Art. 18 
 
          Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con  rapporto
di  lavoro  domestico,  aventi  una  retribuzione  imponibile   nella
competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538
euro, e che non siano titolari dei trattamenti  di  cui  all'articolo
19, e' riconosciuta per  il  tramite  dei  datori  di  lavoro,  nella
retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022,  una
somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a  150  euro.
Tale  indennita'  e'   riconosciuta   in   via   automatica,   previa
dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni
di cui all'articolo 19, commi 1 e 16. ((Limitatamente  ai  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi  di  pagamento
delle  retribuzioni  del  personale   siano   gestiti   dal   sistema
informatico del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  i
beneficiari  dell'indennita'  sono  individuati   mediante   apposite
comunicazioni tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
l'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. Per i dipendenti di cui  al  terzo  periodo  non  sussiste
l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.)) 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche nei casi in
cui il lavoratore sia interessato  da  eventi  ((che  diano  luogo  a
copertura   di   contribuzione   figurativa   integrale   da    parte
dell'Istituto)) nazionale della previdenza sociale (INPS). 
  3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta  ai  lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui  siano  titolari  di
piu' rapporti di lavoro. 
  4.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non   e'   cedibile,   ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai  fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali. 
  5. Nel mese di novembre  2022,  il  credito  maturato  per  effetto
dell'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma  1  e'  compensato
attraverso  la  denuncia  di  cui  all'articolo  44,  comma  9,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  secondo  le
indicazioni che saranno fornite dall'INPS. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  4,  valutati  in  1.005
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.