Art. 13 
 
 
      Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccita' 
 
  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile,
ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o  nell'anagrafe  delle
imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di
Bolzano,  che  hanno  subito   danni   dalla   siccita'   eccezionale
verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al  verificarsi
dell'evento, non beneficiavano  della  copertura  recata  da  polizze
assicurative a fronte del rischio  siccita',  possono  accedere  agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita'  economica
e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 5. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  anche
in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 102  del  2004,  possono  deliberare  la  proposta  di
declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma  1  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale
data. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nelle
more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato
il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma  1,
del decreto legislativo n. 102 del 2004,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6 del  medesimo  decreto  legislativo  possono  chiedere
un'anticipazione delle somme del  riparto  a  copertura  delle  spese
sostenute in emergenza dalle imprese agricole  per  la  continuazione
dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra' ripartito tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base
dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle  domande  presentate
dai beneficiari a fronte della declaratoria della  eccezionalita'  di
cui al comma 2. 
  4. Per gli interventi di cui al comma 1, la  dotazione  finanziaria
del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori»  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo capon. 102  del  2004  e'
incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di  cui  fino  a  40
milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 200  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2135  del  codice
          civile: 
              «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). -  E'  imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
              Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  5,  6  e  15  del
          decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.102   concernente
          Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della  legge  7
          marzo 2003, n. 38: 
              «Art.   5   (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare  degli
          interventi del presente articolo, le  imprese  agricole  di
          cui all'articolo 2135 del codice civile,  ivi  comprese  le
          cooperative  che   svolgono   l'attivita'   di   produzione
          agricola,   iscritte   nel   registro   delle   imprese   o
          nell'anagrafe delle imprese agricole  istituita  presso  le
          Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai  sensi
          dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori  al  30
          per cento della produzione lorda  vendibile.  Nel  caso  di
          danni alle produzioni vegetali, sono  escluse  dal  calcolo
          dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
          produzioni zootecniche. 
              2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa   economica   e
          produttiva delle imprese agricole di cui al  comma  1,  nei
          limiti  dell'entita'  del  danno,  accertato  nei   termini
          previsti dagli orientamenti e  regolamenti  comunitari  per
          gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo,  possono  essere
          concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata,  a
          scelta  delle  regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze   e
          dell'efficacia  dell'intervento,  nonche'   delle   risorse
          finanziarie disponibili: 
                a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
          del danno  accertato  sulla  base  della  produzione  lorda
          vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
          modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
          regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013, il  contributo  puo'  essere  elevato
          fino al 90 per cento; 
                b)  prestiti  ad  ammortamento  quinquennale  per  le
          esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
          l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
          seguente tasso agevolato: 
                  1) 20 per cento del tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti   nelle   zone   svantaggiate   di   cui
          all'articolo 32  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                  2) 35 per cento del tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti  in  altre  zone;   nell'ammontare   del
          prestito sono comprese le rate delle operazioni di  credito
          in scadenza nei  12  mesi  successivi  all'evento  inerenti
          all'impresa agricola; 
                c) proroga delle operazioni di  credito  agrario,  di
          cui all'articolo 7; 
                d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 
              3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
          alle scorte possono essere concessi a titolo di  indennizzo
          contributi in conto capitale  fino  all'80  per  cento  dei
          costi effettivi  elevabile  al  90  per  cento  nelle  zone
          svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.
          1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013. 
              4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
          articolo  i  danni  alle  produzioni  ed   alle   strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata o per  i  quali  e'
          possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel  calcolo
          della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite
          derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti   dalla   stessa
          azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
          oggetto  di  precedenti  benefici.  La   produzione   lorda
          vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e'
          comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni
          concessi dall'Unione europea. 
              4-bis. Ai sensi della normativa europea  sono  altresi'
          esclusi dagli aiuti: 
              a) le grandi imprese; 
              b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli  aiuti
          destinati a indennizzare le perdite causate  da  avversita'
          atmosferiche   assimilabili   a   calamita'   naturali,   a
          condizione  che  l'impresa  sia  diventata  un'impresa   in
          difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
          eventi in questione; 
              c) i soggetti destinatari  di  un  ordine  di  recupero
          pendente  a  seguito  di  una  precedente  decisione  della
          Commissione europea che dichiara gli  aiuti  illegittimi  e
          incompatibili con il mercato interno. 
