Art. 19 
 
 Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti 
 
  1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari  di  uno  o
piu'  trattamenti  pensionistici  a   carico   di   qualsiasi   forma
previdenziale  obbligatoria,  di  pensione  o  assegno  sociale,   di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e  sordomuti,  nonche'
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro
il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile  ad  IRPEF,
al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non  superiore
per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale (INPS)  corrisponde  d'ufficio  nel  mese  di  novembre  2022
un'indennita' una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti  di  cui
al presente comma risultino titolari  esclusivamente  di  trattamenti
non  gestiti  dall'INPS,  il  casellario  centrale  dei   pensionati,
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971,   n.   1388,   individua   l'Ente   previdenziale    incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum, che provvede negli stessi
termini e alle medesime condizioni ed e'  successivamente  rimborsato
dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione. 
  2. Agli effetti delle disposizioni del  comma  1  dal  computo  del
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al  netto  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
  3. L'indennita' una tantum  di  cui  al  comma  1  non  costituisce
reddito  ai  fini  fiscali  ne'  ai  fini  della  corresponsione   di
prestazioni previdenziali ed  assistenziali,  non  e'  cedibile,  ne'
sequestrabile, ne' pignorabile. 
  4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'  corrisposta  sulla
base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento
ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1
e 2, anche attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata
per  ogni   singola   tipologia   di   redditi   dall'Amministrazione
finanziaria e da ogni  altra  amministrazione  pubblica  che  detiene
informazioni utili. 
  5.  L'Ente  erogatore  procede  alla  verifica   della   situazione
reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza,  provvede
alla notifica dell'indebito  entro  l'anno  successivo  a  quello  di
acquisizione delle informazioni reddituali. 
  6. L'indennita' una tantum di cui al  comma  1  e'  corrisposta,  a
ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche  nel  caso  in
cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  6,  valutati  in  1.245
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43. 
  8. L'INPS eroga, nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici
gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 32, comma 8, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno  o  piu'
rapporti di lavoro alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennita' una tantum  pari  a
150 euro. 
  9. A coloro che hanno percepito per il mese  di  novembre  2022  le
prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo  4
marzo 2015, n. 22,  e'  riconosciuta  dall'INPS  una  indennita'  una
tantum pari a 150 euro. 
  10. A coloro che nel corso del 2022  percepiscono  l'indennita'  di
disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32
della legge 29 aprile 1949, n. 264,  e'  riconosciuta  dall'INPS  una
ulteriore indennita' una tantum pari a 150 euro. 
  11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore  indennita'  una  tantum
pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile
e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono  in
corso alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e che  sono  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335.  I
soggetti richiedenti non devono essere titolari  dei  trattamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo.  L'indennita'  e'  corrisposta
esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante  dai  suddetti
rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. 
  12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle
indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge
22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42  del  decreto-legge  25  maggio
2021 n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennita' una tantum pari a
150 euro. La medesima indennita' e' erogata dalla  societa'  Sport  e
Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi  come  individuati
dall'articolo 32, comma 12, secondo  periodo,  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22,  comma  2,  del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalita'  ivi
indicate. A tal fine, per il 2022, e' trasferita alla societa'  Sport
e Salute  S.p.a.  la  somma  di  euro  24  milioni.  Le  risorse  non
utilizzate dalla societa' Sport e Salute S.p.A. per le  finalita'  di
cui al secondo periodo sono versate dalla predetta societa', entro il
31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato. 
  13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali con  rapporti
di lavoro a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021,
hanno svolto la prestazione per almeno  50  giornate,  una  ulteriore
indennita' una tantum pari a 150 euro. L'indennita' e' corrisposta ai
soggetti che  hanno  reddito  derivante  dai  suddetti  rapporti  non
superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. 
  14. L'INPS, a  domanda,  eroga  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo, che, nel 2021, hanno almeno  50
contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari  a  150
euro. L'indennita' e'  corrisposta  ai  soggetti  che  hanno  reddito
derivante dai suddetti rapporti  non  superiore  a  20.000  euro  per
l'anno 2021. 
