Art. 5 Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente titolo II sono quelle definite dall'art. 29 del decreto. 2. Ai fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati agevolabili i costi determinati come differenza tra i costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell'aiuto, per tutta la durata dell'investimento. 3. Nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 9, comma 7, del decreto, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dei costi agevolabili, al fine di valutare l'eventuale conseguimento da parte dell'impresa beneficiaria di utili inaspettati anche in relazione a periodi di prezzi estremamente elevati dell'elettricita' o del gas, e delle conseguenti agevolazioni concedibili.