Art. 20 bis 
 
Disposizione in materia di prelazione, per  favorire  la  continuita'
                  aziendale delle imprese agricole 
 
  1. All'articolo 14, primo comma, della legge  26  maggio  1965,  n.
590, dopo le parole: «Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (ISMEA) o» sono inserite le  seguenti:  «,  con  esclusivo
riferimento alla prelazione dei confinanti,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge  26
          maggio 1965, n. 590 recante disposizioni  per  lo  sviluppo
          della  proprieta'  coltivatrice,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art.  14.  -  Il  diritto  di  prelazione   previsto
          dall'art. 8 non puo' essere  esercitato  quando  i  terreni
          vengano acquistati dagli Enti ai  sensi  e  per  gli  scopi
          previsti  dal  precedente  art.  12,   o   quando   vengano
          acquistati  o  venduti  dall'Istituto  di  servizi  per  il
          mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)  o  ,con   esclusivo
          riferimento alla  prelazione  dei  confinanti,  quando  sui
          finanziamenti bancari destinati  all'acquisto  dei  terreni
          per favorire l'insediamento di giovani in  agricoltura  sia
          stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo
          17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
                Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti  di  uso
          civico e le servitu' civiche che eventualmente gravino  sui
          terreni trasferiti in proprieta' agli Enti o alla Cassa per
          la formazione della proprieta' contadina, salvo  indennizzo
          da far valere sul prezzo di acquisto.».