Art. 9 
 
Abrogazione  disciplina  delle  societa'  in  perdita  sistematica  e
  dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6  febbraio
  2009, n. 7. 
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
i  commi  36-decies,  36-undecies  e  36-duodecies  sono  abrogati  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. 
  2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n.  7,
e' abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  17,7  milioni  di
euro per l'anno 2023  e  10,1  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  della  legge  6
          febbraio 2009, n. 7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di
          amicizia, partenariato e  cooperazione  tra  la  Repubblica
          italiana e  la  Grande  Giamahiria  araba  libica  popolare
          socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008): 
              «Art.  3(Addizionale  all'imposta  sul  reddito   delle
          societa'). - 1. Le disposizioni del  presente  articolo  si
          applicano  nei  confronti  delle  societa'  e  degli   enti
          commerciali residenti nel territorio dello Stato: 
                a) che operano nel  settore  della  ricerca  e  della
          coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi,   con
          partecipazioni  di  controllo  e  di  collegamento  e   con
          immobilizzazioni materiali e immateriali nette  dedicate  a
          tale attivita' con valore di  libro  superiore  al  33  per
          cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio; 
                b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla
          negoziazione in un mercato regolamentato; 
                c) con una capitalizzazione superiore a  20  miliardi
          di  euro  determinata  sulla   base   della   media   delle
          capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul
          mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati. 
              2. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  al
          versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito  delle
          societa' (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima  delle
          imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso
          risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento.  In
          ogni caso l'addizionale non e' dovuta per gli  esercizi  in
          perdita e il relativo importo non puo' eccedere  il  minore
          tra: 
                a) l'importo determinato applicando  all'utile  prima
          delle  imposte  la  differenza  tra  il  19  per  cento   e
          l'aliquota  di  incidenza  fiscale  risultante  dal   conto
          economico; 
                b)  l'importo  corrispondente  alle  percentuali   di
          seguito indicate del patrimonio  netto,  come  definito  al
          comma 5: 
                  1) 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31
          dicembre 2011; 
                  1-bis) 7,5 per mille  per  l'esercizio  che  inizia
          successivamente al 31 dicembre 2011; 
                  2)  5,8  per  mille   dall'esercizio   che   inizia
          successivamente al 31 dicembre 2012 e fino all'esercizio in
          corso al 31 dicembre 2015; 
                  3)  5,15  per  mille  dall'esercizio   che   inizia
          successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in
          corso al 31 dicembre 2019; 
                  4)  4,65  per  mille  dall'esercizio   che   inizia
          successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in
          corso al 31 dicembre 2023; 
                  5)  4,2  per  mille   dall'esercizio   che   inizia
          successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in
          corso al 31 dicembre 2028. 
              3. L'incidenza fiscale di cui al  comma  2  corrisponde
          all'aliquota determinata dal rapporto tra i  seguenti  dati
          rilevati dal conto economico: 
                a) onere  netto  per  l'IRES  corrente,  differita  e
          anticipata, per le eventuali imposte sostitutive.  Ai  fini
          della  presente  lettera  il  riferimento   all'IRES   deve
          intendersi    comprensivo    dell'addizionale     istituita
          dall'articolo 81, comma 16,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133.   Non   rileva   ai   fini   della
          determinazione dell'onere netto  per  l'IRES  l'addizionale
          prevista dal comma 2 del presente articolo; 
                b) utile prima delle imposte. 
              4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma  3  sono
          esclusi  gli  effetti  di  imposta  corrente,  differita  e
          anticipata, relativi alle  societa'  incluse  nello  stesso
          consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme  con  le
          quali e' stata  esercitata  l'opzione  per  la  trasparenza
          fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti,  o,
          qualora non siano rilevati, l'onere netto per  l'IRES  deve
          essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui  le
          partecipazioni  in   tali   societa'   siano   oggetto   di
          svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in  misura
          non superiore al 27,5 per cento  della  svalutazione  della
          partecipazione alla quale si riferiscono,  come  risultante
          dal conto economico. 
              5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite
          di cui al comma 2, lettera b),  e'  quello  risultante  dal
          bilancio di esercizio diminuito dell'utile di  esercizio  e
          aumentato  degli  acconti   sul   dividendo   eventualmente
          deliberati.  Se  il  periodo  d'imposta  e'   superiore   o
          inferiore a dodici mesi, il limite di cui al  citato  comma
          2, lettera b), e' ragguagliato alla durata di esso. 
              6.  L'addizionale  di  cui  al  comma  2  e'  dovuta  a
          decorrere dall'esercizio che inizia successivamente  al  31
          dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.
          Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto  relativi  al
          primo esercizio si fa  riferimento  a  quella  che  sarebbe
          stata  l'addizionale  dovuta  per  l'esercizio  precedente,
          ferma rimanendo la facolta' di fare riferimento allo stesso
          esercizio  relativamente  al  quale  la  stessa  si   rende
          dovuta.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria  e  per  lo  sviluppo)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2(Disposizioni in materia di entrate).  -  1.  Le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  9,  comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  18,
          comma 22-bis, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, continuano ad applicarsi nei termini  ivi  previsti
          rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre  2013  e
          dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014. 
