Art. 14 
 
                    Criteri ed entita' dell'aiuto 
 
  1. Gli interventi di cui al  presente  decreto  sono  diretti,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato, a concedere: 
    a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c),  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,   soggetti   all'obbligo   di   notifica   alla
Commissione europea ai sensi dell'art.  108  del  medesimo  Trattato,
come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto,  tabelle
1A e 2A; 
    b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c),  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica,  come  meglio
specificato nell'allegato A al presente decreto, tabella 3A. 
  2. Agli interventi realizzati  viene  riconosciuto  un  contributo,
secondo le modalita' di cui all'art. 6,  comma  5,  con  le  seguenti
intensita' di aiuto rispetto alla spesa ammessa: 
    a) per le aziende agricole attive nella produzione  primaria:  le
intensita' di aiuto  di  cui  all'allegato  A  al  presente  decreto,
tabella 1A; 
    b) per le imprese  attive  nel  settore  della  trasformazione  e
commercializzazione di prodotti agricoli: le intensita' di  aiuto  di
cui all'allegato A al presente decreto, tabella 2A; 
    c) per le altre imprese non ricomprese nelle definizioni  di  cui
alle precedenti lettere a) e  b):  le  intensita'  di  aiuto  di  cui
all'allegato A al presente decreto, tabella 3A. 
  3. Il contributo e' concesso  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e  i  limiti
definiti dall'avviso di cui all'art. 16. 
  4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea
in conformita' col regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE)
n. 794/2004 e alle loro successive modifiche. 
  5. Il presente regime  sara'  adattato,  qualora  necessario,  alle
regole sugli aiuti di Stato che entreranno in  vigore  alla  scadenza
dei vigenti orientamenti.