Art. 15 
 
 
           Stato di emergenza derivante da deficit idrico 
 
  1. All'articolo 16, comma 1, del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' aggiunto, infine,
il seguente periodo: «Allo scopo  di  assicurare  maggiore  efficacia
operativa e di intervento,  in  relazione  al  rischio  derivante  da
deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza  di  rilievo
nazionale  di  cui  all'articolo  24  puo'  essere   adottata   anche
preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e  dei  dati,
anche climatologici,  disponibili  e  delle  analisi  prodotte  dalle
Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di  competenza  di  cui
all'articolo 21, sia possibile prevedere  che  lo  scenario  in  atto
possa evolvere in una condizione emergenziale.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  16,  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile). -
          1.  L'azione  del  Servizio  nazionale   si   esplica,   in
          particolare,  in  relazione  alle  seguenti  tipologie   di
          rischi:  sismico,  vulcanico,   da   maremoto,   idraulico,
          idrogeologico,  da  fenomeni  meteorologici   avversi,   da
          deficit idrico  e  da  incendi  boschivi,  fatte  salve  le
          competenze organizzative e di coordinamento previste  dalla
          legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo  scopo  di  assicurare
          maggiore efficacia operativa e di intervento, in  relazione
          al rischio derivante da  deficit  idrico  la  deliberazione
          dello stato  di  emergenza  di  rilievo  nazionale  di  cui
          all'articolo 24 puo' essere adottata anche preventivamente,
          qualora, sulla base delle informazioni e  dei  dati,  anche
          climatologici, disponibili e delle analisi  prodotte  dalle
          Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di competenza
          di cui all'articolo 21,  sia  possibile  prevedere  che  lo
          scenario  in  atto  possa  evolvere   in   una   condizione
          emergenziale. 
              2.  Ferme   restando   le   competenze   dei   soggetti
          ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa
          di  settore  e  le  conseguenti  attivita',  l'azione   del
          Servizio nazionale e' suscettibile di esplicarsi, altresi',
          per le seguenti tipologie  di  rischi:  chimico,  nucleare,
          radiologico,  tecnologico,   industriale,   da   trasporti,
          ambientale, igienico-sanitario e da  rientro  incontrollato
          di oggetti e detriti spaziali. 
              3. Non rientrano nell'azione di protezione  civile  gli
          interventi  e   le   opere   per   eventi   programmati   o
          programmabili  in  tempo  utile  che  possono   determinare
          criticita'  organizzative,  in  occasione  dei   quali   le
          articolazioni territoriali  delle  componenti  e  strutture
          operative del  Servizio  nazionale  possono  assicurare  il
          proprio  supporto,  limitatamente  ad  aspetti  di   natura
          organizzativa  e  di  assistenza   alla   popolazione,   su
          richiesta delle autorita' di protezione civile  competenti,
          anche ai fini dell'implementazione delle necessarie  azioni
          in termini di tutela dei cittadini.».