Art. 10 
 
          Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a): 
      1) al  numero  1),  prima  delle  parole  «i  contributi»  sono
inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato,»; 
      2) i numeri 2) e 4) sono abrogati; 
      ((3) al numero 5), prima delle parole: «le spese relative  agli
apprendisti»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  i   soggetti   che
determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a
9, in relazione al personale dipendente diverso  da  quello  a  tempo
indeterminato, e per i  soggetti  che  determinano  il  valore  della
produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1,»;)) 
    b)  al  comma  4-bis.1,  dopo  le  parole  «per  ogni  lavoratore
dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso  da  quelli  a  tempo
indeterminato»; 
    c) il comma 4-quater e' abrogato; 
    d) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: 
      «4-septies. Per ciascun dipendente  l'importo  delle  deduzioni
ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque  eccedere  il  limite
massimo rappresentato dalla retribuzione e  dagli  oneri  e  spese  a
carico del datore di lavoro.»; 
    e) il comma 4-octies e' sostituito dal seguente: 
      «4-octies. Per i  soggetti  che  determinano  il  valore  della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5  a  9,  e'  ammesso  in
deduzione il  costo  complessivo  per  il  personale  dipendente  con
contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo
e'  altresi'  ammessa,  nei  limiti  del  70  per  cento  del   costo
complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale  impiegato
per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta,  a  decorrere
dal secondo contratto  stipulato  con  lo  stesso  datore  di  lavoro
nell'arco temporale di  due  anni  a  partire  dalla  cessazione  del
precedente contratto.». 
  ((2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  partire  dal
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la
possibilita', ove ritenuto piu' agevole, di compilare il modello IRAP
2022 senza considerare le modifiche introdotte.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11,  del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore della produzione netta). - 1.  Nella  determinazione
          della base imponibile: 
                a) sono ammessi in deduzione: 
                  1) in relazione a soggetti diversi  dai  lavoratori
          dipendenti a  tempo  indeterminato,  i  contributi  per  le
          assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 
                  1-bis)  le  somme  corrisposte,   anche   su   base
          volontaria  al   fondo   istituito,   con   mandato   senza
          rappresentanza, presso uno  dei  consorzi  cui  le  imprese
          aderiscono  in  ottemperanza  a  obblighi  di   legge,   in
          conformita' alle  disposizioni  di  legge  o  contrattuali,
          indipendentemente  dal  trattamento   contabile   ad   esse
          applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita'
          agli scopi di tali consorzi; 
                  2) (abrogato); 
                  3); 
                  4) (abrogato); 
                  5) per i soggetti che determinano il  valore  della
          produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9,  in  relazione
          al  personale  dipendente  diverso  da   quello   a   tempo
          indeterminato, e per i soggetti che determinano  il  valore
          della produzione  ai  sensi  degli  articoli  10,  comma  1
          e10-bis, comma 1, le spese relative  agli  apprendisti,  ai
          disabili e le spese per il personale assunto con  contratti
          di formazione e lavoro, nonche',  per  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 1,  lettere  da  a)  a  e),  i  costi
          sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
          ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti  da
          consorzi tra imprese costituiti  per  la  realizzazione  di
          programmi comuni di ricerca e sviluppo,  a  condizione  che
          l'attestazione di effettivita' degli stessi sia  rilasciata
          dal presidente del collegio sindacale ovvero, in  mancanza,
          da un revisore dei conti o da  un  professionista  iscritto
          negli  albi   dei   revisori   dei   conti,   dei   dottori
          commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali  o  dei
          consulenti del lavoro, nelle forme  previste  dall'articolo
          13, comma 2,  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
          del centro di assistenza fiscale; 
                b) non sono ammessi in deduzione: 
                  1); 
                  2) i  compensi  per  attivita'  commerciali  e  per
          prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
          nonche' i compensi attribuiti per  obblighi  di  fare,  non
          fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
          i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917; 
                  3)  i  costi  per  prestazioni  di   collaborazione
          coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi  2,
          lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
          redditi; 
                  4) i compensi per prestazioni di lavoro  assimilato
          a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello  stesso
          testo unico delle imposte sui redditi; 
                  5)  gli   utili   spettanti   agli   associati   in
          partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo
          49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi; 
                  6). 
