Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese ammissibili per la realizzazione  degli  interventi  di
cui al presente titolo II  sono  quelle  definite  dall'art.  29  del
decreto. 
  2. Ai fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono
essere considerati agevolabili i costi  determinati  come  differenza
tra i costi del programma agevolabile e i risparmi  sui  costi  o  le
entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in  assenza  dell'aiuto,
per tutta la durata dell'investimento. 
  3. Nell'ambito delle verifiche di cui  all'art.  9,  comma  7,  del
decreto, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dei  costi
agevolabili, al fine di valutare l'eventuale conseguimento  da  parte
dell'impresa beneficiaria di utili inaspettati anche in  relazione  a
periodi di prezzi estremamente elevati dell'elettricita' o del gas, e
delle conseguenti agevolazioni concedibili.