Art. 20 ter 
 
Disposizioni in materia di compensazione dei crediti  maturati  dalle
  imprese nei confronti della pubblica amministrazione 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   in   materia   di
compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di  iscrizione  a
ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le
seguenti: «, prestazioni professionali»; 
    b)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   «Le
disposizioni  del  primo  periodo  si  applicano  anche  alle   somme
contenute  nei  carichi   affidati   all'agente   della   riscossione
successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni  caso,  entro  il  31
dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e' richiesta la
compensazione»; 
    c) al secondo periodo, le parole: «A tal  fine»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,». 
    c) al secondo periodo, le parole: «A tal  fine»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,». 
  2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  28-quater  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602,  recante  disposizioni  sulla  riscossione   delle
          imposte sul reddito, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 28-quater (Compensazioni di crediti  con  somme
          dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
          1º gennaio 2011, i crediti non prescritti,  certi,  liquidi
          ed esigibili, maturati nei confronti delle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni per somministrazione, forniture,  prestazioni
          professionali e appalti, possono essere compensati  con  le
          somme  dovute  a  seguito  di  iscrizione   a   ruolo.   Le
          disposizioni del primo  periodo  si  applicano  anche  alle
          somme  contenute  nei  carichi  affidati  all'agente  della
          riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni
          caso, entro il 31 dicembre del secondo anno  antecedente  a
          quello in cui e' richiesta la compensazione. Ai fini di cui
          al primo periodo, la certificazione prevista  dall'articolo
          9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9,  comma
          3-ter, lettera b), ultimo periodo,  del  medesimo  decreto,
          recanti la data prevista per il pagamento, emesse  mediante
          l'apposita  piattaforma  elettronica,  sono  utilizzate,  a
          richiesta  del  creditore,  per  il  pagamento,  totale   o
          parziale, delle somme dovute a  seguito  dell'iscrizione  a
          ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per
          il pagamento del credito. L'estinzione del debito  a  ruolo
          e' condizionata alla verifica  dell'esistenza  e  validita'
          della certificazione. Qualora la regione, l'ente  locale  o
          l'ente  del  Servizio   sanitario   nazionale   non   versi
          all'agente  della  riscossione  l'importo   oggetto   della
          certificazione entro  sessanta  giorni  dal  termine  nella
          stessa  indicato,  l'agente  della   riscossione   ne   da'
          comunicazione ai Ministeri dell'interno e  dell'economia  e
          delle finanze e l'importo oggetto della  certificazione  e'
          recuperato mediante  riduzione  delle  somme  dovute  dallo
          Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse  le
          quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di
          gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
          Dai recuperi di cui  al  presente  comma  sono  escluse  le
          risorse destinate al finanziamento  corrente  del  servizio
          sanitario nazionale. Nel caso in cui il  recupero  non  sia
          stato possibile, l'agente della riscossione procede,  sulla
          base del ruolo emesso a carico del  titolare  del  credito,
          alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al
          titolo II del presente decreto. Le modalita' di  attuazione
          del  presente  articolo  sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze anche  al  fine  di
          garantire  il  rispetto  degli  equilibri  programmati   di
          finanza pubblica.». 
                -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   9,
          (interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   "Destinazione
          Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015): 
                «Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola
          e media impresa). - 1. Alla legge 30 aprile 1999,  n.  130,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e'  inserito  il
          seguente: 
                    "1-bis. La presente  legge  si  applica  altresi'
          alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la
          sottoscrizione  o  l'acquisto  di  obbligazioni  e   titoli
          similari  ovvero  cambiali  finanziarie,  esclusi  comunque
          titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli  ibridi
          e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli.
          Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o
          acquisto di  titoli,  i  richiami  ai  debitori  ceduti  si
          intendono riferiti alla societa' emittente i titoli."; 
                  b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e'  inserito  il
          seguente: 
                    "4-bis. Nel caso in cui i  titoli  oggetto  delle
          operazioni  di   cartolarizzazione   siano   destinati   ad
          investitori qualificati  ai  sensi  dell'articolo  100  del
          decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  i  titoli
          possono   essere   sottoscritti   anche   da    un    unico
          investitore.". 
                  c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti  i
          seguenti: 
                    "2-bis. Le societa' di cui  al  comma  1  possono
          aprire conti correnti segregati presso la banca depositaria
          ovvero presso i soggetti di cui i soggetti all'articolo  2,
          comma 3, lettera c),  dove  vengano  accreditate  le  somme
          corrisposte dai debitori ceduti nonche'  ogni  altra  somma
          pagata o comunque di  spettanza  della  societa'  ai  sensi
          delle  operazioni  accessorie   condotte   nell'ambito   di
          ciascuna operazione  di  cartolarizzazione  o  comunque  ai
          sensi dei contratti dell'operazione. Le  somme  accreditate
          su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a
          tutti gli effetti da quello del  depositario  e  da  quello
          degli altri depositanti. Su tali  somme  non  sono  ammesse
          azioni da parte di soggetti diversi da  quelli  di  cui  al
          comma  2   e   tali   somme   possono   essere   utilizzate
          esclusivamente per il soddisfacimento  di  crediti  vantati
          dai soggetti di cui al comma  2  e  dalle  controparti  dei
          contratti derivati con finalita' di  copertura  dei  rischi
          insiti nei crediti e nei  titoli  ceduti,  nonche'  per  il
          pagamento degli altri costi  dell'operazione.  In  caso  di
          avvio nei confronti del depositario di procedimenti di  cui
          al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure
          concorsuali o di  accordi  di  ristrutturazione,  le  somme
          accreditate  su  tali  conti  non  sono  considerate   come
          rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono  soggette
          a  sospensione  dei  pagamenti  e   vengono   integralmente
          restituite alla societa' per conto della quale e'  avvenuto
          l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque  senza
          la  necessita'  di  attendere  i   riparti   e   le   altre
          restituzioni. 
                    2-ter. I soggetti che svolgono, anche  su  delega
          dei soggetti di cui all'articolo  2,  comma  6,  i  servizi
          indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c),  nell'ambito
          di operazioni di  cartolarizzazione  dei  crediti,  possono
          aprire presso banche conti correnti segregati dove  vengano
          accreditate le somme incassate  per  conto  della  societa'
          cessionaria o della societa' emittente dai debitori ceduti.
          Sulle somme  accreditate  sui  conti  segregati,  non  sono
          ammesse azioni da parte  dei  creditori  dei  soggetti  che
          svolgono i  servizi  indicati  nell'articolo  2,  comma  3,
          lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate  e
          dovute alla societa' cessionaria o emittente.  In  caso  di
          avvio  di  procedimenti  concorsuali  o   di   accordi   di
          ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati,
          per un importo pari alle  somme  incassate  e  dovute  alla
          societa' cessionaria o emittente, non  vengono  considerate
          come rientranti nel patrimonio del soggetto  che  svolge  i
          servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,  lettera  c),  e
          vengono integralmente restituite alla  societa'  per  conto
          della  quale  e'  avvenuto  l'incasso,  secondo  i  termini
          contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere  i
          riparti e le altre restituzioni."; 
                  d)  all'articolo  4  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
                    "1. Alle cessioni dei crediti poste in essere  ai
          sensi della presente legge  si  applicano  le  disposizioni
          contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico
          bancario. Alle cessioni, anche non  in  blocco,  aventi  ad
          oggetto crediti  di  cui  all'articolo  1  della  legge  21
          febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del
          presente articolo,  e'  sufficiente  che  la  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale  dell'avvenuta  cessione  contenga
          l'indicazione del cedente, del cessionario e della data  di
          cessione. Alle medesime cessioni puo' altresi'  applicarsi,
          su espressa volonta' delle parti, il disposto dell'articolo
          5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
                    2. Dalla data della pubblicazione  della  notizia
          dell'avvenuta cessione nella  Gazzetta  Ufficiale  o  dalla
          data certa dell'avvenuto pagamento,  anche  in  parte,  del
          corrispettivo della  cessione,  sui  crediti  acquistati  e
          sulle somme corrisposte dai debitori  ceduti  sono  ammesse
          azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
          comma  1,  lettera  b),  e,  in  deroga   ad   ogni   altra
          disposizione, non e'  esercitabile  dai  relativi  debitori
          ceduti la compensazione  tra  i  crediti  acquistati  dalla
          societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali  debitori
          nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data.
          Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile: 
                    a) agli altri aventi causa del  cedente,  il  cui
          titolo di acquisto non sia  stato  reso  efficace  verso  i
          terzi in data anteriore; 
                    b) ai  creditori  del  cedente  che  non  abbiano
          pignorato  il  credito  prima  della  pubblicazione   della
          cessione. 
                    2-bis. In caso di cessione di  crediti  derivanti
          da aperture di credito, anche regolate in  conto  corrente,
          l'espletamento delle formalita' di  opponibilita'  previste
          dal presente articolo  produce  gli  effetti  ivi  indicati
          anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti  da
          tali  contratti,  a  condizione  che  i   contratti   siano
          stipulati  prima  della  data  di  espletamento   di   tali
          formalita'."; 
                    2) al comma 3, le parole: "non si  applica"  sono
          sostituite dalle seguenti: "non si applicano l'articolo  65
          e"; 
                    3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
                    "4-bis. Alle cessioni effettuate  nell'ambito  di
          operazioni  di  cartolarizzazione  non  si  applicano   gli
          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440,  nonche'  le  altre   disposizioni   che   richiedano
          formalita' diverse o ulteriori rispetto  a  quelle  di  cui
          alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle
          funzioni di cui all'articolo 2,  comma  3,  lettera  c),  a
          soggetti  diversi  dal  cedente  e'  dato  avviso  mediante
          pubblicazione    nella    Gazzetta    Ufficiale     nonche'
          comunicazione mediante lettera raccomandata con  avviso  di
          ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. 
                    4-ter. In caso di cessione di  crediti  derivanti
          da aperture di credito, anche regolate in  conto  corrente,
          il diritto  di  rendere  esigibile  il  credito  ceduto  e'
          esercitato dalla societa' cessionaria in  conformita'  alle
          previsioni del relativo contratto o, in  mancanza,  con  un
          preavviso non inferiore a quindici giorni."; 
                  e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    "2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni
          di cartolarizzazione di cui all'articolo  1,  comma  1-bis,
          anche non destinati  ad  essere  negoziati  in  un  mercato
          regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione  e
          anche privi di valutazione del merito di credito  da  parte
          di  operatori  terzi,  costituiscono   attivi   ammessi   a
          copertura  delle  riserve   tecniche   delle   imprese   di
          assicurazione  ai  sensi  dell'articolo  38   del   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   e   successive
          modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
          presente disposizione, l'IVASS adotta  un  regolamento  che
          disciplini le misure di dettaglio per  la  copertura  delle
          riserve  tecniche  tramite  gli  attivi  sopra  menzionati.
          L'investimento nei titoli  di  cui  al  presente  comma  e'
          altresi' compatibile con le vigenti disposizioni in materia
          di limiti di investimento di fondi pensione."; 
                  f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti  i
          seguenti: 
                    "2-bis.  Nel  caso   di   operazioni   realizzate
          mediante cessione a un  fondo  comune  di  investimento,  i
          servizi indicati nell'articolo  2,  comma  3,  lettera  c),
          possono essere svolti, in alternativa ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 6, dalla  societa'  di  gestione  del
          risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei  crediti
          effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli  4
          e 6, comma 2, della presente  legge,  nonche'  le  restanti
          disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. 
                    2-ter. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  5,
          comma 2-bis, si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alle
          imprese   ed   ai   soggetti   ivi   menzionati   ai   fini
          dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo
          7, comma 2-bis."; 
                  g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le  parole:
          "all'articolo 3,  commi  2,"  sono  inserite  le  seguenti:
          "2-bis, 2-ter e"; 
                  h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente: 
                    "Art. 7-quater (Cessione di ulteriori  crediti  e
          titoli). - 1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e  7,
          e 7-ter, comma 1,  e  le  disposizioni  ivi  richiamate  si
          applicano anche alle operazioni, ivi  disciplinate,  aventi
          ad oggetto obbligazioni e titoli similari  ovvero  cambiali
          finanziarie, crediti garantiti da ipoteca  navale,  crediti
          nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti
          da contratti di leasing o di factoring, nonche'  di  titoli
          emessi  nell'ambito  di  operazioni  di   cartolarizzazione
          aventi ad  oggetto  crediti  della  medesima  natura.  Tali
          crediti e titoli possono essere ceduti  anche  da  societa'
          facenti parte di un gruppo bancario. 
