Art. 19
Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o
piu' trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche'
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro
il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF,
al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore
per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022
un'indennita' una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui
al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti
non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum, che provvede negli stessi
termini e alle medesime condizioni ed e' successivamente rimborsato
dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 non costituisce
reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali, non e' cedibile, ne'
sequestrabile, ne' pignorabile.
4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e' corrisposta sulla
base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento
ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1
e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata
per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione
finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene
informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione
reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede
alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di
acquisizione delle informazioni reddituali.
6. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e' corrisposta, a
ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in
cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
8. L'INPS eroga, nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici
gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 32, comma 8, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o piu'
rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennita' una tantum pari a
150 euro.
9. A coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le
prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, e' riconosciuta dall'INPS una indennita' una
tantum pari a 150 euro.
10. A coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita' di
disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32
della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' riconosciuta dall'INPS una
ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro.
11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennita' una tantum
pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile
e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono in
corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I
soggetti richiedenti non devono essere titolari dei trattamenti di
cui al comma 1 del presente articolo. L'indennita' e' corrisposta
esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti
rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle
indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge
22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio
2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennita' una tantum pari a
150 euro. La medesima indennita' e' erogata dalla societa' Sport e
Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati
dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalita' ivi
indicate. A tal fine, per il 2022, e' trasferita alla societa' Sport
e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non
utilizzate dalla societa' Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di
cui al secondo periodo sono versate dalla predetta societa', entro il
31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali con rapporti
di lavoro a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021,
hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore
indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita' e' corrisposta ai
soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non
superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo, che, nel 2021, hanno almeno 50
contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari a 150
euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito
derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per
l'anno 2021.
15. Ai beneficiari delle indennita' una tantum di cui all'articolo
32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50 del 2022, e' riconosciuta
una ulteriore indennita' una tantum di 150 euro.
16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta
d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di
competenza, un'indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita'
non e' corrisposta ai nuclei in cui e' presente almeno un
beneficiario delle indennita' di cui all'articolo 18 e di cui ai
commi da 1 a 15 del presente articolo.
17. Le indennita' di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro
di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.
18. Le indennita' di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
19. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18
non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun
soggetto avente diritto una sola volta.
20. Le modalita' di corresponsione delle indennita' di cui al
presente articolo sono stabilite dall'INPS e dalla societa' Sport e
Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5
milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388(Istituzione del casellario centrale
dei pensionati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
marzo 1972, n. 82.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 32 (Indennita' una tantum per pensionati e
altre categorie di soggetti). - 1. In favore dei soggetti
residenti in Italia, titolari di uno o piu' trattamenti
pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale
obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o
assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di
trattamenti di accompagnamento alla pensione, con
decorrenza entro il 1°(gradi) luglio 2022, e di reddito
personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno
2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilita' di
luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro.
Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino
titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti
dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede
negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e'
successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita
rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal
computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al
netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono
esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, il reddito della casa di abitazione e le
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 non
costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne'
pignorabile.
4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'
corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente
erogatore al momento del pagamento ed e' soggetta alla
successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2,
anche attraverso le informazioni fornite in forma
disaggregata per ogni singola tipologia di redditi
dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra
amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della
situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in
eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro
l'anno successivo a quello di acquisizione delle
informazioni reddituali.
6. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'
corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola
volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attivita'
lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati
in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 58.
8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici
che abbiano in essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di
luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Le
domande possono essere presentate presso gli Istituti di
Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono
valutate con il punteggio previsto al numero 8 della
tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre
2008. E' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, al fine di remunerare, nei limiti
della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente
comma, che costituisce limite di spesa massima, la
specifica attivita' svolta dagli istituti di patronato. Il
finanziamento e' erogato agli istituti di patronato in
maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno
ottenuto il punteggio.
9. Per coloro che hanno percepito per il mese di
giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15
del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta
dall'Inps una indennita' una tantum pari a 200 euro.
10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono
l'indennita' di disoccupazione agricola di competenza del
2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e' riconosciuta dall'INPS una indennita' una tantum
pari a 200 euro.
11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una
tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai
dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti
sono attivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto e che sono iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti
di cui al comma 1 del presente articolo e non devono essere
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito
derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro
per l'anno 2021.
