Art. 14 
 
 
            Rafforzamento della governance della gestione 
                    del servizio idrico integrato 
 
  1.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito  che  non  abbiano   ancora
provveduto  all'affidamento  del   servizio   idrico   integrato   in
osservanza di  quanto  previsto  dall'articolo  149-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli  atti  di  competenza
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda  nei  termini
stabiliti agli adempimenti di cui al comma  1,  il  Presidente  della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione
ecologica  e  all'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti   e
ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative  spese  a  carico
dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato  entro
sessanta giorni. 
  3.  Per  l'adozione  degli  atti  di  competenza   necessari   agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti  di  governo  dell'ambito
ovvero i Presidenti delle  regioni,  mediante  apposite  convenzioni,
possono  avvalersi  di  un  soggetto  societario   a   partecipazione
interamente pubblica che abbia maturato  esperienza  in  progetti  di
assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei  processi  di
organizzazione,  pianificazione  ed   efficientamento   dei   servizi
pubblici  locali,  individuato  con  decreto   del   Ministro   della
transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Qualora il Presidente della regione  non  provveda  nei  termini
stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e
la coesione territoriale, assegna  al  Presidente  della  regione  un
termine per provvedere non superiore a  trenta  giorni.  In  caso  di
perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del  Ministro  della  transizione  ecologica,  sentita  la
Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti
necessari, anche incaricando il soggetto societario a  partecipazione
interamente pubblica di cui al comma 3 di  provvedere  alla  gestione
del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non
superiore a quattro anni, comunque rinnovabile. 
  5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica  di
cui al comma 3  opera  in  ossequio  alla  disciplina  dei  contratti
pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e  controllo
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente  per  il
periodo di propria attivita'. Gli oneri derivanti dall'affidamento di
cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da  altri
contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che
provvedono  prioritariamente  al  soddisfacimento  dei  crediti   nei
confronti della societa' affidataria del servizio  idrico  integrato,
mediante risorse indisponibili fino al completo  soddisfacimento  dei
predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da  parte
di creditori diversi dalla  societa'  affidataria.  Gli  enti  locali
proprietari  delle  infrastrutture  idriche  garantiscono  il  debito
residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il  nuovo
soggetto gestore assume, senza liberazione del  debitore  originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della societa' uscente. 
  6. In caso di mancata  adozione  dei  provvedimenti  di  competenza
dell'ente di governo dell'ambito  entro  i  sei  mesi  precedenti  la
scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento  del  servizio
idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al  termine
di affidamento iniziale. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal presente  articolo,  ove  sia
messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi  e  finali
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  si  applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  149-bis,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente Norme
          in materia ambientale: 
              «Art. 149-bis (Affidamento del servizio). -  1.  L'ente
          di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito  di
          cui all'articolo 149 e  del  principio  di  unicita'  della
          gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera
          la forma di gestione fra quelle  previste  dall'ordinamento
          europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento  del
          servizio nel rispetto della normativa nazionale in  materia
          di organizzazione dei servizi pubblici  locali  a  rete  di
          rilevanza economica. L'affidamento diretto puo' avvenire  a
          favore di societa' interamente pubbliche, in  possesso  dei
          requisiti  prescritti  dall'ordinamento  europeo   per   la
          gestione in house, comunque partecipate dagli  enti  locali
          ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 
              2. Alla successiva scadenza della gestione  di  ambito,
          al  fine  di  assicurare  l'efficienza,  l'efficacia  e  la
          continuita'  del  servizio  idrico  integrato,  l'ente   di
          governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore  unico
          di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di  scadenza
          dell'affidamento previgente. 
              Il soggetto affidatario  gestisce  il  servizio  idrico
          integrato  su  tutto  il  territorio  degli   enti   locali
          ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 
              2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu'  conveniente
          e  completa  e  di  evitare  contenziosi  tra  i   soggetti
          interessati, le procedure di  gara  per  l'affidamento  del
          servizio includono  appositi  capitolati  con  la  puntuale
          indicazione delle opere  che  il  gestore  incaricato  deve
          realizzare durante la gestione del servizio. 