  15. Ai beneficiari delle indennita' una tantum di cui  all'articolo
32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50 del 2022, e'  riconosciuta
una ulteriore indennita' una tantum di 150 euro. 
  16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza  di
cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.  26,  e'  corrisposta
d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile  di
competenza, un'indennita' una tantum pari a  150  euro.  L'indennita'
non  e'  corrisposta  ai  nuclei  in  cui  e'  presente   almeno   un
beneficiario delle indennita' di cui all'articolo  18  e  di  cui  ai
commi da 1 a 15 del presente articolo. 
  17. Le indennita' di 150 euro di cui  ai  commi  da  9  a  15  sono
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di  lavoro
di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto. 
  18. Le indennita' di cui ai commi da 8 a  16  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  19. Le prestazioni di cui al presente articolo  e  all'articolo  18
non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a  ciascun
soggetto avente diritto una sola volta. 
  20. Le modalita' di  corresponsione  delle  indennita'  di  cui  al
presente articolo sono stabilite dall'INPS e dalla societa'  Sport  e
Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a  16,  valutati  in  256,5
milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   31
          dicembre 1971, n. 1388(Istituzione del casellario  centrale
          dei pensionati) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27
          marzo 1972, n. 82. 
                
                
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   32   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
                «Art. 32 (Indennita'  una  tantum  per  pensionati  e
          altre categorie di soggetti). - 1. In favore  dei  soggetti
          residenti in Italia, titolari di  uno  o  piu'  trattamenti
          pensionistici a carico  di  qualsiasi  forma  previdenziale
          obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione  o
          assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di
          trattamenti   di   accompagnamento   alla   pensione,   con
          decorrenza entro il 1°(gradi) luglio  2022,  e  di  reddito
          personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei  contributi
          previdenziali e assistenziali,  non  superiore  per  l'anno
          2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale  della  previdenza
          sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la  mensilita'  di
          luglio 2022 un'indennita'  una  tantum  pari  a  200  euro.
          Qualora i soggetti  di  cui  al  presente  comma  risultino
          titolari  esclusivamente   di   trattamenti   non   gestiti
          dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
          1971, n. 1388, individua  l'Ente  previdenziale  incaricato
          dell'erogazione dell'indennita'  una  tantum  che  provvede
          negli stessi termini  e  alle  medesime  condizioni  ed  e'
          successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di  apposita
          rendicontazione. 
                2. Agli effetti delle disposizioni del  comma  1  dal
          computo del reddito personale assoggettabile ad  IRPEF,  al
          netto dei contributi previdenziali ed  assistenziali,  sono
          esclusi:  i   trattamenti   di   fine   rapporto   comunque
          denominati, il  reddito  della  casa  di  abitazione  e  le
          competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
                3. L'indennita' una tantum di  cui  al  comma  1  non
          costituisce reddito ai  fini  fiscali  ne'  ai  fini  della
          corresponsione    di    prestazioni    previdenziali     ed
          assistenziali, non  e'  cedibile,  ne'  sequestrabile,  ne'
          pignorabile. 
                4. L'indennita' una tantum  di  cui  al  comma  1  e'
          corrisposta  sulla  base  dei  dati  disponibili   all'Ente
          erogatore al momento del  pagamento  ed  e'  soggetta  alla
          successiva verifica del reddito di cui  ai  commi  1  e  2,
          anche  attraverso  le   informazioni   fornite   in   forma
          disaggregata  per  ogni  singola   tipologia   di   redditi
          dall'Amministrazione   finanziaria   e   da   ogni    altra
          amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 
                5.  L'Ente  erogatore  procede  alla  verifica  della
          situazione reddituale e, in caso di  somme  corrisposte  in
          eccedenza,  provvede  alla  notifica  dell'indebito   entro
          l'anno  successivo   a   quello   di   acquisizione   delle
          informazioni reddituali. 