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati
beneficiari di una delle indennita' previste dall'articolo
10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021
n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita'
una tantum pari a 200 euro. La medesima indennita' di cui
al comma 1 e' erogata automaticamente da Sport e Salute
S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati
beneficiari di almeno una delle indennita' previste
dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis,
comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e
dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e
Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute
S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati
utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi
delle in-compatibilita' disposte dal comma 20 del presente
articolo o, comunque, alla piu' corretta e tempestiva
applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da
Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo e
terzo periodo sono versate dalla predetta societa', entro
il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori
stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per
almeno 50 giornate, un'indennita' una tantum pari a 200
euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a
35.000 euro per l'anno 2021.
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel
2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati,
un'indennita' una tantum pari a 200 euro. L'indennita' e'
corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai
suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno
2021.
15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi,
privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati
titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili
alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice
civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali
contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno
un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia'
iscritti alla data di entrata in vigore del presente
decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle
vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno
2021 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000
euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data
di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200
euro.
17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da 9 a
16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce
dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
18. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022,
unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennita'
una tantum pari a 200 euro. L'indennita' non e' corrisposta
ai nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle
indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a
16 del presente articolo.
19. Le indennita' di cui ai commi da 8 a 18 non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
20. Le prestazioni di cui al presente articolo e
all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono
essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una
sola volta.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18,
valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 58.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1°(gradi)
maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui
all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una
indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di
ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n.
92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1°(gradi) maggio 2015.»
«Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa - DIS-COLL). - 1. In attesa degli interventi
di semplificazione, modifica o superamento delle forme
contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a),
della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il
2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2015 e sino
al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori
coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione
degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di
partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione, una indennita' di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione,
in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di
contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio
dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal
lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un
numero di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1°(gradi) ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni. Al termine di un periodo di
sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento
in cui era rimasta sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni (42) dall'inizio dell'attivita' il reddito
annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata
comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade
dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a
56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31
dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui
al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'
riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli
assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da
intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º
luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e
i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno
2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di
euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020,
40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro
per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7
milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per
l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti
fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva
disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
all'andamento delle entrate contributive e del costo della
prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni.
15-quinquies. In relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1°(gradi) gennaio 2022 la
DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere
dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed e'
corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi
di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra
il 1°(gradi) gennaio dell'anno precedente l'evento di
cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della
durata non sono computati i periodi contributivi che hanno
gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. La
DIS-COLL non puo' in ogni caso superare la durata massima
di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL
e' riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al
reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di
retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile
della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal
1°(gradi) gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti
e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno
diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli
amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta
un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la
NASpI.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 29
aprile 1949, n. 264(Provvedimenti in materia di avviamento
al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati):
«Art. 32. - L'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione e' esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro
opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle
categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e
braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
compartecipanti familiari e individuali, anche se in via
sussidiaria esercitano un'attivita' agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennita' di disoccupazione qualora
risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive
modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per
il quale e' richiesta l'indennita', ed abbiano conseguito
nell'anno per il quale e' richiesta l'indennita' e
nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102
contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennita' di
disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti,
alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle
giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno
comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte
da indennita' di malattie, infortunio, maternita', e sino
ad un massimo di 180 giornate annue;
b) agli impiegati, anche delle pubbliche
amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita' di
impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto
compatibili con la disposizione della presente legge, le
disposizioni vigenti per le categorie gia' comprese
nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione
involontaria ed in particolare quelle relative ai
contributi per le indennita' giornaliere e per il Fondo di
integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli
appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui
alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal
primo periodo di paga successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 409 del codice di
procedura civile:
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato. La collaborazione si intende
coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il
collaboratore organizza autonomamente l'attivita'
lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attivita' economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche'
non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».
- Il decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
(Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2022, n. 114.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. Con effetto dal
1°(gradi) gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti dello Stato, nonche' alle altre categorie di
personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al
versamento di una contribuzione, rapportata alla base
imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto
degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma
24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui
8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di
personale non statale i cui trattamenti sono a carico del
bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della
delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali
aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione
dell'aliquota del contributo di solidarieta' di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si
prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile
inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in
attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per
far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad
espletare in regime convenzionale le attivita' connesse
alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei
dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate
alle Direzioni provinciali del tesoro le competenze
attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e
secondaria della spesa relativa ai trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresi'
attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto
dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre
gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento
dei trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello
Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale
apporto e' erogato su base trimestrale, subordinatamente
alla verifica delle effettive necessita' finanziarie della
citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario.
A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1996, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, e' stabilita, a carico delle
Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di
finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma
2, unitamente ai relativi criteri e modalita' di
versamento.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai
commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550
miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per
l'anno 1997, e' cosi ripartito:
a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed
a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600
miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per
l'anno 1997 per contribuzione a carico delle
Amministrazioni statali di cui al comma 2;
b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a
lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1;
b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno
1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale
contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle
Amministrazioni statali.
A tale onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
5. Per i lavoratori assunti dal 1°(gradi) gennaio
1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati,
sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in
conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei
singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalita'
di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura
retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo
comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme
pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
entro trenta giorni si provvede a dettare norme di
esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo
del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale,
nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresi', ai
sensi del comma 6, le modalita' per l'applicazione, nei
confronti dei lavoratori gia' occupati alla data del 31
dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento
di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal
secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di
esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene
corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che
gia' provvedono al pagamento dei trattamenti di fine
servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le
disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982. Per il personale degli enti, il cui
ordinamento del personale rientri nella competenza propria
o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle
province autonome di Trento e di Bolzano nonche' della
regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di
fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e
contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale
in materia di trattamento di fine servizio comunque
denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai
sensi della normativa statale in vigore. Per il personale
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato
approvato decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, e'
considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano.
Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, sono disciplinate le modalita' di attuazione di
quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente
comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
9. Con effetto dal 1°(gradi) gennaio 1996, per i
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme
di previdenza, si applica, ai fini della determinazione
della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono
definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi
delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti
ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di
cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole
quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.
12. Con effetto dal 1°(gradi) gennaio 1996, per i
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme
di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non
dipendenti da causa di servizio per le quali gli
interessati si trovino nell'assoluta e permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa,
la pensione e' calcolata in misura pari a quella che
sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta'
previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non
potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del
trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del
trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della
base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che
l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini
del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al
presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione
di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale
saranno determinate le modalita' applicative delle
disposizioni del presente comma, in linea con i principi di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli
dello stato di inabilita' operano le competenze previste
dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita'
dipendente da causa di servizio.
13. Con effetto dal 1°(gradi) gennaio 1995, alle
pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione
dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsti
dall'ordinamento di appartenenza, per infermita', per morte
e alle pensioni di reversibilita' si applica la disciplina
prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come
modificato dall'articolo 4, commi 1, del
decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole:
"tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
volte".
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni e integrazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresi'
esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente
articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le
colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro
ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto
l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora
frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami
dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il
finanziamento di circoli aziendali con finalita' sportive,
ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento
di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello
agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti,
secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa'
datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o
controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti
dall'azienda e ceduti ai dipendenti limitatamente
all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato
al grossista".
16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta
al personale dell'Istituto nazionale per il commercio
estero e' esclusa dalla contribuzione di previdenza ed
assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennita' integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e)
dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonche' quella di
cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti
la data di entrata in vigore della presente legge. Restano
comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti
gia' effettuati e le prestazioni previdenziali ed
assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge rientra
nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa
ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai
dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto
costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori,
privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far
data dal 1°(gradi) gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il
sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo
1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva
e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi
contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data
di prima assunzione, ovvero successivi alla data di
esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente
rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato
dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme relative al trattamento
fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente
l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di
aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo
17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non puo'
comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe
spettato in base all'applicazione delle aliquote di
rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme
di previdenza, che anteriormente alla data del 1°(gradi)
gennaio 1995 avevano esercitato la facolta' di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche
disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla
predetta data del 1°(gradi) gennaio 1995, il procedimento
di dispensa dal servizio per invalidita', continuano a
trovare applicazione le disposizioni sull'indennita'
integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se
piu' favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla
predetta data, una anzianita' di servizio utile per il
collocamento a riposo di almeno 40 anni.