              2.  In  considerazione   della   eccezionalita'   della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica concordati in sede  europea,  a  decorrere
          dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul  reddito
          complessivo di cui all'articolo 8  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, di importo superiore a  300.000  euro  lordi
          annui, e' dovuto un contributo di solidarieta'  del  3  per
          cento sulla parte eccedente il predetto  importo.  Ai  fini
          della verifica del superamento del limite di  300.000  euro
          rilevano anche il  reddito  di  lavoro  dipendente  di  cui
          all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi  prevista,  e  i
          trattamenti pensionistici di  cui  all'articolo  18,  comma
          22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  al
          lordo del  contributo  di  perequazione  ivi  previsto.  Il
          contributo di solidarieta' non si applica  sui  redditi  di
          cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n.  122,  e  di  cui  all'articolo  18,  comma
          22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Il
          contributo  di  solidarieta'  e'  deducibile  dal   reddito
          complessivo.  Per  l'accertamento,  la  riscossione  e   il
          contenzioso riguardante il contributo di  solidarieta',  si
          applicano  le  disposizioni  vigenti  per  le  imposte  sui
          redditi.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il
          30 ottobre 2011, sono determinate le modalita' tecniche  di
          attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,
          garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e
          assicurando il coordinamento tra le disposizioni  contenute
          nel presente comma e quelle contenute nei  citati  articoli
          9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma
          22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   l'efficacia    delle
          disposizioni di cui al presente comma puo' essere prorogata
          anche  per  gli  anni   successivi   al   2013,   fino   al
          raggiungimento del pareggio di bilancio. 
              2-bis. Al decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito  dal
          seguente: 
                  «L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella  misura
          del   ventuno   per    cento    della    base    imponibile
          dell'operazione.»; 
                b) il secondo comma dell'articolo  27  e'  sostituito
          dal seguente: 
                  «Per i commercianti  al  minuto  e  per  gli  altri
          contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare  o
          da riportare al mese successivo e' determinato  sulla  base
          dell'ammontare   complessivo   dell'imposta   relativa   ai
          corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
          mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
          quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi  stessi
          per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per  110
          quando l'imposta e' del dieci per  cento,  per  121  quando
          l'imposta  e'  del  ventuno  per  cento,  moltiplicando  il
          quoziente  per  cento  ed  arrotondando  il  prodotto,  per
          difetto o per eccesso, al centesimo di euro»; 
                c) la rubrica della tabella  B  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                  «Prodotti soggetti a specifiche discipline». 
              2-ter. Le disposizioni del  comma  2-bis  si  applicano
          alle operazioni effettuate a partire dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta  sul
          valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si  applica  alle
          operazioni effettuate nei confronti  dello  Stato  e  degli
          enti e istituti indicati nel quinto comma  dell'articolo  6
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data  di
          cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura
          ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del  predetto  decreto,
          ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato
          ancora pagato. 
              3.    Il    Ministero     dell'economia     e     delle
          finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
          propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
          tutte le disposizioni in materia di giochi  pubblici  utili
          al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro
          introdurre nuovi giochi, indire nuove  lotterie,  anche  ad
          estrazione istantanea, adottare nuove  modalita'  di  gioco
          del Lotto, nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione
          nazionale, variare l'assegnazione della  percentuale  della
          posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro,  la
          misura del prelievo erariale unico, nonche' la  percentuale
          del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella
          dei    punti     vendita.     Il     Direttore     generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  puo'
          proporre al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          disporre con propri  decreti,  entro  il  30  giugno  2012,
          tenuto anche conto dei provvedimenti  di  variazione  delle
          tariffe dei prezzi di  vendita  al  pubblico  dei  tabacchi
          lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
          di  base  dell'accisa  sui   tabacchi   lavorati   prevista
          dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
          504  e   successive   modificazioni.   L'attuazione   delle
          disposizioni del presente comma assicura  maggiori  entrate
          in misura non inferiore a 1.500 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
          presente comma sono integralmente attribuite allo Stato. 
              4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate  in
          ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo,  le
          limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore,
          di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  sono   adeguate
          all'importo di euro  duemilacinquecento;  conseguentemente,
          nel comma 13 del  predetto  articolo  49,  le  parole:  "30
          giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30  settembre
          2011". 
              4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di  cui
          all'articolo 58 del decreto legislativo 21  novembre  2007,
          n. 231,  per  le  violazioni  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo 49, commi 1, 5,  8,  12  e  13  del  medesimo
          decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto  al  31  agosto
          2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte  dal
          comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le  sanzioni  di
          cui al citato articolo 58  sono  applicate  attraverso  gli
          uffici territoriali del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.  All'articolo  49  del  decreto   legislativo   21
          novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati. 
              4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  al  fine  di
          favorire la modernizzazione e l'efficienza degli  strumenti
          di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
          derivanti dalla gestione del denaro contante: 
                a) le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle
          pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
          sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti  telematici.
          E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di  avviare
          il processo di superamento di sistemi  basati  sull'uso  di
          supporti cartacei; 
                b) i pagamenti di cui alla lettera a)  si  effettuano
          in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti
          o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti  di
          pagamento  elettronici  prescelti  dal  beneficiario.   Gli
          eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,   comunque,
          superare l'importo di mille euro; 
                c) lo stipendio, la  pensione,  i  compensi  comunque
          corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  centrali  e
          locali e dai loro enti, in via  continuativa  a  prestatori
          d'opera  e  ogni  altro  tipo  di  emolumento  a   chiunque
          destinato, di  importo  superiore  a  mille  euro,  debbono
          essere  erogati  con  strumenti  di  pagamento  elettronici
          bancari o postali,  ivi  comprese  le  carte  di  pagamento
          prepagate  e  le  carte   di   cui   all'articolo   4   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Il
          limite di importo di cui al periodo precedente puo'  essere
          modificato con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono
          comunque  escluse  le  somme  corrisposte   a   titolo   di
          tredicesima mensilita'; 
                d) per incrementare i livelli di sicurezza  fisica  e
          tutelare   i   soggetti   che   percepiscono    trattamenti
          pensionistici  minimi,  assegni  e  pensioni   sociali,   i
          rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
          modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i   titolari
          rientrino nelle fasce individuate ai  sensi  del  comma  5,
          lettera d). Per tali rapporti, alle banche,  alla  societa'
          Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari  e'
          fatto divieto di addebitare alcun costo; 
                e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera  a)
          di  riscuotere  le  entrate  di  propria   competenza   con
          strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di
          riscossione dei tributi regolate da  specifiche  normative,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  promuove  la
          stipula, tramite la societa' Consip  Spa,  di  una  o  piu'
          convenzioni  con  prestatori  di  servizi   di   pagamento,
          affinche' i soggetti in questione possano  dotarsi  di  POS
          (Point of Sale) a condizioni favorevoli. 
