Art. 7 
 
     Modifica della validita' dell'attestazione per i contratti 
                  di locazione a canone concordato 
 
  1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3,
comma  5,  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 16 gennaio  2017,  recante  «Criteri  generali  per  la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula
dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone  concordato,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.  431,
nonche' dei contratti di locazione  transitori  e  dei  contratti  di
locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5,  commi
1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
62 del 15  marzo  2017,  ((puo'  essere  fatta  valere  per  tutti  i
contratti di locazione, stipulati successivamente  al  suo  rilascio,
aventi  il  medesimo  contenuto  del  contratto  per  cui  e'   stata
rilasciata,  fino  ad  eventuali  variazioni  delle   caratteristiche
dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a  cui  essa  si
riferisce)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  3  del
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          del  16  gennaio  2017  recante  Criteri  generali  per  la
          realizzazione degli accordi da definire in sede locale  per
          la stipula dei contratti di locazione ad  uso  abitativo  a
          canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
          legge 9 dicembre 1998, n. 431,  nonche'  dei  contratti  di
          locazione transitori  e  dei  contratti  di  locazione  per
          studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2
          e 3 della stessa legge: 
              «Art. 1 (Criteri per la determinazione dei  canoni  dei
          contratti di locazione nella contrattazione  territoriale).
          -  1.  Gli  accordi  territoriali,  in  conformita'   delle
          finalita' indicate all'art.  2,  comma  3,  della  legge  9
          dicembre  1998,  n.   431   e   successive   modificazioni,
          stabiliscono fasce di oscillazione del canone di  locazione
          all'interno  delle  quali,   secondo   le   caratteristiche
          dell'edificio  e   dell'unita'   o   porzione   di   unita'
          immobiliare, e' concordato, tra le parti, il canone  per  i
          singoli contratti. 
              2. A seguito delle  convocazioni  avviate  dai  comuni,
          singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della
          proprieta'   edilizia   e   dei   conduttori   maggiormente
          rappresentative   a   livello   locale,   al   fine   della
          realizzazione degli accordi di cui al comma  1,  dopo  aver
          acquisito le informazioni concernenti  le  delimitazioni  -
          ove effettuate - delle microzone  del  territorio  comunale
          definite  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  23  marzo  1998,  n.  138,  individuano,  anche
          avvalendosi della banca dati dell'Osservatorio del  mercato
          immobiliare dell'Agenzia delle  entrate,  insiemi  di  aree
          aventi caratteristiche omogenee per: 
                a) valori di mercato; 
                b) dotazioni  infrastrutturali  (trasporti  pubblici,
          verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature
          commerciali, ecc.); 
                c) tipologie edilizie, tenendo conto delle  categorie
          e classi catastali. 
              All'interno delle aree omogenee  individuate  ai  sensi
          del presente comma,  possono  essere  evidenziate  zone  di
          particolare pregio o di particolare  degrado.  Al  fine  di
          assicurare la formazione degli accordi territoriali di  cui
          all'art. 2, comma 3, della legge 431 del 1998, trascorso il
          termine di 60 giorni previsto  per  la  convocazione  delle
          organizzazioni della proprieta' edilizia e  dei  conduttori
          maggiormente  rappresentative,  le  stesse   organizzazioni
          possono produrne formale richiesta ai  comuni  interessati;
          nel caso in cui i comuni non adempiano  nei  successivi  30
          giorni, le  organizzazioni  possono  procedere  di  propria
          iniziativa alle convocazioni di cui al comma 2 del presente
          articolo. 
              3. Per ogni area individuata ai sensi del comma 2 o per
          eventuali   aggregazioni   di   microzone,   gli    accordi
          territoriali  prevedono  un  valore  minimo  ed  un  valore
          massimo del canone che costituiscono,  rispettivamente,  il
          limite  minimo  e  massimo  di  una   o   piu'   fasce   di
          oscillazione. 