21. Con effetto dal 1°(gradi) gennaio 1996, le
lavoratrici iscritte alle forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo
anno di eta', possono conseguire il trattamento
pensionistico secondo le regole previste dai singoli
ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di
vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti
limiti di eta'. A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta
anni di cui al primo periodo del presente comma e il
requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo
1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto.
22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o
piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei
regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP
nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle
forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per
le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e
pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto
previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio
delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi
sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni
previdenziali in rapporto con quelle assicurate in
applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle
prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6
a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle
prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei
rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23
dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni
con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
motivate da effettive e rilevanti peculiarita'
professionali e lavorative presenti nei settori
interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo
5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici,
nel rispetto del principio di flessibilita' come affermato
dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi
settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei
trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo
in modo da determinare effetti compatibili con le
specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzazione ai principi ispiratori della
presente legge i trattamenti pensionistici del personale di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare,
della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei
differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a
riposo, con riferimento al criterio della residua speranza
di vita anche in funzione di valorizzazione della
conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino
all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle
prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
trattamenti e' regolato secondo quanto previsto
dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto
dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che
caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse
attivita' lavorative, subordinate e autonome, e' delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme intese a rendere
compatibili con tali specificita' i criteri generali in
materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura degli importi contributivi e importi pensionistici.
Nell'esercizio della delega il Governo si atterra' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito
convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge
2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacita'
contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni
contributive al fine di tutelare le zone agricole
effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno
gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei
lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la
contribuzione dei lavoratori degli altri settori
produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con
carattere di priorita' e con un meccanismo di maggiore
rapidita';
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore
dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per
gli altri settori produttivi, nella considerazione della
specificita' delle aziende a piu' alta densita'
occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b
del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di
rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del
trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti
siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei
lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
f) considerazione della continuazione
dell'attivita' lavorativa dopo il pensionamento ai fini
della determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della
disciplina dei trattamenti di disoccupazione,
armonizzazione della disciplina dell'accreditamento
figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in
relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini
dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la
pensione di anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del
diritto e della misura della pensione di anzianita' degli
operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi
giornalieri utili per la determinazione della contribuzione
giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione
della peculiarita' dell'attivita' del settore.
25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad assicurare, a
decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1996, la tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita'
autonoma di libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio e' subordinato
all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformita'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica
degli interessati, della costituzione di forme autonome di
previdenza obbligatoria, con riferimento al modello
delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia
a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al
predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo,
con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni
secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa
delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di
previdenza gia' esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di
finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale,
anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono
delle predette attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a
categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi
della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e
seguenti.
26. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1996, sono
tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione
separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal
comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se
posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque
denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili
per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel
quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del
modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai
percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel
comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al
comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione
come definito ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento
del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la
natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto
del medesimo nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a carico del committente
dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se
l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti,
anche di acconto, dovuti per il contributo relativo
all'anno successivo, ferma restando la facolta'
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che
non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei
contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di
cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo
del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del
rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e'
definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
abrogate, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1994, le
disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15
dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad armonizzare la
disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita
in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le
disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione
sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto
autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti
iscritti all'organo di amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 10 (Indennita' per i lavoratori stagionali del
turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e
dello sport). - 1. Ai soggetti gia' beneficiari
dell'indennita' di cui agli articoli 15 e 15-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400
euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto
di lavoro dipendente ne' di Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La
medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio
2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di
pensione ne' di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e
che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso
arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA
attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data
di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
esclusione del contratto di lavoro intermittente senza
diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il
1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto di uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta
giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in
vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di
lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi
giornalieri versati dal 1°(gradi) gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza
corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La
medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno
sette contributi giornalieri versati dal 1°(gradi) gennaio
2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con
l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 30 aprile
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai precedenti commi non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite
di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno
2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a
897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a.,
nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021,
un'indennita' complessiva determinata ai sensi del comma
11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e dal CIP, le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera
m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da
lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del
reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli
articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi'
come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano
reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire
l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e'
determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di
euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la
somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di
euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e
Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al
momento della presentazione della domanda nella piattaforma
informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6
aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport.
13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui
ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa
dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di
collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e
non rinnovati.
14. La societa' Sport e Salute s.p.a. provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza
settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
Governo competente in materia di sport e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente
articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 42 (Proroga indennita' lavoratori stagionali,
turismo e spettacolo). - 1. Ai soggetti gia' beneficiari
dell'indennita' di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a euro
1.600.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto
di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennita'
e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto
di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.600 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e
che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso
arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA
attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data
di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
esclusione del contratto di lavoro intermittente senza
diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il
1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto di uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta
giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in
vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di
lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi
giornalieri versati dal 1°(gradi) gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza
corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La
medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno
sette contributi giornalieri versati dal 1°(gradi) gennaio
2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con
l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 31 luglio
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai commi da 1 a 7 non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite
di spesa complessivo di 848 milioni di euro per l'anno
2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi
e le indennita' di qualsiasi natura, anche integrativi o
aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina
statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano in base a
disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati
con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di
lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,
comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, e' incrementata di 167,4 milioni di euro per
l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a
1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al
fine di assicurare la compensazione anche in termini di
indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di
euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge
13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 maggio 2021, n. 61;
d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021,
ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
«Art. 22 (Estensione ad altre categorie di lavoratori
dell'indennita' una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). - 1. L'indennita' di
cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, e' riconosciuta anche ai lavoratori con
rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che
fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato
dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, poiche' interessati da eventi con
copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
L'indennita' e' riconosciuta, in via automatica, per il
tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata
nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del
lavoratore di non aver beneficiato dell'indennita' di cui
al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32
del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato
destinatario di eventi con copertura di contribuzione
figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al
primo periodo.
2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro il
30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con
decorrenza entro il 1°(gradi) luglio 2022»;
b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura
civile» sono inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli
assegnisti di ricerca»;
c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «La medesima indennita' di cui al comma 1 e'
erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore
dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di
almeno una delle indennita' previste dall'articolo 96 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis,
comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e
dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e
Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute
S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati
utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi
delle incompatibilita' disposte dal comma 20 del presente
articolo o, comunque, alla piu' corretta e tempestiva
applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da
Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo e
terzo periodo sono versate dalla predetta societa', entro
il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello
Stato.».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in
complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8
milioni di euro derivanti dal comma 1 e 51,2 milioni di
euro derivanti dal comma 2, si provvede, quanto a 30,3
milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e,
quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi
dell'articolo 43.».
- Si riporta il testo degli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81(Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
intermittente). - 1. Il contratto di lavoro intermittente
e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in
modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di
utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di
eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro
il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di
superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a
rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.»
«Art. 14 (Divieti). - 1. E' vietato il ricorso al
lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.»
«Art. 15 (Forma e comunicazioni). - 1. Il contratto
di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai
fini della prova e, oltre alle informazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152, deve contenere i seguenti elementi:
a) la natura variabile della programmazione del
lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 13;
b) il luogo e le modalita' della disponibilita'
eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante
al lavoratore per la prestazione eseguita, con
l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite
garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il
lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonche' la
relativa indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) le forme e le modalita' con cui il datore di
lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata
del lavoratore, nonche' le modalita' di rilevazione della
prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della
retribuzione e dell'indennita' di disponibilita';
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione
al tipo di attivita' dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni
predeterminati in cui il lavoratore e' tenuto a svolgere le
prestazioni lavorative.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o
di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata alla direzione territoriale del
lavoro competente per territorio, mediante sms o posta
elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al primo periodo, nonche' ulteriori modalita' di
comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad
euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.»
«Art. 16 (Indennita' di disponibilita'). - 1. La
misura dell'indennita' mensile di disponibilita',
divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti
collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli
renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
il lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il
datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento,
durante il quale non matura il diritto all'indennita' di
disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al
periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il
lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha
usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza del medesimo importo.»
«Art. 17 (Principio di non discriminazione). - 1. Il
lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi
lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e
previdenziale del lavoratore intermittente, e'
riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti
per malattia e infortunio, congedo di maternita' e
parentale.»
«Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.».
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26(Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917 (Testo unico delle imposte sui
redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O.