                6. L'indennita' una tantum  di  cui  al  comma  1  e'
          corrisposta, a ciascun soggetto avente  diritto,  una  sola
          volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attivita'
          lavorativa. 
                7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6,  valutati
          in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 58. 
                8. L'INPS, a domanda, eroga ai  lavoratori  domestici
          che abbiano in essere uno o piu' rapporti di  lavoro,  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di
          luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a  200  euro.  Le
          domande possono essere presentate presso  gli  Istituti  di
          Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e  sono
          valutate con  il  punteggio  previsto  al  numero  8  della
          tabella D, allegata al regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre
          2008.  E'  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con una dotazione finanziaria di  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2022, al fine  di  remunerare,  nei  limiti
          della dotazione finanziaria del fondo di  cui  al  presente
          comma,  che  costituisce  limite  di  spesa   massima,   la
          specifica attivita' svolta dagli istituti di patronato.  Il
          finanziamento e' erogato  agli  istituti  di  patronato  in
          maniera proporzionale  rispetto  alle  pratiche  che  hanno
          ottenuto il punteggio. 
                9. Per coloro che hanno  percepito  per  il  mese  di
          giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1  e  15
          del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta
          dall'Inps una indennita' una tantum pari a 200 euro. 
                10. Per coloro che nel corso  del  2022  percepiscono
          l'indennita' di disoccupazione agricola di  competenza  del
          2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949,  n.
          264, e' riconosciuta dall'INPS una  indennita'  una  tantum
          pari a 200 euro. 
                11. L'Inps,  a  domanda,  eroga  una  indennita'  una
          tantum  pari  a  200  euro  ai  titolari  di  rapporti   di
          collaborazione   coordinata   e   continuativa    di    cui
          all'articolo 409  del  codice  di  procedura  civile  e  ai
          dottorandi e agli assegnisti di  ricerca  i  cui  contratti
          sono attivi alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e che sono iscritti alla Gestione separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. I soggetti non devono essere titolari dei  trattamenti
          di cui al comma 1 del presente articolo e non devono essere
          iscritti  ad  altre   forme   previdenziali   obbligatorie.
          L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che  hanno  reddito
          derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro
          per l'anno 2021. 
                12.  Ai  lavoratori  che   nel   2021   siano   stati
          beneficiari di una delle indennita' previste  dall'articolo
          10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo  2021  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021
          n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25  maggio  2021
          n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
          2021, n. 106, l'INPS  eroga  automaticamente  un'indennita'
          una tantum pari a 200 euro. La medesima indennita'  di  cui
          al comma 1 e' erogata automaticamente  da  Sport  e  Salute
          S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati
          beneficiari  di  almeno  una  delle   indennita'   previste
          dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis,
          comma  3,  del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n. 176, dall'articolo 10,  commi  da  10  a  15,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69   e
          dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita  a  Sport  e
          Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport  e  Salute
          S.p.A. e INPS si scambiano  tempestivamente  tutti  i  dati
          utili ad evitare  sovrapposizioni  di  pagamento  ai  sensi
          delle in-compatibilita' disposte dal comma 20 del  presente
          articolo o,  comunque,  alla  piu'  corretta  e  tempestiva
          applicazione della misura. Le  risorse  non  utilizzate  da
          Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo  e
          terzo periodo sono versate dalla predetta  societa',  entro
          il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato. 
                13.  L'INPS,   a   domanda,   eroga   ai   lavoratori
          stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli
          articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
          n. 81, che, nel 2021, abbiano  svolto  la  prestazione  per
          almeno 50 giornate, un'indennita' una  tantum  pari  a  200
          euro. L'indennita' e' corrisposta  ai  soggetti  che  hanno
          reddito derivante dai suddetti  rapporti  non  superiore  a
          35.000 euro per l'anno 2021. 