              4. Nella definizione del  canone  effettivo,  collocato
          tra il valore minimo ed il valore massimo  delle  fasce  di
          oscillazione, le parti contrattuali,  assistite  -  a  loro
          richiesta - dalle rispettive organizzazioni, tengono  conto
          anche dei seguenti elementi: 
                a) tipologia dell'alloggio; 
                b)  stato  manutentivo  dell'alloggio  e  dell'intero
          stabile; 
                c)  pertinenze  dell'alloggio   (posto   auto,   box,
          cantina, ecc.); 
                d) presenza di spazi comuni (cortili, aree  a  verde,
          impianti sportivi interni, ecc.); 
                e) dotazione di servizi tecnici (ascensore, tipologia
          del riscaldamento, prestazione energetica,  condizionamento
          d'aria, ecc.); 
                f) eventuale dotazione di mobilio. 
              5. Per le compagnie assicurative, i fondi  immobiliari,
          le associazioni e le fondazioni di previdenza, gli istituti
          di credito, gli enti  previdenziali  pubblici,  i  soggetti
          giuridici  o  fisici   detentori   di   grandi   proprieta'
          immobiliari (per tali  sono  da  intendersi  le  proprieta'
          individuate negli accordi territoriali e, comunque,  quelle
          caratterizzate dall'attribuzione, in capo  ad  un  medesimo
          soggetto, di piu' di cento unita' immobiliari destinate  ad
          uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato
          sul  territorio  nazionale),  i   canoni   sono   definiti,
          all'interno dei valori minimi  e  massimi  stabiliti  dalle
          fasce di  oscillazione  per  le  aree  omogenee  e  per  le
          eventuali  aggregazioni  di  microzone  individuate   dalle
          contrattazioni territoriali, in base  ad  appositi  accordi
          integrativi   fra   la   proprieta'   interessata   e    le
          organizzazioni della proprieta' edilizia e  dei  conduttori
          partecipanti al tavolo di confronto per  il  rinnovo  della
          Convenzione nazionale o comunque firmatarie  degli  accordi
          territoriali relativi. Tali accordi integrativi  prevedono,
          di norma, speciali condizioni migliorative per  far  fronte
          ad esigenze di particolari categorie di conduttori  nonche'
          la possibilita' di  modificare  ed  integrare  il  tipo  di
          contratto.  Gli  accordi  integrativi  possono  individuare
          valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini
          dell'applicazione dell'art.  2,  comma  3  del  decreto  22
          aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  giugno
          2008, n. 146. 
              6. Alla sottoscrizione degli accordi integrativi di cui
          al comma 5, possono partecipare imprese o  associazioni  di
          imprese di datori di  lavoro,  associazioni  Onlus  che  si
          occupano di immigrazione, in relazione  alla  locazione  di
          alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze  abitative
          di lavoratori non residenti e  di  immigrati  comunitari  o
          extracomunitari. I contratti, da stipulare  con  i  diretti
          fruitori, sono regolati dall'art. 2, comma 3,  della  legge
          n. 431 del 1998. 
              7. Gli  accordi  territoriali  possono  stabilire,  per
          durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla
          legge, misure di aumento  dei  valori  (minimo  e  massimo)
          delle fasce di oscillazione dei canoni  definiti  per  aree
          omogenee nonche' particolari forme di garanzia. Gli accordi
          territoriali possono stabilire gli elementi  oggettivi  che
          determinano una riduzione del canone massimo. 
              8. Le parti contrattuali, nella definizione del  canone
          effettivo, possono  essere  assistite,  a  loro  richiesta,
          dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e
          dei conduttori. Gli accordi definiscono,  per  i  contratti
          non assistiti, le modalita' di attestazione, da  eseguirsi,
          sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle  parti
          contrattuali a cura e con assunzione di responsabilita', da
          parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo,
          della rispondenza del contenuto economico e  normativo  del
          contratto  all'accordo  stesso,  anche  con  riguardo  alle
          agevolazioni fiscali. 
