Art. 17 Revoche 1. Salvo il disposto di cui all'art. 8 del presente decreto, le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora il soggetto beneficiario: a) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario; b) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso, ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita; c) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni entro i termini di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), ovvero qualora le verifiche dell'Agenzia si concludano con esito negativo. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su piu' lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma; d) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; e) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; f) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia; g) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti o prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; h) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Agenzia; i) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; j) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale; k) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.