                14. L'INPS, a domanda, eroga ai  lavoratori  iscritti
          al Fondo pensione  lavoratori  dello  spettacolo  che,  nel
          2021, abbiano almeno  50  contributi  giornalieri  versati,
          un'indennita' una tantum pari a 200 euro.  L'indennita'  e'
          corrisposta ai soggetti che  hanno  reddito  derivante  dai
          suddetti rapporti non superiore a 35.000  euro  per  l'anno
          2021. 
                15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori  autonomi,
          privi  di  partita  IVA,  non  iscritti  ad   altre   forme
          previdenziali  obbligatorie  che,  nel  2021,  siano  stati
          titolari di contratti  autonomi  occasionali  riconducibili
          alle disposizioni  di  cui  all'articolo  2222  del  codice
          civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per  tali
          contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di  almeno
          un contributo mensile, e i lavoratori  devono  essere  gia'
          iscritti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
                16. L'INPS, a domanda,  eroga  agli  incaricati  alle
          vendite a domicilio di  cui  all'articolo  19  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  114  con  reddito  nell'anno
          2021 derivante dalle medesime attivita' superiore  a  5.000
          euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti  alla  data
          di entrata in vigore del  presente  decreto  alla  Gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum  pari  a  200
          euro. 
                17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da 9  a
          16 saranno erogate successivamente all'invio delle  denunce
          dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4. 
                18. Ai nuclei familiari beneficiari  del  reddito  di
          cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese  di  luglio  2022,
          unitamente alla rata mensile di  competenza,  un'indennita'
          una tantum pari a 200 euro. L'indennita' non e' corrisposta
          ai nuclei in cui e' presente almeno un  beneficiario  delle
          indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a
          16 del presente articolo. 
                19. Le indennita' di cui ai  commi  da  8  a  18  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                20. Le prestazioni di  cui  al  presente  articolo  e
          all'articolo 31 non sono tra  loro  compatibili  e  possono
          essere corrisposte a ciascun soggetto  avente  diritto  una
          sola volta. 
                21. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  da  8  a  18,
          valutati in  804  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 58.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 15 del decreto
          legislativo  4  marzo  2015,  n.  22(Disposizioni  per   il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 1 (Nuova prestazione di  Assicurazione  Sociale
          per l'Impiego - NASpI). -  1.  A  decorrere  dal  1°(gradi)
          maggio 2015 e' istituita  presso  la  Gestione  prestazioni
          temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24
          della  legge  9  marzo   1989,   n.   88,   e   nell'ambito
          dell'Assicurazione sociale  per  l'impiego  (ASpI)  di  cui
          all'articolo 2 della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  una
          indennita' mensile di  disoccupazione,  denominata:  «Nuova
          prestazione  di   Assicurazione   Sociale   per   l'Impiego
          (NASpI)», avente la  funzione  di  fornire  una  tutela  di
          sostegno al reddito ai lavoratori con  rapporto  di  lavoro
          subordinato  che  abbiano  perduto   involontariamente   la
          propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di
          ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge  n.
          92 del 2012, con riferimento agli eventi di  disoccupazione
          verificatisi dal 1°(gradi) maggio 2015.» 
                «Art.  15  (Indennita'  di   disoccupazione   per   i
          lavoratori con  rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa - DIS-COLL). - 1. In attesa  degli  interventi
          di semplificazione,  modifica  o  superamento  delle  forme
          contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera  a),
          della legge n. 183 del 2014, in  via  sperimentale  per  il
          2015,  in   relazione   agli   eventi   di   disoccupazione
          verificatisi a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2015 e  sino
          al 31  dicembre  2015,  e'  riconosciuta  ai  collaboratori
          coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione
          degli  amministratori  e  dei  sindaci,  iscritti  in   via
          esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di
          partita  IVA,  che  abbiano  perduto  involontariamente  la
          propria  occupazione,  una  indennita'  di   disoccupazione
          mensile denominata DIS-COLL. 
