Art. 14 
 
Rafforzamento della governance della  gestione  del  servizio  idrico
                              integrato 
 
  1.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito  che  non  abbiano   ancora
provveduto  all'affidamento  del   servizio   idrico   integrato   in
osservanza di  quanto  previsto  dall'articolo  149-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli  atti  di  competenza
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda  nei  termini
stabiliti agli adempimenti di cui al comma  1,  il  Presidente  della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione
ecologica e all'Autorita' di  regolazione  per  ((  energia,  reti  e
ambiente )), i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico
dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato  entro
sessanta giorni. 
  3.  Per  l'adozione  degli  atti  di  competenza   necessari   agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti  di  governo  dell'ambito
ovvero i Presidenti delle  regioni,  mediante  apposite  convenzioni,
possono  avvalersi  di  un  soggetto  societario   a   partecipazione
interamente pubblica che abbia maturato  esperienza  in  progetti  di
assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei  processi  di
organizzazione,  pianificazione  ed   efficientamento   dei   servizi
pubblici  locali,  individuato  con  decreto   del   Ministro   della
transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Qualora il Presidente della regione  non  provveda  nei  termini
stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e
la coesione territoriale, assegna  al  Presidente  della  regione  un
termine per provvedere non superiore a  trenta  giorni.  In  caso  di
perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del  Ministro  della  transizione  ecologica,  sentita  la
Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti
necessari, anche incaricando il soggetto societario a  partecipazione
interamente pubblica di cui al comma 3 di  provvedere  alla  gestione
del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non
superiore a quattro anni, comunque rinnovabile. 
  5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica  di
cui al comma 3  opera  in  ossequio  alla  disciplina  dei  contratti
pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e  controllo
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente  per  il
periodo di propria attivita'. Gli oneri derivanti dall'affidamento di
cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da  altri
contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che
provvedono  prioritariamente  al  soddisfacimento  dei  crediti   nei
confronti della societa' affidataria del servizio  idrico  integrato,
mediante risorse indisponibili fino al completo  soddisfacimento  dei
predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da  parte
di creditori diversi dalla  societa'  affidataria.  Gli  enti  locali
proprietari  delle  infrastrutture  idriche  garantiscono  il  debito
residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il  nuovo
soggetto gestore assume, senza liberazione del  debitore  originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della societa' uscente. 
  6. In caso di mancata  adozione  dei  provvedimenti  di  competenza
dell'ente di governo dell'ambito  entro  i  sei  mesi  precedenti  la
scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento  del  servizio
idrico integrato si intende rinnovato (( per una durata  ))  pari  al
termine di affidamento iniziale. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal presente  articolo,  ove  sia
messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi  e  finali
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  si  applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.