Art. 11 Misure applicabili Al fine di prevenire le crisi e gestire i rischi che sopravvengono sui mercati, le OP e le AOP possono attivare nell'ambito dei programmi operativi uno o piu' dei seguenti tipi di intervento: a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato; b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per il magazzinaggio collettivo; c) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori; d) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita; e) assicurazione del raccolto e della produzione; f) sostegno per le spese amministrative di creazione, costituzione di Fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i Fondi di mutualizzazione; g) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori.