Art. 11 Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli 1. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare deve riguardare: a) un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di investimenti nella logistica agroalimentare nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel presente titolo; b) eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali. 2. I progetti d'investimento, con l'esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro. 3. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' imprese facenti parte di un contratto di rete, di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno 1 milione di euro. 4. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' soggetti in forma congiunta e' previsto un investimento complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni per la societa' proponente e 1 milione di euro per le societa' aderenti, e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro. 5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel presente titolo e nel successivo titolo III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento. 6. Non sono ammissibili i progetti di investimento che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno all'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione.