Art. 18
Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti
1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto
di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella
competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538
euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo
19, e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella
retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una
somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a 150 euro.
Tale indennita' e' riconosciuta in via automatica, previa
dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni
di cui all'articolo 19, commi 1 e 16. Limitatamente ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento
delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema
informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i
beneficiari dell'indennita' sono individuati mediante apposite
comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste
l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche nei casi in
cui il lavoratore sia interessato da eventi che diano luogo a
copertura di contribuzione figurativa integrale da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di
piu' rapporti di lavoro.
4. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali.
5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto
dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 e' compensato
attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le
indicazioni che saranno fornite dall'INPS.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 11 (Interventi per la razionalizzazione dei
processi di approvvigionamento di beni e servizi della
Pubblica Amministrazione). - 1. Ai fini del perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi, nel contesto del sistema a rete di cui
all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono individuate misure dirette ad incrementare i
processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti
beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e
delle finanze - nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30
settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della
quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita
attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul
sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le
merceologie per le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al
comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di
acquisti effettuati in via telematica, il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip
S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a
rete il proprio sistema informatico di negoziazione in
riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi'
richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze
l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in
modalita' ASP (Application Service Provider). Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste
le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i
meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e
degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico
di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione
sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure
realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito
del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip
S.p.A. predispone e mette a disposizione delle
amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla
razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di
beni e servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per
supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione
dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con
riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni
e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di
acquisti effettuati in via telematica, alla durata media
dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita'
di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle
amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento
delle attivita' di controllo da parte dei soggetti
competenti sulla base della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione
delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo
26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono
nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione
del presente comma le procedure di approvvigionamento gia'
attivate alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese
disponibili, anche attraverso accesso al casellario
informatico di contratti pubblici di lavori servizi e
forniture, agli organi di controllo per la verifica di
quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle
attivita' di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di
settore in materia di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge
1°(gradi) luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini
dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio
previsto dalla legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento
delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
determinare conseguenti risparmi di spesa, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1°(gradi) ottobre
2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei
servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i
parametri di qualita' e di prezzo previsti nel decreto di
cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione
dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La
comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione
dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni
sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute
all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al
quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del
contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di
cui al comma 6. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare viene fissato
l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al
periodo precedente ed il relativo contributo da versare su
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al
comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono rinegoziati, con un
abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15
per cento.
9-ter. Il commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, individua le
regioni assoggettate al piano di rientro previsto
all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali,
sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi
di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario
definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente
articolo, gli atti e i contratti posti in essere in
violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e
qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A.
dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto
sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del
contenimento della spesa medesima, sono individuati
periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio
delle competenze istituzionali del Ministero della
giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero
medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di
centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto
di cui al presente comma definisce altresi' i termini
principali della convenzione tra il Ministero della
giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica
della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da porre a carico
dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da
Consip S.p.A.
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il comma 453 e' sostituito dal seguente: "453. Con
successivo decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere previsti, previa verifica della
insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da imporre a carico
dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip
S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli
appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A.
anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24
dicembre 2007, n. 244".
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti
attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale
relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun
anno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia
previdenziale). - 1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e
integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come
sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma
1, dell'articolo 14 della legge 1°(gradi) marzo 1986, n.
64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2004, ai fini
della tutela previdenziale, i produttori di 3°(gradi) e
4°(gradi) gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto
collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e
produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono
iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova
applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini
del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si
applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva
posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui
all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli
stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare,
al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi
a periodi durante i quali abbiano svolto l'attivita' di
produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti
aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il
1°(gradi) gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi
e' maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso
ufficiale di riferimento. Il pagamento puo' essere
effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili,
non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I
contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione
commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A
decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2004 i soggetti esercenti
attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo
derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000.
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si
applicano le modalita' ed i termini previsti per i
collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla
predetta gestione separata.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Prima di tale termine il creditore non puo'
procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto
di precetto";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis
Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti
di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro
devono essere notificati a pena di nullita' presso la
struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui
circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e
contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice
fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui
all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso
nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di
previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base
territoriale deve essere instaurato, a pena di
improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente
innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio
giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del
quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento
perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un
anno senza che sia stata disposta l'assegnazione.
L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del
codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in
pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro
il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa,
non provvede all'esazione delle somme assegnate".
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli
accessori del credito in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, di cui al primo comma
dell'articolo 442 del codice di procedura civile, puo'
essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da
quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla
sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici,
residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati
necessari per l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e
l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e
societa' che stipulano contratti di somministrazione di
energia elettrica o di forniture di servizi telefonici,
nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a
rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di
fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
Enti previdenziali in possesso dei dati personali e
identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne
sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6.
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e'
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo
8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa
prestazione ai fini della tutela previdenziale.
8. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2006 le domande
di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e
nel REA presentate alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche'
da quelle esercenti attivita' commerciali di cui
all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i
presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli
enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli
stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il
Ministero delle attivita' produttive integra la modulistica
in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione
automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo
le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro
sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni
e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati
concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30
giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni
sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura
tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2006 i
soggetti interessati dalle disposizioni del presente
articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi,
sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita
richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro
l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri
archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in
riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e
variazione prodotte anteriormente al 1°(gradi) gennaio
2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e
8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello
Stato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in
via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322,
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con
riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e
6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa
con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre
2004. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2004, al fine di
garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi
alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro
soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale
5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica
le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le
modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un
organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel
settore della sanita' privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'. Il trattamento economico, comprensivo della
contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni
per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al
massimo dell'indennita' di mobilita' prevista dalle leggi
vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al
presente comma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7,
lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di
6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le
parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000
euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di
6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993,
n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro
per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1°(gradi) gennaio 2003, secondo le modalita'
previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto
legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31
marzo 2005.».