              4-quater.  Per  i  soggetti  beneficiari  di  stipendi,
          pensioni,  compensi  e  ogni  altro   emolumento   comunque
          corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  centrali  e
          locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la
          scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per  comprovati
          e  gravi  motivi  di  salute   ovvero   per   provvedimenti
          giudiziari restrittivi della liberta' personale, a  recarsi
          personalmente presso i  locali  delle  banche  o  di  Poste
          italiane Spa, e' consentita ai soggetti che risultino, alla
          stessa data, delegati alla riscossione,  l'apertura  di  un
          conto corrente base o di un libretto di risparmio  postale,
          intestati al beneficiario dei pagamenti. 
              4-quinquies. In deroga  alle  vigenti  disposizioni  di
          legge, il delegato deve presentare alle banche  o  a  Poste
          italiane Spa copia della  documentazione  gia'  autorizzata
          dall'ente erogatore attestante la delega alla  riscossione,
          copia del  documento  di  identita'  del  beneficiario  del
          pagamento nonche' una dichiarazione dello  stesso  delegato
          attestante la sussistenza della documentazione  comprovante
          gli impedimenti di cui al comma  4-quater.  Ai  fini  degli
          adempimenti previsti dal decreto  legislativo  21  novembre
          2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente  presente
          qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione. 
              4-sexies. Entro il 30 giugno  2012  i  beneficiari  dei
          pagamenti  di  cui  alla  lettera  c)  del   comma   4-ter,
          limitatamente alla fattispecie dei pagamenti  pensionistici
          erogati dall'INPS, indicano un conto di  pagamento  su  cui
          ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro.  Se
          l'indicazione non e' effettuata nel  termine  indicato,  le
          banche, Poste  italiane  Spa  e  gli  altri  prestatori  di
          servizi di pagamento sospendono il  pagamento,  trattengono
          gli ordini di pagamento e versano i relativi  fondi  su  un
          conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per  il
          beneficiario del pagamento. 
              4-septies.  Se  l'indicazione   del   beneficiario   e'
          effettuata nei tre mesi successivi al decorso  del  termine
          di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza
          spese  e   oneri   per   il   beneficiario   medesimo.   Se
          l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi  al
          decorso del termine di cui al comma  4-sexies,  le  banche,
          Poste italiane Spa e gli altri  prestatori  di  servizi  di
          pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente
          erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del
          termine di cui al comma 4-sexies, il  beneficiario  ottiene
          il pagamento mediante assegno di traenza. 
              5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre
          1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies,  sono  inseriti  i
          seguenti: 
              «2-sexies. Qualora siano state contestate a  carico  di
          soggetti iscritti in albi ovvero ad  ordini  professionali,
          nel corso di un quinquennio,  quattro  distinte  violazioni
          dell'obbligo di emettere  il  documento  certificativo  dei
          corrispettivi compiute in giorni diversi,  e'  disposta  in
          ogni  caso  la  sanzione   accessoria   della   sospensione
          dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
          giorni ad un mese. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta per un periodo da quindici giorni a sei  mesi.  In
          deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di  sospensione  e'
          immediatamente esecutivo.  Gli  atti  di  sospensione  sono
          comunicati  all'ordine  professionale  ovvero  al  soggetto
          competente alla tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
          pubblicazione sul relativo sito internet. Si  applicano  le
          disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 
              2-septies. Nel caso in cui  le  violazioni  di  cui  al
          comma  2-sexies  siano  commesse  nell'esercizio  in  forma
          associata   di   attivita'   professionale,   la   sanzione
          accessoria  di  cui  al  medesimo  comma  e'  disposta  nei
          confronti di tutti gli associati.». 
              5-bis. L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo
          Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine  di  recuperare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate  e
          non versate  dai  contribuenti  che  si  sono  avvalsi  dei
          condoni e delle sanatorie di cui  alla  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica
          delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio,
          entro e non oltre trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  di
          una  ricognizione  di  tali  contribuenti.  Nei  successivi
          trenta giorni, le societa' del gruppo Equitalia e quelle di
          Riscossione Sicilia provvedono, altresi',  ad  avviare  nei
          confronti di ciascuno dei contribuenti di  cui  al  periodo
          precedente  ogni  azione  coattiva   necessaria   al   fine
          dell'integrale  recupero   delle   somme   dovute   e   non
          corrisposte, maggiorate  degli  interessi  maturati,  anche
          mediante  l'invio  di  un'intimazione   a   pagare   quanto
          concordato  e   non   versato   alla   prevista   scadenza,
          inderogabilmente entro il termine ultimo  del  31  dicembre
          2011. 
