Art. 15 
 
           Stato di emergenza derivante da deficit idrico 
 
  1. All'articolo 16, comma 1, del (( codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ))  e'  aggiunto,
infine, il seguente  periodo:  «Allo  scopo  di  assicurare  maggiore
efficacia  operativa  e  di  intervento,  in  relazione  al   rischio
derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale di cui  all'articolo  24  puo'  essere  adottata
anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni  e  dei
dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle
Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di  competenza  di  cui
all'articolo 21, sia possibile prevedere  che  lo  scenario  in  atto
possa evolvere in una condizione emergenziale.».