Art. 11 
 
Programma di sviluppo per  la  logistica  agroalimentare  nell'ambito
  della  trasformazione  e  della  commercializzazione  di   prodotti
  agricoli 
 
  1. Il programma di sviluppo per la  logistica  agroalimentare  deve
riguardare: 
    a) un'iniziativa imprenditoriale finalizzata  alla  realizzazione
di investimenti  nella  logistica  agroalimentare  nell'ambito  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per la  cui
realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come
individuati nel presente titolo; 
    b) eventualmente, progetti di ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
come individuati nel titolo III, strettamente connessi  e  funzionali
tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali. 
  2.  I  progetti  d'investimento,  con  l'esclusione  di   eventuali
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono  prevedere  spese
ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di  euro
e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere  un  aiuto
di importo non superiore a 12 milioni di euro. 
  3. Nel caso in cui  il  programma  di  sviluppo  per  la  logistica
agroalimentare sia realizzato da piu' imprese  facenti  parte  di  un
contratto di rete, di cui all'art. 5, comma 2, del presente  decreto,
l'investimento della singola impresa deve essere  pari  ad  almeno  1
milione di euro. 
  4. Nel caso in cui  il  programma  di  sviluppo  per  la  logistica
agroalimentare sia realizzato da piu' soggetti in forma congiunta  e'
previsto un investimento complessivo non inferiore a  10  milioni  di
euro, di cui almeno 5 milioni per la societa' proponente e 1  milione
di euro per le societa' aderenti, e non superiore  a  25  milioni  di
euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a  12  milioni
di euro. 
  5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate  nel
presente titolo e nel successivo titolo III del presente decreto,  in
relazione agli specifici progetti di investimento. 
  6. Non sono ammissibili i progetti di investimento che prevedono un
aumento  della  produzione  superiore  alle   eventuali   restrizioni
previste da organizzazioni  comuni  di  mercato  o  alle  limitazioni
stabilite in relazione al sostegno all'Unione europea a livello delle
singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti  di
trasformazione.