              5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e
          iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si
          applica una sanzione pari al 50 per  cento  delle  predette
          somme e la posizione del contribuente relativa  a  tutti  i
          periodi di imposta successivi a  quelli  condonati,  per  i
          quali e' ancora in corso il termine per l'accertamento,  e'
          sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle  entrate
          e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche
          con  riguardo  alle  attivita'  svolte   dal   contribuente
          medesimo  con  identificativo  fiscale  diverso  da  quello
          indicato nelle dichiarazioni relative  al  condono.  Per  i
          soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge  27
          dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto pendenti  al  31  dicembre
          2011 sono prorogati di un anno. 
              6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi,
          premi e ogni altro provento  di  cui  all'articolo  44  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67,  comma
          1, lettere da c-bis a  c-quinquies  del  medesimo  decreto,
          ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del  20  per
          cento 
              7. La disposizione di cui al comma  6  non  si  applica
          sugli  interessi,  premi  e  ogni  altro  provento  di  cui
          all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917  e  sui  redditi  diversi  di  cui
          all'articolo 67, comma  1,  lettera  c-ter),  del  medesimo
          decreto nei seguenti casi: 
                a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 601 ed equiparati; 
                b) obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
          lista di cui al  decreto  emanato  ai  sensi  dell'articolo
          168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
                c) titoli di risparmio per l'economia meridionale  di
          cui all'articolo 8, comma 4  del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106; 
                d) piani di risparmio a lungo  termine  appositamente
          istituiti. 
              8. La disposizione di cui al comma  6  non  si  applica
          altresi' agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo
          26-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo  27,
          comma 3, terzo periodo  e  comma  3-ter,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  al
          risultato  netto  maturato  delle   forme   di   previdenza
          complementare di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252. 
              9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica
          agli interessi, ai premi e ad ogni altro  provento  di  cui
          all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e  ai  redditi
          diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
              10. Per i dividendi e proventi ad  essi  assimilati  la
          misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a  quelli
          percepiti dal 1° gennaio 2012. 
              11. Per le obbligazioni e  i  titoli  similari  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1°  aprile
          1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6  si
          applica agli interessi, ai premi e ad ogni  altro  provento
          di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire  dal
          1° gennaio 2012. 
              12. Per le gestioni individuali di portafoglio  di  cui
          all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6  si  applica
          sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012. 
              12-bis.  All'articolo  1,  comma  7,  della  legge   27
          dicembre 1997, n. 449, le parole: "non utilizzate in  tutto
          o in parte" e: "spettano" sono sostituite, rispettivamente,
          dalle seguenti:  "possono  essere  utilizzate"  e:  "oppure
          possono essere trasferite". 
              12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo  periodo,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, le  parole  da:  "spettano"
          fino alla fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:
          "le detrazioni  possono  essere  utilizzate  dal  venditore
          oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica". 
              13. Nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 26: 
                  1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.  I
          soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23,  che  hanno
          emesso   obbligazioni,   titoli   similari    e    cambiali
          finanziarie, operano una ritenuta del  20  per  cento,  con
          obbligo di  rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri  proventi
          corrisposti ai possessori"; 
                  2) al comma 3, il  secondo  e  terzo  periodo  sono
          soppressi; 
                  3) il  comma  3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          "3-bis. I soggetti indicati nel comma 1  dell'articolo  23,
          che corrispondono i proventi di cui alle lettere  g-bis)  e
          g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   ovvero
          intervengono nella loro riscossione  operano  sui  predetti
          proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento  ovvero
          con la minore aliquota prevista per i titoli  di  cui  alle
          lettere  a)  e  b)  del  comma  7   dell'articolo   2   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Nel
          caso  dei  rapporti  indicati  nella  lettera  g-bis),   la
          predetta ritenuta e' operata, in luogo  della  ritenuta  di
          cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri  proventi
          maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti"; 
                  4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
                b) all'articolo  26-quinquies,  al  comma  3,  ultimo
          periodo, dopo le parole "prospetti periodici" sono aggiunte
          le seguenti: "al netto di una quota dei proventi riferibili
          alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
          al periodo precedente."; 
                c) all'articolo 27: 
                  1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
                  2) al comma 3, all'ultimo periodo, le  parole  "dei
          quattro  noni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  un
          quarto". 
              14. Nella legge 23  marzo  1983,  n.  77,  all'articolo
          10-ter, dopo il comma 2  e'  aggiunto  il  seguente  comma:
          "2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2  sono  determinati
          al  netto  di  una  quota  dei  proventi  riferibili   alle
          obbligazioni e altri titoli  di  cui  all'articolo  31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
          al periodo precedente.". 
              15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato
          con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e
          1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis"; 
                b)  all'articolo  73,  il   comma   5-quinquies,   e'
          sostituito dal seguente:  "5-quinquies.  Gli  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio con sede  in  Italia,
          diversi  dai  fondi  immobiliari,  e  quelli  con  sede  in
          Lussemburgo,   gia'   autorizzati   al   collocamento   nel
          territorio dello Stato,  di  cui  all'articolo  11-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 1983, n.  512,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  novembre  1983,  n.  649,  e
          successive modificazioni, non sono  soggetti  alle  imposte
          sui redditi. Le ritenute operate sui  redditi  di  capitale
          sono a titolo di imposta.  Non  si  applicano  la  ritenuta
          prevista dal comma  2  dell'articolo  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600  e
          successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi
          dei  conti  correnti  e  depositi  bancari  e  le  ritenute
          previste dai commi 3-bis e 5 del  medesimo  articolo  26  e
          dall'articolo 26-quinquies  del  predetto  decreto  nonche'
          dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,  n.  77,  e
          successive modificazioni.". 