                2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui  al
          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
                  a) siano, al momento della domanda di  prestazione,
          in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1,  comma
          2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del  2000,  e
          successive modificazioni; 
                  b)  possano  far   valere   almeno   un   mese   di
          contribuzione  nel  periodo  che  va  dal   primo   gennaio
          dell'anno solare  precedente  l'evento  di  cessazione  dal
          lavoro al predetto evento; 
                  c) possano far valere, nell'anno solare in  cui  si
          verifica l'evento di cessazione  dal  lavoro,  un  mese  di
          contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  di  cui
          al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese  e  che  abbia
          dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 
                3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
          fini previdenziali risultante dai  versamenti  contributivi
          effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di  cui
          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare
          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,
          o frazione di essi. 
                4. La DIS-COLL, rapportata al reddito  medio  mensile
          come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento  dello
          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari
          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in  cui
          il reddito medio mensile sia superiore al predetto  importo
          la DIS-COLL e' pari al 75 per cento  del  predetto  importo
          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza tra il  reddito  medio  mensile  e  il  predetto
          importo.  La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso  superare
          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015,
          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. 
                5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
                6. La DIS-COLL  e'  corrisposta  mensilmente  per  un
          numero di mesi pari alla meta' dei  mesi  di  contribuzione
          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
          solare precedente l'evento  di  cessazione  del  lavoro  al
          predetto evento. Ai fini della durata non sono computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in  ogni
          caso superare la durata massima di sei mesi. 
                7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
          riconosciuti i contributi figurativi. 
                8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS,  in
          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di
          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
                9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda. 
                10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla regolare  partecipazione  alle  iniziative  di
          attivazione lavorativa e ai  percorsi  di  riqualificazione
          professionale proposti  dai  Servizi  competenti  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma,  2  lettera   g),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni.
          Con il decreto legislativo previsto all'articolo  1,  comma
          3, della legge n. 183 del 2014, sono  introdotte  ulteriori
          misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
          alla ricerca attiva di un'occupazione  e  al  reinserimento
          nel tessuto produttivo. 
                11. In caso di nuova  occupazione  con  contratto  di
          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il
          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-COLL.  In  caso  di
          nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato  di
          durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  di
          cui  all'articolo  9-bis,  comma   2,   del   decreto-legge
          1°(gradi)   ottobre   1996,   n.   510,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive modificazioni.  Al  termine  di  un  periodo  di
          sospensione l'indennita' riprende a decorrere  dal  momento
          in cui era rimasta sospesa. 
                12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL  che  intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta
          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi
          dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro
          trenta giorni (42) dall'inizio  dell'attivita'  il  reddito
          annuo  che  prevede  di  trarne.  Nel   caso   di   mancata
          comunicazione del reddito previsto il  beneficiario  decade
          dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di  inizio
          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa
          individuale. La DIS-COLL e'  ridotta  di  un  importo  pari
          all'80  per  cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al
          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio
          dell'attivita' e la data  in  cui  termina  il  periodo  di
          godimento  dell'indennita'  o,  se  antecedente,  la   fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale. 
                13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da  51  a
          56, della legge  n.  92  del  2012  fruiscono  fino  al  31
          dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni  di  cui
          al presente articolo. Restano salvi i diritti  maturati  in
          relazione  agli  eventi  di   disoccupazione   verificatisi
          nell'anno 2013. 
                14. Le  risorse  finanziarie  gia'  previste  per  il
          finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
          2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e
          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  2,
          commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 
                15. All'eventuale riconoscimento  della  DIS-COLL  ai
          soggetti di cui al presente articolo  anche  per  gli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 
                15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'
          riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  nonche'  agli
          assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa  di  studio
          in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi  a
          decorrere dalla stessa data.  Con  riguardo  alla  DIS-COLL
          riconosciuta per gli eventi di disoccupazione  verificatisi
          a  decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si   applica   la
          disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
          all'anno solare contenuti nel  presente  articolo  sono  da
          intendersi riferiti all'anno civile.  A  decorrere  dal  1º
          luglio 2017,  per  i  collaboratori,  gli  assegnisti  e  i
          dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
          di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori  e
          i  sindaci  di  cui  al  comma  1,  e'  dovuta  un'aliquota
          contributiva pari allo 0,51 per cento. 