              4-ter. Il regime di aiuto deve  essere  attivato  entro
          tre  anni  dal  verificarsi   dell'avversita'   atmosferica
          assimilabile a una calamita'  naturale  e  gli  aiuti  sono
          versati ai beneficiari entro quattro anni  a  decorrere  da
          tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite  dell'importo
          dei danni subiti come conseguenza  diretta  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  a  una  calamita'   naturale   e
          calcolati,   a    livello    di    singolo    beneficiario,
          dall'autorita' regionale competente. I danni  includono  le
          perdite di  reddito  dovute  alla  distruzione  completa  o
          parziale della produzione  agricola  e  i  danni  materiali
          subiti   dalle   strutture   aziendali   quali:   immobili,
          attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di  produzione.  I
          danni materiali alle  strutture  aziendali  sono  calcolati
          sulla base dei costi di riparazione o del valore  economico
          degli  stessi   prima   del   verificarsi   dell'avversita'
          atmosferica assimilabile a  una  calamita'  naturale.  Tale
          calcolo non supera i costi di riparazione o la  diminuzione
          del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
          la differenza tra il valore delle strutture  immediatamente
          prima e  immediatamente  dopo  il  verificarsi  dell'evento
          eccezionale. Ai danni devono essere detratti  i  costi  non
          sostenuti e  possono  essere  aggiunti  eventuali  maggiori
          costi sostenuti dal beneficiario  a  causa  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  alla  calamita'   naturale.   La
          perdita di reddito a  livello  di  singoli  beneficiari  e'
          calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
          quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
          si e' verificata l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
          una calamita' naturale  per  il  prezzo  medio  di  vendita
          ricavato  nello  stesso  anno,   dal   risultato   ottenuto
          moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli  ottenuti
          nei   tre   anni   precedenti   l'avversita'    atmosferica
          assimilabile a  una  calamita'  naturale  o  da  una  media
          triennale basata sui cinque  anni  precedenti  l'avversita'
          atmosferica  assimilabile   a   una   calamita'   naturale,
          escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato,  per
          il prezzo medio di vendita  ottenuto.  La  riduzione  annua
          puo' essere calcolata: 
                a) tenendo conto della somma delle componenti colture
          e allevamenti qualora risultino danneggiate  entrambe  o  i
          danni abbiano interessato le strutture aziendali; 
                b)  limitatamente  alle  singole  componenti  qualora
          risultino  danneggiate  solo  le   colture   o   solo   gli
          allevamenti. 
              4-quater. Gli aiuti e  gli  eventuali  altri  pagamenti
          ricevuti a titolo di  indennizzo  delle  perdite,  compresi
          quelli percepiti nell'ambito di altre  misure  nazionali  o
          unionali  sono  limitati  all'80  per   cento   dei   costi
          ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
          90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 
              4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
          causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
          naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo  quando  sono
          accordati a beneficiari che abbiano stipulato  una  polizza
          assicurativa a copertura di almeno il 50  per  cento  della
          loro produzione media annua o del  reddito  ricavato  dalla
          produzione e dei rischi climatici  compresi  nel  piano  di
          gestione dei rischi in agricoltura. 
              4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
          produzione  agricola  della  singola  impresa,  purche'  il
          metodo di calcolo utilizzato  permetta  di  determinare  la
          perdita  effettiva  dell'impresa  agricola   nell'anno   in
          questione. 
              5. Le domande di intervento debbono  essere  presentate
          alle  autorita'  regionali  competenti  entro  il   termine
          perentorio  di  quarantacinque   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione del decreto di  declaratoria  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  e  di  individuazione
          delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 
              6.  Compatibilmente  con  le  esigenze  primarie  delle
          imprese agricole, di  cui  al  presente  articolo,  possono
          essere  adottate   misure   volte   al   ripristino   delle
          infrastrutture connesse  all'attivita'  agricola,  tra  cui
          quelle irrigue e di  bonifica,  con  onere  della  spesa  a
          totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.». 
              «Art. 6 (Procedure di  trasferimento  alle  regioni  di
          disponibilita' del FSN). -  1.  Al  fine  di  attivare  gli
          interventi di cui all'articolo 5,  le  regioni  competenti,
          attuata  la  procedura  di  delimitazione  del   territorio
          colpito  e   di   accertamento   dei   danni   conseguenti,
          deliberano, entro il termine perentorio di sessanta  giorni
          dalla  cessazione  dell'evento  dannoso,  la  proposta   di
          declaratoria  della  eccezionalita'   dell'evento   stesso,
          nonche', tenendo  conto  della  natura  dell'evento  e  dei
          danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere  fra
          quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta  di
          spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
          presenza di eccezionali e  motivate  difficolta'  accertate
          dalla giunta regionale. 
              2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali, previo accertamento degli effetti  degli  eventi
          calamitosi, dichiara entro trenta  giorni  dalla  richiesta
          delle regioni interessate,  l'esistenza  del  carattere  di
          eccezionalita' delle  calamita'  naturali,  individuando  i
          territori danneggiati e le  provvidenze  sulla  base  della
          richiesta. 
              3. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di  spesa,
          dispone trimestralmente, con proprio decreto, il  piano  di
          riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da  trasferire
          alle regioni.». 
              «Art.  15  (Dotazione   del   Fondo   di   solidarieta'
          nazionale). - 1. 
              2. Per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma  3,
          lettera a), e' iscritto apposito stanziamento  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  "Fondo  di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi".  Per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
          e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, allo scopo  denominato  "Fondo  di  solidarieta'
          nazionale-interventi indennizzatori". 
              3.  Per  la  dotazione   finanziaria   del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
          si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Per la dotazione finanziaria  del  Fondo  di
          solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere  b)
          e c), si provvede a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  di
          protezione civile, come determinato ai sensi  dell'articolo
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e   successive   modificazioni,   nel   limite    stabilito
          annualmente dalla legge finanziari.».