Art. 14 Progetti ammissibili 1. Sono ammissibili, sulla base delle disposizioni definite dal presente capo, i progetti di investimento volti alla realizzazione, ammodernamento, riqualificazione e/o efficientamento di infrastrutture serventi alla capacita' logistica di aree portuali, riconducibili ad una o piu' delle linee di azione di cui all'art. 6, qualora conformi alle seguenti condizioni: a) l'infrastruttura e' strumentale ad attivita' rispetto alle quali l'Autorita' di sistema portuale agisce con potere d'imperio o nell'esercizio di pubblici poteri, delineando una misura di carattere generale, attuata nell'ambito della responsabilita' per la pianificazione, lo sviluppo e la tutela della sicurezza del sistema di trasporto marittimo; b) l'infrastruttura non e' strumentale all'espletamento di attivita' economica e/o all'offerta di beni e servizi sul mercato e non costituisce una infrastruttura dedicata; c) l'infrastruttura che consente l'accesso ai porti (a titolo esemplificativo strade pubbliche, vie di accesso e canali), collocata all'esterno dell'area portuale o servente a piu' destinazioni, e' pienamente accessibile e rappresenta un servizio aperto, gratuito, offerto a condizioni paritarie e non discriminatorie a tutti gli utenti; d) l'infrastruttura e' servente esclusivamente ad un'area territoriale locale. 2. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al comma 1 devono presentare costi totali di importo complessivo non superiore a euro 20 milioni e non inferiore a euro 5 milioni, per un ammontare del contributo concedibile comunque non superiore ad euro 10 milioni ai sensi dell'art. 15.