Art. 14 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili, sulla base  delle  disposizioni  definite  dal
presente capo, i progetti di investimento volti  alla  realizzazione,
ammodernamento,    riqualificazione    e/o     efficientamento     di
infrastrutture serventi alla capacita' logistica  di  aree  portuali,
riconducibili ad una o piu' delle linee di azione di cui all'art.  6,
qualora conformi alle seguenti condizioni: 
    a) l'infrastruttura e' strumentale  ad  attivita'  rispetto  alle
quali l'Autorita' di sistema portuale agisce con potere  d'imperio  o
nell'esercizio di pubblici poteri, delineando una misura di carattere
generale,  attuata   nell'ambito   della   responsabilita'   per   la
pianificazione, lo sviluppo e la tutela della sicurezza  del  sistema
di trasporto marittimo; 
    b)  l'infrastruttura  non  e'  strumentale  all'espletamento   di
attivita' economica e/o all'offerta di beni e servizi sul  mercato  e
non costituisce una infrastruttura dedicata; 
    c) l'infrastruttura che consente l'accesso  ai  porti  (a  titolo
esemplificativo strade pubbliche, vie di accesso e canali), collocata
all'esterno dell'area portuale o servente  a  piu'  destinazioni,  e'
pienamente accessibile e rappresenta un  servizio  aperto,  gratuito,
offerto a condizioni paritarie e  non  discriminatorie  a  tutti  gli
utenti; 
    d)  l'infrastruttura  e'  servente  esclusivamente   ad   un'area
territoriale locale. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al comma 1 devono
presentare costi totali di importo complessivo non superiore  a  euro
20 milioni e non inferiore a euro 5 milioni,  per  un  ammontare  del
contributo concedibile comunque non superiore ad euro 10  milioni  ai
sensi dell'art. 15.