              2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito
          dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre  2001,
          n. 448, e' soppresso.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
              «Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. In caso di  mancato
          rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  delle  citta'  metropolitane,  delle
          province e dei comuni degli obblighi e impegni  finalizzati
          all'attuazione del PNRR e assunti in qualita'  di  soggetti
          attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti
          e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano,
          ovvero nel ritardo, inerzia o  difformita'  nell'esecuzione
          dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove
          sia  messo  a  rischio  il  conseguimento  degli  obiettivi
          intermedi e finali del PNRR e su proposta della  Cabina  di
          regia  o  del  Ministro  competente,  assegna  al  soggetto
          attuatore  interessato  un  termine  per   provvedere   non
          superiore a trenta giorni. In caso di  perdurante  inerzia,
          su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
          Ministro competente,  sentito  il  soggetto  attuatore,  il
          Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente,
          l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa  nomina  uno  o
          piu' commissari ad  acta,  ai  quali  attribuisce,  in  via
          sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti
          necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti,
          anche avvalendosi di societa' di  cui  all'articolo  2  del
          decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  o  di  altre
          amministrazioni specificamente indicate. 
              2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di
          cui al comma 1, e nei casi ivi previsti,  il  Ministro  per
          gli affari regionali e  le  autonomie  puo'  promuovere  le
          opportune  iniziative  di  impulso  e   coordinamento   nei
          riguardi di regioni,  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              3.  Nel  caso  in  cui  l'inadempimento,  il   ritardo,
          l'inerzia  o  la  difformita'  di  cui  al  comma   1   sia
          ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle  regioni,
          dalle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dalle
          citta'  metropolitane,  dalle  province   o   dai   comuni,
          all'assegnazione del termine non superiore a trenta  giorni
          e al successivo esercizio del  potere  sostitutivo  con  le
          stesse modalita' previste dal secondo periodo del  comma  1
          provvede direttamente il  Ministro  competente.  Lo  stesso
          Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
          di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
          ragione,  direttamente  da  un  soggetto   attuatore,   ivi
          compresi le regioni, le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni. 
              4.  Ove   il   Ministro   competente   non   adotti   i
          provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i  casi  in  cui
          situazioni  o  eventi  ostativi  alla   realizzazione   dei
          progetti  rientranti  nel  PNRR  non  risultino  altrimenti
          superabili con celerita', su proposta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  della  Cabina  di  regia,   il
          Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
          modalita' previste dal comma 1. 
              5.  L'amministrazione,  l'ente,   l'organo,   l'ufficio
          individuati o i commissari ad acta nominati  ai  sensi  dei
          commi  precedenti,  ove  strettamente  indispensabile   per
          garantire il  rispetto  del  cronoprogramma  del  progetto,
          provvedono  all'adozione   dei   relativi   atti   mediante
          ordinanza motivata, contestualmente  comunicata  all'Unita'
          per  la  razionalizzazione   e   il   miglioramento   della
          regolazione di  cui  all'articolo  5,  in  deroga  ad  ogni
          disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
          il rispetto dei principi generali  dell'ordinamento,  delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
          cui  la  deroga   riguardi   la   legislazione   regionale,
          l'ordinanza  e'  adottata,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga  riguardi
          la legislazione in materia di tutela  della  salute,  della
          sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
          patrimonio  culturale,  l'ordinanza  e'   adottata   previa
          autorizzazione della Cabina di regia. Tali  ordinanze  sono
          immediatamente efficaci e sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              6. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  le
          amministrazioni centrali titolari  di  interventi  previsti
          dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto  contrattuale  e
          obbligatorio    discendente    dall'adozione    di    atti,
          provvedimenti  e  comportamenti  da  parte   dei   soggetti
          individuati  o  nominati   per   l'esercizio   dei   poteri
          sostitutivi ai sensi del presente  articolo.  Di  tutte  le
          obbligazioni nei confronti dei  terzi  rispondono,  con  le
          risorse del piano o con risorse proprie,  esclusivamente  i
          soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
          di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione  dei
          relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
          applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111.  Gli
          eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
          carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. 
              6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              "5-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  possono
          essere applicate anche agli enti sottoposti alla  vigilanza
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e'  disposta
          con deliberazione della  rispettiva  giunta,  che  provvede
          altresi' alla  nomina  del  commissario  e  agli  ulteriori
          adempimenti previsti dal comma 1".».