                15-ter.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro  per  l'anno
          2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6  milioni  di
          euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020,
          40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di  euro
          per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno  2023,  42,7
          milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di  euro  per
          l'anno  2025  e  44  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2026, si provvede,  tenuto  conto  degli  effetti
          fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
          derivanti   dall'incremento   dell'aliquota    contributiva
          disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 
                15-quater.  L'INPS   trasmette   tempestivamente   al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati  relativi
          all'andamento delle entrate contributive e del costo  della
          prestazione   di   cui   al   comma    15-bis    ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
          17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
          e successive modificazioni. 
                15-quinquies.   In   relazione   agli    eventi    di
          disoccupazione verificatisi dal 1°(gradi) gennaio  2022  la
          DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni  mese  a  decorrere
          dal  primo  giorno  del  sesto  mese  di  fruizione  ed  e'
          corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai  mesi
          di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente  tra
          il  1°(gradi)  gennaio  dell'anno  precedente  l'evento  di
          cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai  fini  della
          durata non sono computati i periodi contributivi che  hanno
          gia'  dato  luogo  ad  erogazione  della  prestazione.   La
          DIS-COLL non puo' in ogni caso superare la  durata  massima
          di dodici mesi. Per i periodi di fruizione  della  DIS-COLL
          e' riconosciuta la contribuzione figurativa  rapportata  al
          reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di
          retribuzione pari a 1,4  volte  l'importo  massimo  mensile
          della  DIS-COLL  per  l'anno  in  corso.  A  decorrere  dal
          1°(gradi) gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti
          e i dottorandi di ricerca con borsa  di  studio  che  hanno
          diritto  di  percepire  la  DIS-COLL,   nonche'   per   gli
          amministratori e i sindaci di cui al  comma  1,  e'  dovuta
          un'aliquota  contributiva  pari  a  quella  dovuta  per  la
          NASpI.». 
                - Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 29
          aprile 1949, n. 264(Provvedimenti in materia di  avviamento
          al lavoro e di assistenza dei lavoratori  involontariamente
          disoccupati): 
                «Art. 32. - L'obbligo  dell'assicurazione  contro  la
          disoccupazione e' esteso: 
                  a) ai lavoratori  agricoli  che  prestano  la  loro
          opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle
          categorie dei salariati fissi ed  assimilati,  obbligati  e
          braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
          compartecipanti familiari e individuali, anche  se  in  via
          sussidiaria esercitano un'attivita'  agricola  in  proprio;
          agli stessi spetta l'indennita' di  disoccupazione  qualora
          risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del
          regio decreto 24 settembre  1940,  n.  1949,  e  successive
          modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello  per
          il quale e' richiesta l'indennita', ed  abbiano  conseguito
          nell'anno  per  il  quale  e'  richiesta   l'indennita'   e
          nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102
          contributi giornalieri. 
                La durata  della  corresponsione  dell'indennita'  di
          disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti,
          alla differenza tra il numero di 270  ed  il  numero  delle
          giornate  di  effettiva  occupazione   prestate   nell'anno
          comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte
          da indennita' di malattie, infortunio, maternita',  e  sino
          ad un massimo di 180 giornate annue; 
                  b)   agli   impiegati,   anche   delle    pubbliche
          amministrazioni, cui non sia  garantita  la  stabilita'  di
          impiego, senza limite di retribuzione. 
                Sono  estese  alle  predette  categorie,  in   quanto
          compatibili con la disposizione della  presente  legge,  le
          disposizioni  vigenti  per  le  categorie   gia'   comprese
          nell'obbligo   dell'assicurazione   della    disoccupazione
          involontaria  ed  in   particolare   quelle   relative   ai
          contributi per le indennita' giornaliere e per il Fondo  di
          integrazione per le assicurazioni sociali. 
