          qualora il rilascio della documentazione antimafia non  sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto  e'  concesso
          all'impresa sotto condizione risolutiva  anche  in  assenza
          della  documentazione  medesima.  Nel  caso   in   cui   la
          documentazione   successivamente   pervenuta   accerti   la
          sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi  della
          medesima  disciplina  antimafia,  e'  disposta  la   revoca
          dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3  e  4,
          del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          123, mantenendo l'efficacia della garanzia. 
                6. All'articolo 11, comma 5, del  decreto-  legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dopo  le  parole  "organismi
          pubblici'' sono inserite le parole "e privati". 
                7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche'  le  garanzie  su  portafogli  di  minibond,   sono
          concesse a valere sulla dotazione  disponibile  del  Fondo,
          assicurando  la  sussistenza,  tempo  per  tempo,   di   un
          ammontare  di  risorse  libere  del  Fondo,  destinate   al
          rilascio di garanzie  su  singole  operazioni  finanziarie,
          pari ad almeno l'85 per cento della  dotazione  disponibile
          del Fondo. 
                8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
          di cui all'articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  in  possesso  del
          requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
          impresa, beneficiano, a  titolo  gratuito  e  nella  misura
          massima dell'80 per cento dell'ammontare del  finanziamento
          e, relativamente alle nuove imprese costituite o che  hanno
          iniziato la propria attivita'  non  oltre  tre  anni  prima
          della richiesta della garanzia del Fondo  e  non  utilmente
          valutabili sulla base degli ultimi due  bilanci  approvati,
          senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
          Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti  concessi
          da  banche  e  intermediari  finanziari  finalizzati   alla
          concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
          di microcredito in favore di beneficiari come definiti  dal
          medesimo  articolo  111  e   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 
                9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  le  parole  "euro
          25.000,00"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "euro
          40.000,00". 
                10. Per le finalita' di cui al presente articolo,  al
          Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  sono  assegnati
          1.729 milioni di euro per l'anno 2020. 
                11. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  in
          quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo
          2004, n. 102, in favore delle imprese agricole,  forestali,
          della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
          dei consorzi di bonifica e dei birrifici  artigianali.  Per
          le finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono  assegnati
          all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  predette
          risorse sono versate su  un  conto  corrente  di  tesoreria
          centrale appositamente istituito, intestato  a  ISMEA,  per
          essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno   finanziario
          derivante dalla gestione delle garanzie. 
                12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
          18, e' abrogato. 
                12-bis. Fino al 30 giugno 2022, le risorse del  Fondo
          di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,  lettera  a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo  di
          euro  100  milioni,  sono  destinate  all'erogazione  della
          garanzia di cui  al  comma  1,  lettera  m),  del  presente
          articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
          enti del terzo settore  e  gli  enti  religiosi  civilmente
          riconosciuti. Per le finalita' di cui  al  presente  comma,
          per ricavi  si  intende  il  totale  dei  ricavi,  rendite,
          proventi o entrate, comunque  denominati,  come  risultanti
          dal   bilancio   o   rendiconto    approvato    dall'organo
          statutariamente competente per  l'esercizio  chiuso  al  31
          dicembre 2019 o, in mancanza,  dal  bilancio  o  rendiconto
          approvato  dall'organo   statutariamente   competente   per
          l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
                13. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari
          a 1.829 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede,
          quanto a 1.580 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante
          utilizzo delle risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
          disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni  di
          euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle  somme  di  cui  all'articolo  56,   comma   6,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  (Orientamento   e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
          7 della L. 5 marzo  2001,  n.  57)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 6 (Utilizzazione agricola dei terreni demaniali
          e patrimoniali indisponibili). - 1. Le disposizioni  recate
          dalla  legge  12  giugno  1962,  n.   567,   e   successive
          modificazioni, dalla legge  11  febbraio  1971,  n.  11,  e
          successive modificazioni, dalla legge  3  maggio  1982,  n.
          203, e successive  modificazioni,  si  applicano  anche  ai
          terreni demaniali o soggetti al regime dei  beni  demaniali
          di  qualsiasi  natura  o   del   patrimonio   indisponibile
          appartenenti  ad  enti   pubblici,   territoriali   o   non
          territoriali, ivi compresi i terreni  golenali,  che  siano
          oggetto di affitto o di concessione amministrativa. 
                2. L'ente proprietario puo' recedere in  tutto  o  in
          parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante
          preavviso non inferiore a  sei  mesi  e  pagamento  di  una
          indennita' per le coltivazioni in corso che vadano  perdute
          nell'ipotesi  che  il  terreno  demaniale  o  equiparato  o
          facente parte del  patrimonio  indisponibile  debba  essere
          improcrastinabilmente destinato al fine  per  il  quale  la
          demanialita' o l'indisponibilita' e' posta. 
                3. Sui  terreni  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo  sono  ammessi  soltanto   i   miglioramenti,   le
          addizioni e le trasformazioni concordati  tra  le  parti  o
          quelli  eseguiti  a  seguito  del   procedimento   di   cui
          all'articolo 16 della legge  3  maggio  1982,  n.  203.  In
          quest'ultimo caso l'autorita' competente non puo'  emettere
          parere favorevole se i miglioramenti,  le  addizioni  e  le
          trasformazioni mantengono la loro utilita'  anche  dopo  la
          restituzione   del   terreno    alla    sua    destinazione
          istituzionale. 
                4. Gli enti di cui al comma 1 del presente  articolo,
          alla  scadenza  della  concessione  amministrativa  o   del
          contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei
          terreni di loro proprieta'  devono  adottare  procedure  di
          licitazione  privata  o  trattativa  privata.  A  tal  fine
          possono avvalersi della disposizione  di  cui  all'articolo
          23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11,  come
          sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della  legge  3
          maggio 1982, n. 203. 
                4-bis. Fatto salvo il diritto di  prelazione  di  cui
          all'articolo 4-bis della  legge  3  maggio  1982,  n.  203,
          qualora alla scadenza  di  cui  al  comma  4  del  presente
          articolo abbiano manifestato interesse all'affitto  o  alla
          concessione amministrativa giovani  imprenditori  agricoli,
          di  eta'   compresa   tra   diciotto   e   quaranta   anni,
          l'assegnazione dei terreni avviene al canone base  indicato
          nell'avviso pubblico o  nel  bando  di  gara.  In  caso  di
          pluralita' di richieste da  parte  dei  predetti  soggetti,
          fermo  restando  il  canone  base,  si   procede   mediante
          sorteggio tra gli stessi.».