Art. 14
Rafforzamento della governance della gestione
del servizio idrico integrato
1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora
provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in
osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini
stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione
ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico
dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro
sessanta giorni.
3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito
ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni,
possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione
interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di
assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di
organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi
pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della
transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini
stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e
la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un
termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la
Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti
necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione
interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione
del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non
superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di
cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti
pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente per il
periodo di propria attivita'. Gli oneri derivanti dall'affidamento di
cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri
contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che
provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei
confronti della societa' affidataria del servizio idrico integrato,
mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei
predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte
di creditori diversi dalla societa' affidataria. Gli enti locali
proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito
residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo
soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della societa' uscente.
6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza
dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la
scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio
idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al termine
di affidamento iniziale.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia
messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 149-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente Norme
in materia ambientale:
«Art. 149-bis (Affidamento del servizio). - 1. L'ente
di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di
cui all'articolo 149 e del principio di unicita' della
gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera
la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento
europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del
servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia
di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica. L'affidamento diretto puo' avvenire a
favore di societa' interamente pubbliche, in possesso dei
requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la
gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito,
al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la
continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di
governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico
di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza
dell'affidamento previgente.
Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico
integrato su tutto il territorio degli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente
e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti
interessati, le procedure di gara per l'affidamento del
servizio includono appositi capitolati con la puntuale
indicazione delle opere che il gestore incaricato deve
realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito
dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' soppresso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. In caso di mancato
rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle
province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti
e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano,
ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove
sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di
regia o del Ministro competente, assegna al soggetto
attuatore interessato un termine per provvedere non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il
Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente,
l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o
piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via
sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti
necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le
opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
riguardi di regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo,
l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia
ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
citta' metropolitane, dalle province o dai comuni,
all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni
e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le
stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma 1
provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso
Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi
compresi le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i
provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei
progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti
superabili con celerita', su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unita'
per la razionalizzazione e il miglioramento della
regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e
obbligatorio discendente dall'adozione di atti,
provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti
individuati o nominati per l'esercizio dei poteri
sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le
obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le
risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i
soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta
con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1".».