Art. 13 Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccita' 1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccita' eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccita', possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalita' di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 2. 4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo capon. 102 del 2004 e' incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice civile: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». - Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 concernente Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: «Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. 2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7; d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e' possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi' esclusi dagli aiuti: a) le grandi imprese; b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. 4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorita' regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita' atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e' calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua puo' essere calcolata: a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali; b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti. 4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura. 4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola della singola impresa, purche' il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in questione. 5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.». «Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del FSN). - 1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso, nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni.». «Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1. 2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori". 3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziari.».