Art. 15 
 
                      Finanziamenti concedibili 
 
  1. Le risorse sono concesse nella forma della  sovvenzione  diretta
fino al 100 per cento dei costi  sostenuti  e  comunque  fino  ad  un
massimo di euro  10  milioni  per  progetto  di  investimento,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4.