Art. 15 Interventi e spese ammissibili 1. Ciascun progetto di investimento deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo per la logistica agroalimentare. 2. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio del progetto. In caso di acquisizioni, per avvio del progetto si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all'unita' produttiva. 3. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E' comunque consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo. 4. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo all'ambiente». 5. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento; b) opere murarie e assimilate, nel limite del 70 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento; c) infrastrutture specifiche aziendali; d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile; f) acquisto di beni e prestazioni identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili; g) acquisto e modifica di mezzi di trasporto aventi caratteristiche che consentano il rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo» come dettagliato nell'avviso di cui all'art. 16. Tali beni devono essere strettamente necessari, connessi e funzionali all'investimento, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni. 6. Sono inoltre ammissibili, nella misura massima del 4 per cento dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. Tale limite si applica, con riferimento agli investimenti di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, sia alle PMI che alle grandi imprese; con riferimento agli investimenti di cui all'art. 12 del presente decreto solo alle PMI. 7. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 5, lettera e), sono ammissibili a condizione che: a) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato; b) siano ammortizzabili; c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non si trovino nelle condizioni specificate al comma 4; d) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI. 8. Non sono ammissibili i seguenti costi: a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita'; b) acquisto di beni usati; c) acquisto di beni in leasing; d) lavori in economia; e) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; f) prestazioni gestionali; g) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da societa' con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale societa' e' l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione; h) singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA; i) costi relativi a commesse interne; j) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato avviso. 9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.