Art. 15
Stato di emergenza derivante da deficit idrico
1. All'articolo 16, comma 1, del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' aggiunto, infine,
il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia
operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da
deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale di cui all'articolo 24 puo' essere adottata anche
preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati,
anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle
Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui
all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto
possa evolvere in una condizione emergenziale.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile) come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile). -
1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in
particolare, in relazione alle seguenti tipologie di
rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico,
idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da
deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le
competenze organizzative e di coordinamento previste dalla
legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare
maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione
al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui
all'articolo 24 puo' essere adottata anche preventivamente,
qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche
climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle
Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di competenza
di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo
scenario in atto possa evolvere in una condizione
emergenziale.
2. Ferme restando le competenze dei soggetti
ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa
di settore e le conseguenti attivita', l'azione del
Servizio nazionale e' suscettibile di esplicarsi, altresi',
per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare,
radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti,
ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato
di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli
interventi e le opere per eventi programmati o
programmabili in tempo utile che possono determinare
criticita' organizzative, in occasione dei quali le
articolazioni territoriali delle componenti e strutture
operative del Servizio nazionale possono assicurare il
proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura
organizzativa e di assistenza alla popolazione, su
richiesta delle autorita' di protezione civile competenti,
anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni
in termini di tutela dei cittadini.».