              16.  Nel  decreto-legge  28  giugno   1990,   n.   167,
          convertito, con modificazioni, nella legge 4  agosto  1990,
          n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole: "commi 1-bis  e
          1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis". 
              17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma  115
          dell'articolo 3 e' sostituito  dal  seguente:  "115.  Se  i
          titoli indicati nel comma 1 dell'articolo  26  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          sono emessi da societa' o enti, diversi  dalle  banche,  il
          cui capitale e' rappresentato da azioni  non  negoziate  in
          mercati  regolamentati  degli  Stati   membri   dell'Unione
          europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto  ministeriale  emanato   ai   sensi   dell'articolo
          168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n.  917,  ovvero  da  quote,  gli  interessi
          passivi sono deducibili a condizione  che,  al  momento  di
          emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo  non   sia
          superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento,
          per le obbligazioni  ed  i  titoli  similari  negoziati  in
          mercati  regolamentati  degli  Stati   membri   dell'Unione
          europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai
          sensi della disciplina vigente al momento di emissione;  b)
          al tasso ufficiale di riferimento aumentato di  due  terzi,
          delle  obbligazioni  e  dei  titoli  similari  diversi  dai
          precedenti.  Qualora  il  tasso  di  rendimento   effettivo
          all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente,
          gli  interessi  passivi   eccedenti   l'importo   derivante
          dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili  dal
          reddito di impresa. Con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono
          essere  variati  tenendo  conto  dei  tassi  effettivi   di
          remunerazione delle  obbligazioni  e  dei  titoli  similari
          rilevati  nei  mercati  regolamentati  italiani.  I   tassi
          effettivi di remunerazione sono rilevati  avendo  riguardo,
          ove necessario, all'importo  e  alla  durata  del  prestito
          nonche' alle garanzie prestate.". 
              18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 2: 
                  1) il comma 1-ter e' abrogato; 
                  2) il comma 1-quater e'  sostituito  dal  seguente:
          "1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli
          interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati
          al comma 1."; 
                  3) nel comma 2, le parole «commi 1, 1-bis e  1-ter»
          sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e
          1-bis"; 
                b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis  e
          1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis"; 
                c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter"
          sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e
          1-bis". 
              18-bis. Nel  decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1996,
          n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e' abrogato. 
              19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo  periodo
          e' aggiunto il seguente: "Ai fini  del  presente  comma,  i
          redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
          titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati  e
          dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi  nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del  62,5
          per cento dell'ammontare realizzato;"; 
                b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo  periodo
          e' aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo,  i
          redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
          titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati  e
          dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi  nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma 1, del medesimo  testo  unico  sono  computati  nella
          misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;"; 
                c) all'articolo 7: 
                  1) al comma 3, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
          seguente:  "b)   la   ritenuta   prevista   dal   comma   2
          dell'articolo 26 del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,
          sugli  interessi  ed  altri  proventi  dei  conti  correnti
          bancari;"; 
                  2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per
          cento", ovunque ricorrano, sono soppresse; 
                  3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
          seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi  derivanti
          dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
          31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse
          dagli Stati inclusi nella lista di cui al  decreto  emanato
          ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi  approvato  con  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  sono
          computati nella misura del 62,5  per  cento  dell'ammontare
          realizzato;". 
              20.  Nel  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole "del 12,50
          per cento" sono soppresse. 
              21. Nel decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,
          all'articolo 17, comma 3, le parole "del 12,50 per  cento,"
          sono soppresse. 
              22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in
          materia  di  adeguatezza  patrimoniale   ai   sensi   della
          normativa  comunitaria  e  delle   discipline   prudenziali
          nazionali, emessi  da  intermediari  vigilati  dalla  Banca
          d'Italia o da soggetti vigilati  dall'ISVAP  e  diversi  da
          azioni e titoli similari, si applica il regime  fiscale  di
          cui al decreto legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239.  Le
          remunerazioni dei predetti  strumenti  finanziari  sono  in
          ogni caso  deducibili  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito del soggetto emittente; resta ferma  l'applicazione
          dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma  9,  del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La
          presente  disposizione  si  applica  con  riferimento  agli
          strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 
              22-bis. 
              23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1,  lettera
          g-quater), del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi
          dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o  a
          imposta sostitutiva,  ai  sensi  dell'articolo  26-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi
          riferibili  alle  obbligazioni  e  altri  titoli   di   cui
          all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni
          emesse dagli Stati inclusi nella lista di  cui  al  decreto
          emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con  il  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e
          alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei  suddetti
          Stati. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della
          quota dei proventi di cui al periodo precedente. 
              24. Le disposizioni dei commi  da  13  a  23  esplicano
          effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
              25. A decorrere dal 1° gennaio 2012  sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
                a) il comma 8 dell'articolo 20  del  decreto-legge  8
          aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  nella
          legge 7 giugno 1974, n. 216; 
                b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge
          20 giugno 1996,  n.  323,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 
              26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
          al comma 11, per gli interessi e  altri  proventi  soggetti
          all'imposta sostitutiva di cui al  decreto  legislativo  1°
          aprile 1996, n. 239, gli intermediari di  cui  all'articolo
          2, comma 2, del medesimo decreto provvedono  ad  effettuare
          addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo  3
          del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011,  per  le
          obbligazioni e titoli similari senza cedola  o  con  cedola
          avente scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31
          dicembre 2011, ovvero in  occasione  della  scadenza  della
          cedola o della cessione  o  rimborso  del  titolo,  per  le
          obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.  Per
          i titoli espressi in  valuta  estera  si  tiene  conto  del
          valore del cambio alla  data  del  31  dicembre  2011.  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          stabilite le modalita' di svolgimento delle  operazioni  di
          addebito e di accredito del conto unico. 
