Art. 14 Criteri ed entita' dell'aiuto 1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere: a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A; b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabella 3A. 2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un contributo, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, con le seguenti intensita' di aiuto rispetto alla spesa ammessa: a) per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 1A; b) per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 2A; c) per le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 3A. 3. Il contributo e' concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e i limiti definiti dall'avviso di cui all'art. 16. 4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformita' col regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche. 5. Il presente regime sara' adattato, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore alla scadenza dei vigenti orientamenti.