Art. 19 
 
 Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti 
 
  1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari  di  uno  o
piu'  trattamenti  pensionistici  a   carico   di   qualsiasi   forma
previdenziale  obbligatoria,  di  pensione  o  assegno  sociale,   di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e  sordomuti,  nonche'
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro
il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile  ad  IRPEF,
al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non  superiore
per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale (INPS)  corrisponde  d'ufficio  nel  mese  di  novembre  2022
un'indennita' una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti  di  cui
al presente comma risultino titolari  esclusivamente  di  trattamenti
non  gestiti  dall'INPS,  il  casellario  centrale  dei   pensionati,
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971,   n.   1388,   individua   l'Ente   previdenziale    incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum((,))  che  provvede  negli
stessi termini e  alle  medesime  condizioni  ed  e'  successivamente
rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione. 
  2. Agli effetti delle disposizioni del  comma  1  dal  computo  del
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al  netto  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
  3. L'indennita' una tantum  di  cui  al  comma  1  non  costituisce
reddito  ai  fini  fiscali  ne'  ai  fini  della  corresponsione   di
prestazioni previdenziali ed  assistenziali,  non  e'  cedibile,  ne'
sequestrabile, ne' pignorabile. 
  4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'  corrisposta  sulla
base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento
ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1
e 2, anche attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata
per  ogni   singola   tipologia   di   redditi   dall'Amministrazione
finanziaria e da ogni  altra  amministrazione  pubblica  che  detiene
informazioni utili. 
  5.  L'Ente  erogatore  procede  alla  verifica   della   situazione
reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza,  provvede
alla notifica dell'indebito  entro  l'anno  successivo  a  quello  di
acquisizione delle informazioni reddituali. 
  6. L'indennita' una tantum di cui al  comma  1  e'  corrisposta,  a
ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche  nel  caso  in
cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  6,  valutati  in  1.245
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43. 
  8. L'INPS eroga((, nel  mese  di  novembre  2022)),  ai  lavoratori
domestici gia' beneficiari dell'indennita' di  cui  all'articolo  32,
comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  che  abbiano  in
essere uno o piu' rapporti ((di lavoro  alla  data))  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennita'
una tantum pari a 150 euro. 
  9. ((A coloro)) che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le
prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo  4
marzo 2015, n. 22,  e'  riconosciuta  dall'INPS  una  indennita'  una
tantum pari a 150 euro. 
  10. ((A coloro)) che nel corso del 2022  percepiscono  l'indennita'
di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo
32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' riconosciuta dall'INPS  una
ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro. 
  11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore  indennita'  una  tantum
pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile
e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca ((i cui  contratti  sono
in corso)) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e che  sono  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335.  I
soggetti ((richiedenti)) non devono essere titolari  dei  trattamenti
di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennita' e'  corrisposta
esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante  dai  suddetti
rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. 
  12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle
indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge
22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42  del  decreto-legge  25  maggio
2021 n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennita' una tantum pari a
150 euro. La medesima indennita' e' erogata ((dalla societa' Sport  e
Salute S.p.A.)) in favore dei collaboratori sportivi come individuati
dall'articolo 32, comma 12, secondo  periodo,  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22,  comma  2,  del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalita'  ivi
indicate. A tal fine, per il  2022,  e'  trasferita  ((alla  societa'
Sport e Salute S.p.a.)) la somma di euro 24 milioni. Le  risorse  non
utilizzate ((dalla societa' Sport e Salute S.p.A.)) per le  finalita'
di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta societa', entro
il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato. 
  13.  L'INPS,  a  domanda,  eroga  ((ai  lavoratori  stagionali  con
rapporti di lavoro)) a tempo determinato e intermittenti di cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,
che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per  almeno  50  giornate,
una ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita'  e'
corrisposta ai soggetti che  hanno  reddito  derivante  dai  suddetti
rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. 
  14. L'INPS, a  domanda,  eroga  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo((,)) che, nel 2021, hanno almeno
50 contributi giornalieri versati, un'indennita' una  tantum  pari  a
150 euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che  hanno  reddito
derivante dai suddetti rapporti  non  superiore  a  20.000  euro  per
l'anno 2021. 
  15. Ai beneficiari delle indennita' una tantum di cui  all'articolo
32, commi  15  e  16((,))  del  decreto-legge  n.  50  del  2022,  e'
riconosciuta una ulteriore indennita' una tantum di 150 euro. 
  16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza  di
cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.  26,  e'  corrisposta
d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile  di
competenza, un'indennita' una tantum pari a  150  euro.  L'indennita'
non  e'  corrisposta  ai  nuclei  in  cui  e'  presente   almeno   un
beneficiario delle indennita' di cui all'articolo  18  e  di  cui  ai
commi da 1 a 15 del presente articolo. 
  17. Le indennita' di 150 euro di cui  ai  commi  da  9  a  15  sono
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di  lavoro
di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto. 
  18. Le indennita' di cui ai commi da 8 a  16  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi ((del testo unico di cui al decreto))
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  19. Le prestazioni di cui al presente articolo  e  all'articolo  18
non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a  ciascun
soggetto avente diritto una sola volta. 
  20. Le modalita' di  corresponsione  delle  indennita'  di  cui  al
presente articolo ((sono stabilite dall'INPS e dalla societa' Sport e
Salute S.p.A.)) entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a  16,  valutati  in  256,5
milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.