              27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
          g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti  fino  al
          31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per  cento
          sulla parte di redditi riferita  al  periodo  intercorrente
          tra la data di sottoscrizione o acquisto della  polizza  ed
          il 31 dicembre  2011.  Ai  fini  della  determinazione  dei
          redditi  di  cui  al  precedente  periodo  si  tiene  conto
          dell'ammontare dei premi versati a ogni data  di  pagamento
          dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei
          premi   e   corresponsione   dei   proventi,   secondo   le
          disposizioni   stabilite   con   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              28. Le minusvalenze, perdite e  differenziali  negativi
          di cui all'articolo  67,  comma  1,  lettere  da  c-bis)  a
          c-quater),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, realizzate fino  alla  data  del  31
          dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e
          dagli altri redditi diversi di cui all'articolo  67,  comma
          1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  realizzati
          successivamente, per una quota pari al 62,5 per  cento  del
          loro  ammontare.  Restano  fermi  i  limiti  temporali   di
          deduzione previsti dagli articoli 68, comma  5,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          6, comma 5, del decreto legislativo 21  novembre  1997,  n.
          461. 
              29. A decorrere dalla data del 1°  gennaio  2012,  agli
          effetti   della   determinazione   delle   plusvalenze    e
          minusvalenze di cui all'articolo 67, comma  1,  lettere  da
          c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del  costo  o
          valore di acquisto,  o  del  valore  determinato  ai  sensi
          dell'articolo  14,  commi  6  e   seguenti,   del   decreto
          legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo'  essere  assunto
          il  valore  dei  titoli,  quote,  diritti,  valute  estere,
          metalli preziosi allo stato grezzo  o  monetato,  strumenti
          finanziari, rapporti e crediti alla data  del  31  dicembre
          2011, a condizione che il contribuente: 
                a) opti per  la  determinazione,  alla  stessa  data,
          delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui
          all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti  dalla
          partecipazione a organismi di  investimento  collettivo  in
          valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies,
          del  citato  testo  unico,  a  organismi  di   investimento
          collettivo in valori mobiliari di diritto  estero,  di  cui
          all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n.
          77; 
                b) provveda al  versamento  dell'imposta  sostitutiva
          eventualmente  dovuta,  secondo  i  criteri  di  cui   agli
          articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461. 
              30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui  all'articolo
          5  del  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,
          l'opzione  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma   29   e'
          esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi  e
          si  estende  a  tutti  i  titoli  o  strumenti   finanziari
          detenuti;  l'imposta  sostitutiva  dovuta  e'   corrisposta
          secondo le modalita' e nei termini  previsti  dal  comma  4
          dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del
          decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione  si
          estende a tutti i titoli, quote o certificati  inclusi  nel
          rapporto  di  custodia  o  amministrazione  e  puo'  essere
          esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e'
          versata  dagli  intermediari  entro  il  16  maggio   2012,
          ricevendone provvista dal contribuente. 
              31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi
          29 e 30, per i proventi di cui all'articolo  44,  comma  1,
          lettera g), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione  agli
          organismi di investimento collettivo di cui  al  comma  29,
          lettera a), l'opzione puo' essere esercitata  entro  il  31
          marzo  2012,  con  comunicazione  ai   soggetti   residenti
          incaricati  del  pagamento  dei  proventi   medesimi,   del
          riacquisto o  della  negoziazione  delle  quote  o  azioni;
          l'imposta sostitutiva  e'  versata  dai  medesimi  soggetti
          entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone   provvista   dal
          contribuente. 
              32. Le minusvalenze e perdite di cui  all'articolo  67,
          comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo  unico
          delle imposte sui redditi  approvato  con  il  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          derivanti dall'esercizio delle  opzioni  di  cui  al  comma
          precedente sono portate in deduzione  dalle  plusvalenze  e
          dagli altri redditi diversi di cui all'articolo  67,  comma
          1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  realizzati
          successivamente, fino al 31 dicembre 2012,  per  una  quota
          pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 
              33. Per le gestioni individuali di portafoglio  di  cui
          all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, gli eventuali risultati negativi di gestione  rilevati
          alla data del 31 dicembre 2011 sono  portati  in  deduzione
          dai risultati di gestione maturati successivamente, per una
          quota pari al 62,5 per cento del  loro  ammontare.  Restano
          fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi
          di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto
          legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
              34. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le  modalita'  di  applicazione  dei
          commi da 29 a 32. 
              35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10
          della legge 8 maggio 1998, n. 146,  dopo  la  parola  "446"
          sono  aggiunte  le  seguenti:   "e   che   i   contribuenti
          interessati risultino congrui alle risultanze  degli  studi
          di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al
          periodo  di  imposta  precedente".  All'articolo  1,  comma
          1-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
          maggio 1999, n. 195, dopo le parole "o  aree  territoriali"
          sono aggiunte le seguenti: ", o per aggiornare o  istituire
          gli indicatori di cui all'articolo  10-bis  della  legge  8
          maggio 1998, n. 146". 
              35-bis. All'articolo  13  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate  le
          seguenti modifiche: 
                a)  al  comma  1,   lettera   d),   le   parole:   "e
          amministrativi" sono soppresse; 
                b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura  civile
          e" sono inserite le  seguenti:  "il  proprio  indirizzo  di
          posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo"; 
                c) al comma 6, e' aggiunto il seguente  periodo:  "Se
          manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis  dell'articolo
          14, il processo si presume del  valore  indicato  al  comma
          6-quater, lettera f)"; 
                d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi  i  due
          ultimi periodi; 
                e) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: 
                  "6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere  a),  b),
          c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove
          il difensore non indichi  il  proprio  indirizzo  di  posta
          elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
          dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  ovvero
          qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale  nel
          ricorso.  L'onere  relativo  al  pagamento   dei   suddetti
          contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte  soccombente,
          anche nel caso di compensazione giudiziale  delle  spese  e
          anche se essa non si e' costituita  in  giudizio.  Ai  fini
          predetti, la soccombenza si determina con il  passaggio  in
          giudicato della sentenza. Ai fini del presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"; 
                f) al comma 6-quater, lettera c), sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: "e per le controversie tributarie
          di valore indeterminabile". 
              35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le
          seguenti modifiche: 
                a) all'articolo 125, primo  comma,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: «Il  difensore  deve,  altresi',
          indicare  il  proprio  indirizzo   di   posta   elettronica
          certificata e il proprio numero di fax»; 
                b)  all'articolo  136,  e'  aggiunto,  in  fine,   il
          seguente comma: 
                  "Tutte le comunicazioni alle  parti  devono  essere
          effettuate con le modalita' di cui al terzo comma". 
              35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
          546, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) all'articolo 18, comma  2,  lettera  b),  dopo  le
          parole: "codice fiscale"  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata»; 
                b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole:  "codice
          fiscale" sono inserite le  seguenti:  "e  all'indirizzo  di
          posta elettronica certificata"; 
                c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: "All'atto della costituzione in giudizio,
          il ricorrente deve depositare  la  nota  di  iscrizione  al
          ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del  difensore
          che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia  del
          contendere, del valore della controversia e della  data  di
          notificazione del ricorso". 
              35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) all'articolo 37, al comma  3,  le  parole:  "entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
          31  ottobre  2011",  e  al  comma  7,  le   parole:   "alle
          controversie instaurate" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "ai procedimenti iscritti a ruolo"; 
                b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo:  "Ai  fini  del  periodo  precedente,  si
          intendono in servizio i magistrati non collocati  a  riposo
          al momento dell'indizione dei concorsi". 
              35-sexies.  All'articolo  8,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: "Il giudice condanna la parte  costituita
          che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha  partecipato
          al procedimento senza giustificato  motivo,  al  versamento
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una  somma  di
          importo corrispondente al contributo unificato  dovuto  per
          il giudizio". 
              35-septies. All'articolo 8 del decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 1,  lettera  m-bis),  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: ", ed esercitano, anche in  forma
          non individuale, le  attivita'  individuate  nella  lettera
          i)"; 
                b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le
          parole: "parenti fino al terzo grado» sono sostituite dalle
          seguenti: «parenti fino al secondo grado". 
              35-octies. 
              36. Le maggiori entrate derivanti dal presente  decreto
          sono riservate all'Erario, per un periodo di  cinque  anni,
          per  essere  destinate   alle   esigenze   prioritarie   di
          raggiungimento  degli   obiettivi   di   finanza   pubblica
          concordati  in  sede  europea,  anche   alla   luce   della
          eccezionalita' della situazione  economica  internazionale.
          Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione  del
          maggior gettito, attraverso separata  contabilizzazione.  A
          partire dall'anno 2013, il Documento di economia e  finanza
          contiene una  valutazione,  relativa  all'anno  precedente,
          delle  maggiori  entrate  strutturali   ed   effettivamente
          incassate    derivanti    dall'attivita'    di    contrasto
          dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto  di
          quelle  necessarie  al  mantenimento   dell'equilibrio   di
          bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito  e  il
          prodotto interno  lordo,  nonche'  di  quelle  derivanti  a
          legislazione vigente  dall'attivita'  di  recupero  fiscale
          svolta  dalle  regioni,  dalle  province  e   dai   comuni,
          unitamente alle risorse  derivanti  dalla  riduzione  delle
          spese fiscali, confluiscono in un Fondo  per  la  riduzione
          strutturale della pressione fiscale e sono  finalizzate  al
          contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie  e
          sulle imprese, secondo le modalita' di  destinazione  e  di
          impiego indicate  nel  medesimo  Documento  di  economia  e
          finanza. 
              36.1.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          presenta   annualmente,   in   allegato   alla   Nota    di
          aggiornamento del  Documento  di  economia  e  finanza,  un
          rapporto sui risultati conseguiti in materia di  misure  di
          contrasto  dell'evasione  fiscale.  Il   rapporto   indica,
          altresi',  le  strategie  per  il  contrasto  dell'evasione
          fiscale, le  aggiorna  e  confronta  i  risultati  con  gli
          obiettivi, evidenziando,  ove  possibile,  il  recupero  di
          gettito  fiscale  attribuibile  alla  maggiore  propensione
          all'adempimento da parte dei contribuenti. 
              36-bis. In  anticipazione  della  riforma  del  sistema
          fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) alla lettera b), le parole: "per la quota  del  30
          per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "per  la  quota
          del 40 per cento"; 
                b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota  del
          55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota
          del 65 per cento". 
              36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112, le  parole:  "si  applica  in
          ogni caso  alla  quota  degli  utili  netti  annuali"  sono
          sostituite dalle seguenti: "non si applica alla  quota  del
          10 per cento degli utili netti annuali". 
              36-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  36-bis  e
          36-ter si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          della legge di  conversione  del  presente  decreto.  Nella
          determinazione degli  acconti  dovuti  per  il  periodo  di
          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del
          periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata
          applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter. 
