Art. 18 Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti 1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennita' e' riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16. ((Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennita' sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.)) 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi ((che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto)) nazionale della previdenza sociale (INPS). 3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di piu' rapporti di lavoro. 4. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. 5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS. 6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.