Art. 11 
 
                         Misure applicabili 
 
  Al fine di prevenire le crisi e gestire i rischi che  sopravvengono
sui mercati,  le  OP  e  le  AOP  possono  attivare  nell'ambito  dei
programmi operativi uno o piu' dei seguenti tipi di intervento: 
    a) investimenti in immobilizzazioni materiali e  immateriali  che
rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato; 
    b) investimenti in immobilizzazioni materiali e  immateriali  per
il magazzinaggio collettivo; 
    c) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e  informare  i
consumatori; 
    d) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita; 
    e) assicurazione del raccolto e della produzione; 
    f)  sostegno  per   le   spese   amministrative   di   creazione,
costituzione di Fondi di mutualizzazione e contributi finanziari  per
ricostituire i Fondi di mutualizzazione; 
    g) fornitura di  servizi  di  orientamento  (coaching)  ad  altre
organizzazioni di produttori  e  associazioni  di  organizzazioni  di
produttori.