              36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle
          societa' di cui  all'articolo  75  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, dovuta dai soggetti  indicati  nell'articolo
          30, comma 1, della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e'
          applicata con una maggiorazione di 10,5 punti  percentuali.
          Sulla quota del reddito imputato per trasparenza  ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi
          dai soggetti indicati  dall'articolo  30,  comma  1,  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, a societa' o enti  soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  trova  comunque
          applicazione detta maggiorazione. 
              36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma
          1,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  che  hanno
          esercitato l'opzione per la tassazione  di  gruppo  di  cui
          all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi,
          assoggettano autonomamente il  proprio  reddito  imponibile
          alla  maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies   e
          provvedono al relativo versamento. 
              36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche
          con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza
          ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui
          redditi, da uno dei  soggetti  indicati  nell'articolo  30,
          comma 1, della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  ad  una
          societa' o ente  che  abbia  esercitato  l'opzione  per  la
          tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117  del  testo
          unico delle imposte sui redditi. 
              36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma
          1,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  che  hanno
          esercitato, in qualita' di partecipati,  l'opzione  per  la
          trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o  all'articolo
          116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano
          autonomamente   il   proprio   reddito   imponibile    alla
          maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e  provvedono
          al relativo versamento. I soggetti  indicati  nell'articolo
          30, comma 1, della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  che
          abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti,  l'opzione
          per la trasparenza fiscale di cui al  citato  articolo  115
          del testo unico delle imposte sui redditi  assoggettano  il
          proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista  dal
          comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito  imputato
          dalla societa' partecipata. 
              36-nonies.  Le  disposizioni  di  cui   ai   commi   da
          36-quinquies a  36-octies  si  applicano  a  decorrere  dal
          periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti  per  il
          periodo di imposta di prima applicazione si  assume,  quale
          imposta del  periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe
          determinata applicando le disposizioni di cui ai  commi  da
          36-quinquies a 36-octies. 
              36-decies. - 36-duodecies. (abrogati). 
              36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, dopo  la  lettera  h-bis),  e'  inserita  la
          seguente: 
                "h-ter) la differenza tra il valore di mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore". 
              36-quaterdecies. I costi relativi ai beni  dell'impresa
          concessi in godimento a soci o familiari  dell'imprenditore
          per un corrispettivo annuo inferiore al valore  di  mercato
          del diritto di godimento non sono in ogni caso  ammessi  in
          deduzione dal reddito imponibile. 
              36-quinquiesdecies. La  differenza  tra  il  valore  di
          mercato e il corrispettivo annuo concorre  alla  formazione
          del reddito imponibile del socio o  familiare  utilizzatore
          ai sensi dell'articolo 67, comma  1,  lettera  h-ter),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma
          36-terdecies del presente articolo. 
              36-sexiesdecies. - 36-septiesdecies. 
              36-duodevicies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da
          36-terdecies a 36-septiesdecies si  applicano  a  decorrere
          dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti
          per il periodo di imposta di prima applicazione si  assume,
          quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
          determinata applicando le disposizioni di cui ai  commi  da
          36-terdecies a 36-septiesdecies. 
              36-undevicies. 
              36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,  n.  696,  e'
          abrogata la lettera rr). 
              36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo  2000,
          n. 74, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3; 
                b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a
          lire  centocinquanta   milioni"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: "a euro trentamila"; 
                c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a
          lire tre miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a  euro
          un milione"; 
                d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "a
          lire duecento milioni" sono sostituite dalle  seguenti:  "a
          euro cinquantamila"; 
                e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "a
          lire quattro miliardi" sono sostituite dalle  seguenti:  "a
          euro due milioni"; 
                f) all'articolo  5,  comma  1,  le  parole:  "a  lire
          centocinquanta milioni" sono sostituite dalle  seguenti  "a
          euro trentamila"; 
                g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3; 
                h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  "2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da  2
          a 10 del  presente  decreto  l'istituto  della  sospensione
          condizionale della pena di cui all'articolo 163 del  codice
          penale non trova applicazione nei  casi  in  cui  ricorrano
          congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)   l'ammontare
          dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume
          d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a
          tre milioni di euro"; 
                i) all'articolo 13, comma 1, le parole: "alla  meta'"
          sono sostituite dalle seguenti "ad un terzo"; 
                l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente
          comma: 
                  "1-bis. I termini di  prescrizione  per  i  delitti
          previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono
          elevati di un terzo"; 
                m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e'  inserito  il
          seguente: 
                  "2-bis. Per i delitti di cui  al  presente  decreto
          l'applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle  parti
          solo qualora ricorra la circostanza attenuante  di  cui  ai
          commi 1 e 2". 
              36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel
          si applicano ai fatti successivi alla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              36-vicies ter. Per  gli  esercenti  imprese  o  arti  e
          professioni con ricavi e compensi dichiarati non  superiori
          a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni  attive
          e   passive   effettuate   nell'esercizio    dell'attivita'
          utilizzano esclusivamente strumenti  di  pagamento  diversi
          dal denaro contante e nelle  dichiarazioni  in  materia  di
          imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto  indicano
          gli estremi identificativi dei rapporti con  gli  operatori
          finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative
          previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'. 
              36-vicies  quater.   Al   comma   6,   primo   periodo,
          dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell'IVA"  sono
          inserite le seguenti: "iscritti alla Camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che
          dimostrino   una   effettiva   operativita'   e   attestino
          regolarita' dei versamenti IVA, con le  modalita'  definite
          con  provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle
          entrate,".». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre  2004"  e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
          2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».