              1.1 Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a),  numeri
          2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera d), e per le societa' agricole  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, si applicano, nella  misura  del  50  per  cento  degli
          importi ivi previsti, anche per  ogni  lavoratore  agricolo
          dipendente a tempo determinato  impiegato  nel  periodo  di
          imposta purche' abbia lavorato almeno  150  giornate  e  il
          contratto abbia almeno una durata triennale. 
              1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto  di
          merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
          previste contrattualmente, per la parte che non concorre  a
          formare il reddito del dipendente  ai  sensi  dell'articolo
          48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917. 
              2. - 4. 
              4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettere da a) ad e), sono  ammessi  in  deduzione,  fino  a
          concorrenza, i seguenti importi: 
                a) euro 8.000 se la base imponibile non  supera  euro
          180.759,91; 
                b) euro 6.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.759,91 ma non euro 180.839,91; 
                c) euro 4.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.839,91 ma non euro 180.919,91; 
                d) euro 2.000  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.919,91 ma non euro 180.999,91; 
                d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere b) e c), l'importo delle deduzioni  indicate  nelle
          lettere da  a)  a  d)  del  presente  comma  e'  aumentato,
          rispettivamente, di euro 5.000,  di  euro  3.750,  di  euro
          2.500 e di euro 1.250. 
              4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla formazione del valore della produzione  non  superiori
          nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una  deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
          ogni  lavoratore  dipendente  diverso  da  quelli  a  tempo
          indeterminato impiegato nel periodo  d'imposta  fino  a  un
          massimo di cinque.  Ai  fini  del  computo  del  numero  di
          lavoratori dipendenti per i quali spetta  la  deduzione  di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei disabili e  del  personale  assunto  con  contratti  di
          formazione lavoro. 
              4-bis.2.  In  caso  di  periodo  d'imposta  di   durata
          inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di  inizio  e
          cessazione dell'attivita'  in  corso  d'anno,  gli  importi
          delle deduzioni e della base imponibile  di  cui  al  comma
          4-bis e dei componenti positivi di  cui  al  comma  4-bis.1
          sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di  cui  ai
          commi 1, lettera a), numero 2), e 4-bis.1 sono ragguagliate
          ai giorni di durata del rapporto di lavoro  nel  corso  del
          periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro  a  tempo
          indeterminato e parziale, nei diversi tipi e  modalita'  di
          cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  25  febbraio
          2000, n. 61, e successive modificazioni,  ivi  compreso  il
          lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo  misto,
          sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime  deduzioni
          spettano  solo  in  relazione   ai   dipendenti   impiegati
          nell'esercizio di  attivita'  commerciali  e,  in  caso  di
          dipendenti impiegati anche nelle  attivita'  istituzionali,
          l'importo  e'  ridotto  in  base   al   rapporto   di   cui
          all'articolo 10, comma 2. 
              4-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
          applicano le deduzioni indicate nel presente  articolo  sul
          valore della  produzione  netta  prima  della  ripartizione
          dello stesso su base regionale. 
              4-quater. (abrogato). 
              4-quinquies. - 4-sexies. 
              4-septies.  Per  ciascun  dipendente  l'importo   delle
          deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non  puo'  comunque
          eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione
          e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. 
              4-octies. Per i  soggetti  che  determinano  il  valore
          della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e'
          ammesso in deduzione il costo complessivo per il  personale
          dipendente  con  contratto  a   tempo   indeterminato.   La
          deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa,  nei
          limiti  del  70  per  cento  del   costo   complessivamente
          sostenuto, per ogni  lavoratore  stagionale  impiegato  per
          almeno centoventi  giorni  per  due  periodi  d'imposta,  a
          decorrere dal secondo contratto  stipulato  con  lo  stesso
          datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a  partire
          dalla cessazione del precedente contratto.».