Art. 20 ter Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione 1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «, prestazioni professionali»; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e' richiesta la compensazione»; c) al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,». c) al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,». 2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' abrogato.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, come modificato dalla presente legge: «Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e' richiesta la compensazione. Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, (interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015): «Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa). - 1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla societa' emittente i titoli."; b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.". c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le societa' di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui i soggetti all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono integralmente restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti e le altre restituzioni. 2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della societa' cessionaria o della societa' emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla societa' cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla societa' cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), e vengono integralmente restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti e le altre restituzioni."; d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, e' sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni puo' altresi' applicarsi, su espressa volonta' delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non e' esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione. 2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalita' di opponibilita' previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalita'."; 2) al comma 3, le parole: "non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano l'articolo 65 e"; 3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni che richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. 4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa' cessionaria in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni."; e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione."; f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonche' le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. 2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis."; g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole: "all'articolo 3, commi 2," sono inserite le seguenti: "2-bis, 2-ter e"; h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente: "Art. 7-quater (Cessione di ulteriori crediti e titoli). - 1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. Tali crediti e titoli possono essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo bancario. 2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis.". 2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente: "26-bis. Le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonche' i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.". 3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.". 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: "dalla legge 24 novembre 2003, n. 326," sono inserite le seguenti: "per le quali e' stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,"; b) all'articolo 17, primo comma, le parole: "sono tenuti a" sono sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione, possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "L'opzione e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento."; c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: "Art. 20-bis (Operazioni di finanziamento strutturate). - 1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonche' alla modificazione o estinzione di tali operazioni. 2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, e' esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo provvedimento autorizzativo. 3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle societa' che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali e' stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta. 4. Gli intermediari finanziari e le societa' emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalita' previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate. 5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.". 5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' inserito il seguente: "9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.". 6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo' essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione e' riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."; b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: "banca creditrice" sono inserite le seguenti: "o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante"; 2) dopo le parole: "e le condizioni del finanziamento" sono inserite le seguenti: "o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile". 6-bis. In aggiunta a quanto gia' previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concessa in favore delle societa' di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia puo' essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari sia di portafogli di operazioni. L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del citato Fondo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo. 7. All'onere derivante dal comma 4, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 7-bis. (abrogato). 7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, e' modificata la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1° marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».