              9. Gli accordi territoriali possono  prevedere,  per  i
          contratti per i quali il locatore non opti per la «cedolare
          secca», l'aggiornamento del canone in misura contrattata e,
          comunque, non superiore al 75 per  cento  della  variazione
          Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie  di
          operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 
              10.  I  contratti  di  locazione  di  cui  al  presente
          articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il  tipo
          di  contratto  (Allegato  A)  che  e'  approvato  ai  sensi
          dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998. 
              11. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          sia agli accordi territoriali sottoscritti  nei  comuni  di
          cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.  551,
          convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successivi
          aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri comuni. 
              12. In caso di inesistenza di accordo a livello locale,
          i  valori  di  riferimento  sono  quelli   definiti   dalle
          condizioni  previste  dal  decreto  ministeriale   di   cui
          all'art. 4, comma 3, della  richiamata  legge  n.  431  del
          1998.» 
              «Art. 2 (Criteri per definire i canoni dei contratti di
          locazione di natura transitoria e durata degli  stessi).  -
          1. I contratti di locazione di natura  transitoria  di  cui
          all'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998,  n.  431,
          hanno durata non superiore a diciotto mesi. Tali  contratti
          sono stipulati  per  soddisfare  particolari  esigenze  dei
          proprietari  o  dei  conduttori  per  fattispecie   -   con
          particolare riferimento a  quelle  derivanti  da  mobilita'
          lavorativa e  connesse  allo  studio,  all'apprendistato  e
          formazione professionale, all'aggiornamento ed alla ricerca
          di  soluzioni  occupazionali  -   da   individuarsi   nella
          contrattazione territoriale  tra  le  organizzazioni  della
          proprieta'   edilizia   e   dei   conduttori   maggiormente
          rappresentative. 
              2. I  canoni  di  locazione  dei  contratti  di  natura
          transitoria relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un
          numero di abitanti superiore a diecimila,  come  risultanti
          dai dati ufficiali dell'ultimo  censimento,  sono  definiti
          dalle parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti
          per le fasce di oscillazione per  le  aree  omogenee,  come
          individuate dall'art. 1. Gli accordi territoriali  relativi
          ai contratti di cui al presente articolo possono  prevedere
          variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori
          minimi e massimi anzidetti  per  tenere  conto,  anche  per
          specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di
          inesistenza di  accordo  a  livello  locale,  i  valori  di
          riferimento sono quelli definiti dalle condizioni  previste
          dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3,  della
          legge  n.  431  del  1998.  I  canoni  di  locazione  e  la
          ripartizione degli oneri accessori  relativi  ai  contratti
          con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi  alla
          libera contrattazione delle parti. 
              3. Per le proprieta' di cui all'art.  1,  comma  5,  si
          procede - per i Comuni di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo - mediante accordi integrativi,  stipulati  fra  i
          soggetti e con le modalita' indicate nello stesso art. 1. 
              4. I contratti  di  cui  al  presente  articolo  devono
          contenere  una  specifica   dichiarazione   che   individui
          l'esigenza di transitorieta' del locatore o del conduttore,
          tra quelle indicate nell'Accordo definito in  sede  locale,
          da provare, per i contratti di durata  superiore  a  trenta
          giorni,  con  apposita  documentazione   da   allegare   al
          contratto. 
              5. Fatto salvo quanto previsto dai  commi  1  e  4  del
          presente  articolo,  nei  casi  in  cui  il  contratto  sia
          motivato   sulla   base   di   fattispecie   non   previste
          dall'accordo o  difficilmente  documentabili,  gli  accordi
          definiscono  le  modalita'  bilaterali   di   supporto   ai
          contraenti da parte delle rispettive  organizzazioni  della
          proprieta' e dei conduttori  firmatarie  degli  accordi  di
          riferimento. 