                    2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo
          7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del  presente
          articolo  con   riferimento   ai   medesimi   profili   ivi
          menzionati. Il medesimo regolamento individua le  categorie
          di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,   e   regola
          l'emissione  di  titoli  di  cui   al   presente   articolo
          differenziandoli dai titoli emessi ai  sensi  dell'articolo
          7-bis.". 
                2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente: 
                  "26-bis. Le obbligazioni, le cambiali finanziarie e
          i titoli similari di cui al presente articolo, le quote  di
          fondi di investimento che investono  prevalentemente  negli
          anzidetti   strumenti   finanziari,   nonche'   i    titoli
          rappresentativi di operazioni di  cartolarizzazione  aventi
          ad   oggetto    gli    anzidetti    strumenti    finanziari
          costituiscono, anche se non destinati ad  essere  negoziati
          in un mercato regolamentato o in sistemi  multilaterali  di
          negoziazione e anche se privi di valutazione del merito  di
          credito da parte  di  operatori  terzi,  attivi  ammessi  a
          copertura  delle  riserve   tecniche   delle   imprese   di
          assicurazione  di   cui   all'articolo   38   del   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   e   successive
          modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
          presente disposizione, l'IVASS adotta  un  regolamento  che
          disciplini le misure di dettaglio per  la  copertura  delle
          riserve  tecniche  tramite  gli  attivi  sopra  menzionati.
          L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui  al
          presente comma  e'  altresi'  compatibile  con  le  vigenti
          disposizioni in materia di limiti di investimento di  fondi
          pensione.". 
                3. All'articolo 5 della legge 21  febbraio  1991,  n.
          52, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                  "1-bis. Ai fini dell'ottenimento della  data  certa
          del pagamento e' sufficiente l'annotazione del contante sul
          conto di pertinenza del cedente, in conformita' al disposto
          dell'articolo  2,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n. 170.". 
                4. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  601,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 15, primo comma,  dopo  le  parole:
          "dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,"  sono  inserite  le
          seguenti: "per le quali e' stata  esercitata  l'opzione  di
          cui all'articolo 17,"; 
                  b) all'articolo 17, primo comma, le  parole:  "sono
          tenuti a" sono sostituite dalle seguenti: «, a  seguito  di
          specifica opzione, possono» e  dopo  il  primo  periodo  e'
          aggiunto il seguente: "L'opzione e' esercitata per iscritto
          nell'atto di finanziamento."; 
                  c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
                    "Art.   20-bis   (Operazioni   di   finanziamento
          strutturate). - 1. Gli articoli da 15  a  20  si  applicano
          anche alle garanzie di qualunque tipo,  da  chiunque  e  in
          qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni  di
          finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni  o
          titoli similari alle obbligazioni di cui  all'articolo  44,
          comma 2, lettera c), del  Testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, approvato con  il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   da   chiunque
          sottoscritte, alle loro eventuali  surroghe,  sostituzioni,
          postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni    anche
          parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate  in
          relazione alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie
          anche   conseguenti   alla    cessione    delle    predette
          obbligazioni, nonche' alla modificazione  o  estinzione  di
          tali operazioni. 
                    2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma,
          e' esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo
          provvedimento autorizzativo. 
                    3.  L'imposta   sostitutiva   e'   dovuta   dagli
          intermediari finanziari incaricati, ai  sensi  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  delle  attivita'  di
          promozione e collocamento delle operazioni di cui al  comma
          1,  ovvero,  nel  caso  in  cui   tali   intermediari   non
          intervengano, dalle societa' che emettono le obbligazioni o
          titoli  similari  con  riferimento  ai   quali   e'   stata
          esercitata l'opzione. Il soggetto  finanziato  risponde  in
          solido  con  i  predetti  intermediari  per  il   pagamento
          dell'imposta. 
