Art. 13
Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccita'
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile,
ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle
imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di
Bolzano, che hanno subito danni dalla siccita' eccezionale
verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi
dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze
assicurative a fronte del rischio siccita', possono accedere agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica
e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 5.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di
declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale
data.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle
more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato
il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalita' di cui
all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere
un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese
sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione
dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra' ripartito tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base
dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate
dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di
cui al comma 2.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria
del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori» di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo capon. 102 del 2004 e'
incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40
milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 15 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 concernente
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli
interventi del presente articolo, le imprese agricole di
cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le
cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le
Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30
per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di
danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo
dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di
cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei
costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi'
esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti
destinati a indennizzare le perdite causate da avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a
condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro
tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo
dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture
e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i
danni abbiano interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora
risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti
ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o
unionali sono limitati all'80 per cento dei costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono
accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza
assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della
loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla
produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di
gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
produzione agricola della singola impresa, purche' il
metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la
perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in
questione.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.».
«Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN). - 1. Al fine di attivare gli
interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti,
attuata la procedura di delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso,
nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei
danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di
spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate
dalla giunta regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi
calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta
delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di
eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i
territori danneggiati e le provvidenze sulla base della
richiesta.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa,
dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire
alle regioni.».
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori".
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziari.».