Art. 13 
 
      Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccita' 
 
  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile,
ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o  nell'anagrafe  delle
imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di
Bolzano,  che  hanno  subito   danni   dalla   siccita'   eccezionale
verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al  verificarsi
dell'evento, non beneficiavano  della  copertura  recata  da  polizze
assicurative a fronte del rischio  siccita',  possono  accedere  agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita'  economica
e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 5. 
  2. Le regioni e (( le )) province autonome di Trento e di  Bolzano,
anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare  la  proposta
di declaratoria di eccezionalita' degli eventi  di  cui  al  comma  1
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  per  gli  eventi  calamitosi  le  cui  manifestazioni  sono
terminate a tale data. 
  3. Le regioni (( e le province autonome di Trento e di  Bolzano  ))
nelle more della deliberazione della proposta  di  cui  al  comma  2,
verificato il superamento della soglia di danno di  cui  all'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalita'
di cui  all'articolo  6  del  medesimo  decreto  legislativo  possono
chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a  copertura  delle
spese  sostenute  in  emergenza  dalle  imprese   agricole   per   la
continuazione dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra'
ripartito tra le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti  dall'istruttoria  delle
domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria  della
eccezionalita' di cui al comma 2. 
  4. Per gli interventi di cui al comma 1, la  dotazione  finanziaria
del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori»  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo capon. 102  del  2004  e'
incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di  cui  fino  a  40
milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 200  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 43.