Art. 4 
 
                  Programmi di sviluppo ammissibili 
 
  1. I programmi di sviluppo ammissibili, che non  devono  comportare
un  aumento  della  capacita'  produttiva  complessiva   dell'impresa
richiedente, devono essere volti a: 
    a) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas  serra  delle
attivita'  industriali  che   attualmente   fanno   affidamento   sui
combustibili fossili come fonte di energia o materia prima; 
    b)  una  riduzione  sostanziale  del  consumo  di  energia  nelle
attivita' e nei processi industriali. 
  2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1  devono  garantire  il
perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: 
    a) riduzione di almeno il 40% delle emissioni dirette  di  gas  a
effetto serra mediante l'elettrificazione dei processi  produttivi  o
l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e  di  idrogeno  elettrolitico  in
sostituzione dei combustibili fossili. La riduzione  delle  emissioni
deve essere misurata con riferimento alle emissioni dirette medie  di
gas  serra  o  al  consumo  energetico  registrata  nei  cinque  anni
precedenti la domanda di aiuto (emissione media su base annua) e deve
tenere  conto  anche  delle  effettive  emissioni   derivanti   dalla
combustione di biomasse; 
    b) riduzione di almeno il 20% del consumo di energia in relazione
alle attivita' sovvenzionate. La riduzione dei  consumi  deve  essere
misurata con  riferimento  ai  consumi  energetici  verificatisi  nei
cinque anni precedenti la domanda di aiuto  (consumo  medio  su  base
annua). 
  3. Ai fini dell'ammissibilita', i programmi di sviluppo: 
    a) non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire
la mera conformita' con le norme dell'Unione  in  vigore,  ma  devono
indurre l'impresa a intraprendere un  investimento  che  non  sarebbe
realizzato, o sarebbe realizzato in modo limitato  o  diverso,  senza
l'aiuto. Ai predetti fini, le imprese devono dimostrare che avrebbero
continuato la  loro  attivita'  senza  modifiche,  a  condizione  che
continuare le loro attivita' senza modifiche non  avrebbe  comportato
una violazione del diritto dell'Unione; 
    b) qualora finalizzati alla  decarbonizzazione  attraverso  l'uso
dell'idrogeno rinnovabile, devono prevedere  l'utilizzo  di  idrogeno
prodotto da fonti  energetiche  rinnovabili  secondo  le  metodologie
stabilite per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili  di
origine  non  biologica  per  il  trasporto  nella   direttiva   (UE)
2018/2001; qualora sia previsto l'utilizzo di idrogeno elettrolitico,
si applica quanto previsto al punto  53-quinquies,  lettera  h),  del
Quadro temporaneo; 
    c) qualora realizzati da imprese esercenti  attivita'  rientranti
nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), devono comportare
una riduzione delle emissioni di gas a  effetto  serra  dell'impianto
che permetta di scendere al di  sotto  dei  pertinenti  parametri  di
riferimento per l'assegnazione gratuita stabiliti nel regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. 
  4. I programmi di sviluppo di cui  al  presente  titolo  II  devono
essere avviati successivamente alla presentazione  della  domanda  di
agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, del decreto,  come  previsto
dall'art. 28, comma 4, del medesimo decreto, e devono essere ultimati
entro ventiquattro mesi dalla data di concessione delle  agevolazioni
ovvero entro trenta mesi dalla predetta  data  nel  caso  in  cui  il
programma  di  sviluppo  preveda  l'utilizzo  di  idrogeno  da  fonti
rinnovabili o idrogeno elettrolitico.  L'entrata  in  funzione  e  la
piena  operativita'  degli  investimenti  oggetto  dei  programmi  di
sviluppo agevolati deve intervenire entro i predetti termini. Ai fini
di cui sopra l'impresa beneficiaria e' tenuta: 
    a) ad inviare tempestivamente al  soggetto  gestore,  e  comunque
entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  dei  predetti
termini, una dichiarazione attestante  la  data  di  ultimazione  del
programma di investimenti nonche' la  data  di  entrata  in  funzione
degli stessi, ovvero due distinte dichiarazioni qualora l'entrata  in
funzione risultasse successiva all'ultimazione degli investimenti; 
    b) a comunicare al soggetto  gestore,  prima  dello  scadere  dei
predetti  termini,  le  motivazioni  sottese  all'eventuale   mancato
rispetto dei termini in questione; 
    c) a trasmettere al soggetto gestore l'ultimo  stato  avanzamento
lavori di cui all'art. 11, comma 7, del decreto entro sessanta giorni
dall'ultimazione  del  programma  o  dell'entrata  in  funzione,   se
successiva. 
  5. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione e entrata
in funzione di cui al comma 4, si applica quanto  previsto  al  punto
53-quinquies, lettera i), del Quadro temporaneo.