              6.  I  contratti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della
          legge n. 431  del  1998  in  caso  di  inadempimento  delle
          modalita' di stipula del contratto previste dai commi 1, 2,
          4, 5 del presente articolo. 
              7. I contratti di locazione di cui al presente articolo
          sono  stipulati  esclusivamente  utilizzando  il  tipo   di
          contratto (Allegato B) che e' approvato ai sensi  dell'art.
          4-bis della legge 9 dicembre  1998,  n.  431  e  successive
          modificazioni. 
              8. Le parti contrattuali possono  essere  assistite,  a
          loro  richiesta,  dalle  rispettive  organizzazioni   della
          proprieta'  edilizia  e   dei   conduttori.   Gli   accordi
          definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di
          attestazione,  da  eseguirsi,  sulla  base  degli  elementi
          oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con
          assunzione di  responsabilita',  da  parte  di  almeno  una
          organizzazione firmataria dell'accordo,  della  rispondenza
          del  contenuto  economico   e   normativo   del   contratto
          all'accordo stesso, anche con  riguardo  alle  agevolazioni
          fiscali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          sia agli accordi territoriali sottoscritti  nei  comuni  di
          cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988  n.  551,
          convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successivi
          aggiornamenti  che  a  quelli  sottoscritti   negli   altri
          comuni.» 
              «Art. 3 (Criteri per definire i canoni dei contratti di
          locazione per studenti universitari e durata degli stessi).
          - 1. Nei Comuni sede di universita', di corsi  universitari
          distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di
          istruzione superiore, disciplinati  dal  regio  decreto  31
          agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 21  dicembre  1999,  n.
          508 nonche' nei Comuni limitrofi e  qualora  il  conduttore
          sia iscritto ad un corso di laurea  o  di  formazione  post
          laurea  -  quali  master,  dottorati,  specializzazioni   o
          perfezionamenti  -  in  un  comune  diverso  da  quello  di
          residenza, possono essere stipulati contratti per  studenti
          universitari di durata da sei mesi a tre anni,  rinnovabili
          alla prima  scadenza,  salvo  disdetta  del  conduttore  da
          comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali
          contratti  possono  essere  sottoscritti  o   dal   singolo
          studente o da  gruppi  di  studenti  universitari  o  dalle
          aziende per il diritto allo studio. 
              2. I canoni di  locazione  sono  definiti  in  appositi
          accordi locali sulla base dei valori per aree  omogenee  ed
          eventuali zone stabiliti negli accordi territoriali di  cui
          all'art. 1. L'accordo locale potra' individuare  misure  di
          aumento o diminuzione dei valori dei  canoni  in  relazione
          alla  durata  contrattuale.  I  canoni  di  locazione  sono
          definiti con le medesime modalita'  previste  dal  comma  4
          dell'articolo1. 
              3. Per le proprieta' di cui all'art.  1,  comma  5,  si
          procede  mediante  accordi  integrativi,  stipulati  fra  i
          soggetti e con le modalita' indicate nello stesso art. 1. 
              4. I contratti di locazione di cui al presente articolo
          sono  stipulati  esclusivamente  utilizzando  il  tipo   di
          contratto (Allegato C) che e' approvato ai sensi  dell'art.
          4-bis  della  legge  n.   431   del   1998   e   successive
          modificazioni. 
              5. Le parti contrattuali possono  essere  assistite,  a
          loro  richiesta,  dalle  rispettive  organizzazioni   della
          proprieta'  edilizia  e   dei   conduttori.   Gli   accordi
          definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di
          attestazione,  da  eseguirsi  sulla  base  degli   elementi
          oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con
          assunzione di  responsabilita',  da  parte  di  almeno  una
          organizzazione firmataria dell'accordo,  della  rispondenza
          del  contenuto  economico   e   normativo   del   contratto
          all'accordo stesso, anche con  riguardo  alle  agevolazioni
          fiscali.».