Art. 11 
 
                Rinvio dei termini per l'approvazione 
                   della modulistica dichiarativa 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»  e  le  parole
«entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il  mese
di febbraio»; 
    b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15  febbraio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, del decreto
          del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1(Redazione e sottoscrizione delle  dichiarazioni
          in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. ). - 1.  Ai
          fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
          pena di nullita', su modelli conformi  a  quelli  approvati
          entro il mese di febbraio con provvedimento amministrativo,
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare  per
          le dichiarazioni dei redditi e del valore della  produzione
          relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo  di
          imposta  non  coincidente  con  l'anno   solare,   per   le
          dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso  alla
          data del 31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
          approvazione. I provvedimenti di approvazione  dei  modelli
          di   dichiarazione   dei   sostituti   d'imposta   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, e i modelli  di  dichiarazione  di
          cui  agli  articoli  34,  comma  4,  e  37,   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni,  recante  norme  di  semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni, sono  emanati  entro  il  mese  di  febbraio
          dell'anno in cui i modelli stessi devono essere  utilizzati
          e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili  in
          formato  elettronico  dall'Agenzia  delle  entrate  in  via
          telematica. 
              3.  La  dichiarazione  e'  sottoscritta,  a   pena   di
          nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
          legale  o  negoziale.  La  nullita'   e'   sanata   se   il
          contribuente  provvede  alla  sottoscrizione  entro  trenta
          giorni dal ricevimento dell'invito da parte del  competente
          ufficio dell'Agenzia delle entrate. 
              4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle  persone
          fisiche  e'  sottoscritta,  a   pena   di   nullita',   dal
          rappresentante  legale,  e  in  mancanza  da  chi   ne   ha
          l'amministrazione anche di fatto, o  da  un  rappresentante
          negoziale. La nullita' e' sanata se il  soggetto  tenuto  a
          sottoscrivere la dichiarazione  vi  provvede  entro  trenta
          giorni dal ricevimento dell'invito da parte del  competente
          ufficio dell'Agenzia delle entrate. 
              5.  La  dichiarazione  delle  societa'  e  degli   enti
          soggetti all'imposta sul reddito delle societa'  sottoposti
          al controllo contabile ai sensi  del  codice  civile  o  di
          leggi speciali  e'  sottoscritta  anche  dai  soggetti  che
          sottoscrivono la relazione di revisione.  La  dichiarazione
          priva   di   tale   sottoscrizione   e'    valida,    salva
          l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9,  comma
          5, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni. 
              6. In caso di presentazione della dichiarazione in  via
          telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
          articolo si applicano con  riferimento  alla  dichiarazione
          che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.» 
              «Art.   2   (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.). - 1. Le persone  fisiche  e  le  societa'  o  le
          associazioni  di  cui  all'articolo  6  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di  cui
          all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
          della Poste italiane S.p.a. tra  il  1°  maggio  ed  il  30
          giugno ovvero  in  via  telematica  entro  il  30  novembre
          dell'anno successivo a quello di chiusura  del  periodo  di
          imposta. 
              2. I soggetti all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche,  presentano   la   dichiarazione   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
          l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
          chiusura del periodo d'imposta. 
              3. I  soggetti  non  tenuti  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi presentano  la  dichiarazione  ai
          fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
          entro  i  termini  previsti  dal  comma  2  e  secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3. 
              3-bis.  I  modelli  di   dichiarazione,   le   relative
          istruzioni e le specifiche  tecniche  per  la  trasmissione
          telematica  dei  dati  sono  resi  disponibili  in  formato
          elettronico dall'Agenzia delle entro il mese di febbraio. 
              4. - 5. 
              6. Per gli interessi e gli altri  proventi  di  cui  ai
          commi da  1  a  3-bis  dell'articolo  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
          sensi   dell'ultimo   comma   dello   stesso   articolo   e
          dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge  20  giugno
          1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per  le  vincite
          di cui all'articolo 30, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,   n.   600,   i   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
          la dichiarazione  contestualmente  alla  dichiarazione  dei
          redditi propri. 
              7. Sono considerate valide le dichiarazioni  presentate
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine,  salva
          restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative  per
          il  ritardo.  Le  dichiarazioni  presentate   con   ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono, comunque, titolo per  la  riscossione  delle
          imposte dovute in base agli imponibili in esse  indicati  e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 
              8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
          l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre  1997,  n.  472,  le  dichiarazioni  dei  redditi,
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  dei
          sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
          errori  od   omissioni,   compresi   quelli   che   abbiano
          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore
          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore
          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,  utilizzando
          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo
          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i
          termini  stabiliti  dall'articolo  43   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
          dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di  cui
          al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Ferma restando in  ogni  caso  l'applicabilita'  della
          disposizione  di  cui  al  primo  periodo  per  i  casi  di
          correzione di errori contabili di competenza, nel  caso  in
          cui la dichiarazione oggetto di integrazione a  favore  sia
          presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo, il credito di cui al  periodo  precedente  puo'
          essere utilizzato in compensazione,  ai  sensi  del  citato
          articolo 17 del decreto legislativo n. 241  del  1997,  per
          eseguire il versamento di debiti  maturati  a  partire  dal
          periodo d'imposta successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
          presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
          dichiarazione relativa  al  periodo  d'imposta  in  cui  e'
          presentata la  dichiarazione  integrativa  e'  indicato  il
          credito derivante dal minor debito o dal  maggiore  credito
          risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma  in
          ogni caso  per  il  contribuente  la  possibilita'  di  far
          valere, anche  in  sede  di  accertamento  o  di  giudizio,
          eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
          sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
          un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta  o,
          comunque, di un minore credito. 
              8-ter. Le  dichiarazioni  dei  redditi  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'   produttive   possono   essere
          integrate dai contribuenti  per  modificare  la  originaria
          richiesta    di    rimborso    dell'eccedenza     d'imposta
          esclusivamente   per   la   scelta   della   compensazione,
          sempreche' il rimborso stesso non sia  stato  gia'  erogato
          anche in parte, mediante dichiarazione da presentare  entro
          120  giorni  dalla  scadenza  del  termine   ordinario   di
          presentazione, secondo le disposizioni di cui  all'articolo
          3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati  per  il
          periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. 
              9. I termini di presentazione della  dichiarazione  che
          scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo  giorno
          feriale successivo.».