                    4. Gli  intermediari  finanziari  e  le  societa'
          emittenti  tenute  al  pagamento  dell'imposta  sostitutiva
          dichiarano, secondo le modalita' previste dall'articolo  20
          del presente  decreto  e  dall'articolo  8,  comma  4,  del
          decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  giugno  1990,   n.   165,
          l'ammontare delle obbligazioni collocate. 
                    5. Alle operazioni di cui  al  presente  articolo
          non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
          commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  151,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 202.". 
                5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e' inserito il seguente: 
                  "9-bis.  La  ritenuta  del  20  per  cento  di  cui
          all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica  sugli
          interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e  titoli
          similari,  e  delle  cambiali  finanziarie,  corrisposti  a
          organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le
          cui quote  siano  detenute  esclusivamente  da  investitori
          qualificati  ai  sensi  dell'articolo   100   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  il  cui  patrimonio
          sia investito prevalentemente in tali obbligazioni,  titoli
          o cambiali finanziarie.". 
                6.  All'articolo  46  del  decreto   legislativo   1°
          settembre  1993,  n.  385,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    "1-bis.  Il  privilegio  previsto  dal   presente
          articolo  puo'  essere  costituito  anche   per   garantire
          obbligazioni e titoli similari emessi da societa' ai  sensi
          degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la
          cui  sottoscrizione   e   circolazione   e'   riservata   a
          investitori qualificati  ai  sensi  dell'articolo  100  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."; 
                  b)  al  comma  2   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1)  dopo  le  parole:  "banca  creditrice"   sono
          inserite le seguenti: "o, nel caso di obbligazioni o titoli
          di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori
          di tali obbligazioni o un loro rappresentante"; 
                    2)  dopo  le  parole:  "e   le   condizioni   del
          finanziamento" sono inserite le seguenti: "o, nel  caso  di
          obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis,  gli  elementi
          di cui ai numeri 1), 3), 4) e  6)  dell'articolo  2414  del
          codice civile o di cui  all'articolo  2483,  comma  3,  del
          codice civile". 
                6-bis. In  aggiunta  a  quanto  gia'  previsto  dalla
          legislazione  vigente,  la  garanzia  del  Fondo   di   cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, puo' essere concessa in favore delle
          societa' di gestione del risparmio che, in nome e per conto
          dei  fondi  comuni  di  investimento   da   esse   gestiti,
          sottoscrivano  obbligazioni  o  titoli  similari   di   cui
          all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, e successive modificazioni,  emessi  da  piccole  e
          medie imprese. Tale garanzia puo' essere concessa a  fronte
          sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni
          e  titoli  similari  sia  di  portafogli   di   operazioni.
          L'importo  massimo  garantibile,   per   ciascun   soggetto
          beneficiario   finale,   relativamente   alle    operazioni
          finanziarie di cui al  secondo  periodo,  non  puo'  essere
          superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilita'
          del citato Fondo. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti, nel rispetto degli  equilibri
          di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle
          operazioni ammissibili, le modalita' di  concessione  della
          garanzia,  i  criteri  di  selezione  nonche'   l'ammontare
          massimo  delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  da
          destinare  alla  copertura  del  rischio  derivante   dalla
          concessione della garanzia di cui al presente articolo. 
                7. All'onere derivante dal comma 4, pari a 4  milioni
          di euro annui a decorrere dall'esercizio 2014, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo
          di cui all'articolo 2, comma 616, della legge  24  dicembre
          2007,  n.  244,  relativo  allo  stato  di  previsione  del
          Ministero dello sviluppo economico. 
                7-bis. (abrogato). 
                7-ter. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e  dei  monopoli,  da  adottare  entro  il  26
          febbraio  2014,  e'  modificata   la   determinazione   del
          direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  n.
          145744 del 23 dicembre 2013,  al  fine  di  eliminare,  per
          l'anno  2014,   l'incremento   dell'accisa   sulla   birra,
          decorrente dal 1° marzo 2014. Alle minori entrate derivanti
          dall'attuazione del primo periodo del presente comma,  pari
          a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a
          7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, e, quanto a  7,5  milioni  di  euro,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2014-2016,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo  Ministero.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.».