Art. 4 Programmi di sviluppo ammissibili 1. I programmi di sviluppo ammissibili, che non devono comportare un aumento della capacita' produttiva complessiva dell'impresa richiedente, devono essere volti a: a) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra delle attivita' industriali che attualmente fanno affidamento sui combustibili fossili come fonte di energia o materia prima; b) una riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attivita' e nei processi industriali. 2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 devono garantire il perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: a) riduzione di almeno il 40% delle emissioni dirette di gas a effetto serra mediante l'elettrificazione dei processi produttivi o l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico in sostituzione dei combustibili fossili. La riduzione delle emissioni deve essere misurata con riferimento alle emissioni dirette medie di gas serra o al consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (emissione media su base annua) e deve tenere conto anche delle effettive emissioni derivanti dalla combustione di biomasse; b) riduzione di almeno il 20% del consumo di energia in relazione alle attivita' sovvenzionate. La riduzione dei consumi deve essere misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (consumo medio su base annua). 3. Ai fini dell'ammissibilita', i programmi di sviluppo: a) non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire la mera conformita' con le norme dell'Unione in vigore, ma devono indurre l'impresa a intraprendere un investimento che non sarebbe realizzato, o sarebbe realizzato in modo limitato o diverso, senza l'aiuto. Ai predetti fini, le imprese devono dimostrare che avrebbero continuato la loro attivita' senza modifiche, a condizione che continuare le loro attivita' senza modifiche non avrebbe comportato una violazione del diritto dell'Unione; b) qualora finalizzati alla decarbonizzazione attraverso l'uso dell'idrogeno rinnovabile, devono prevedere l'utilizzo di idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili secondo le metodologie stabilite per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001; qualora sia previsto l'utilizzo di idrogeno elettrolitico, si applica quanto previsto al punto 53-quinquies, lettera h), del Quadro temporaneo; c) qualora realizzati da imprese esercenti attivita' rientranti nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), devono comportare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto che permetta di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. 4. I programmi di sviluppo di cui al presente titolo II devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, del decreto, come previsto dall'art. 28, comma 4, del medesimo decreto, e devono essere ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di concessione delle agevolazioni ovvero entro trenta mesi dalla predetta data nel caso in cui il programma di sviluppo preveda l'utilizzo di idrogeno da fonti rinnovabili o idrogeno elettrolitico. L'entrata in funzione e la piena operativita' degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati deve intervenire entro i predetti termini. Ai fini di cui sopra l'impresa beneficiaria e' tenuta: a) ad inviare tempestivamente al soggetto gestore, e comunque entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei predetti termini, una dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma di investimenti nonche' la data di entrata in funzione degli stessi, ovvero due distinte dichiarazioni qualora l'entrata in funzione risultasse successiva all'ultimazione degli investimenti; b) a comunicare al soggetto gestore, prima dello scadere dei predetti termini, le motivazioni sottese all'eventuale mancato rispetto dei termini in questione; c) a trasmettere al soggetto gestore l'ultimo stato avanzamento lavori di cui all'art. 11, comma 7, del decreto entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma o dell'entrata in funzione, se successiva. 5. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione e entrata in funzione di cui al comma 4, si applica quanto previsto al punto 53-quinquies, lettera i), del Quadro temporaneo.