                L'estensione  dell'obbligo   assicurativo   per   gli
          appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di  cui
          alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal
          primo periodo di paga successivo alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 409 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). -  Si
          osservano  le  disposizioni   del   presente   capo   nelle
          controversie relative a: 
                  1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
          non inerenti all'esercizio di una impresa; 
                  2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
                  3)   rapporti   di   agenzia,   di   rappresentanza
          commerciale ed altri  rapporti  di  collaborazione  che  si
          concretino in  una  prestazione  di  opera  continuativa  e
          coordinata,  prevalentemente  personale,  anche  se  non  a
          carattere  subordinato.  La   collaborazione   si   intende
          coordinata  quando,  nel  rispetto   delle   modalita'   di
          coordinamento stabilite di comune accordo dalle  parti,  il
          collaboratore    organizza    autonomamente     l'attivita'
          lavorativa; 
                  4)  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti
          pubblici  che  svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente
          attivita' economica; 
                  5)  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti
          pubblici ed altri rapporti di lavoro  pubblico,  sempreche'
          non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.». 
              - Il decreto-legge 17 maggio  2022,  n.50,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91
          (Misure  urgenti  in  materia  di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          maggio 2022, n. 114. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26,  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
                «Art.  2  (Armonizzazione).  -  1.  Con  effetto  dal
          1°(gradi) gennaio 1996  e'  istituita  presso  l'INPDAP  la
          gestione  separata   dei   trattamenti   pensionistici   ai
          dipendenti dello Stato, nonche'  alle  altre  categorie  di
          personale i cui trattamenti di pensione sono a  carico  del
          bilancio dello Stato di cui all'articolo 4,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 
                2.  Le  Amministrazioni  statali   sono   tenute   al
          versamento  di  una  contribuzione,  rapportata  alla  base
          imponibile, per  un'aliquota  di  finanziamento,  al  netto
          degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3,  comma
          24, complessivamente pari a 32 punti  percentuali,  di  cui
          8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le
          disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
          settembre 1992,  n.  384,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le  categorie  di
          personale non statale i cui trattamenti sono a  carico  del
          bilancio  dello  Stato,  in  attesa  dell'attuazione  della
          delega di cui ai commi 22 e 23, restano  ferme  le  attuali
          aliquote di contribuzione.  Ai  fini  della  determinazione
          dell'aliquota  del  contributo  di  solidarieta'   di   cui
          all'articolo 25 della legge 28 febbraio  1986,  n.  41,  si
          prescinde  dall'ammontare  della  retribuzione   imponibile
          inerente all'assicurazione di cui al comma 1. 
                3. Le  Amministrazioni  centrali  e  periferiche,  in
          attesa della definizione  dell'assetto  organizzatorio  per
          far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano  ad
          espletare in regime  convenzionale  le  attivita'  connesse
          alla  liquidazione  dei  trattamenti  di   quiescenza   dei
          dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente  demandate
          alle  Direzioni  provinciali  del  tesoro   le   competenze
          attinenti  alle  funzioni   di   ordinazione   primaria   e
          secondaria   della   spesa    relativa    ai    trattamenti
          pensionistici dei dipendenti  statali  gia'  attribuite  in
          applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
          quiescenza dei dipendenti civili e  militari  dello  Stato,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente  della
          Repubblica  19  aprile  1986,  n.  138.  Restano   altresi'
          attribuite  alle  predette  Amministrazioni,  ove  previsto
          dalla vigente  normativa,  le  competenze  in  ordine  alla
          corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
          liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la
          costituzione  delle  posizioni  assicurative  presso  altre
          gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il  pagamento
          dei trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello
          Stato a favore della gestione  di  cui  al  comma  1.  Tale
          apporto e' erogato su  base  trimestrale,  subordinatamente
          alla verifica delle effettive necessita' finanziarie  della
          citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario.
          A decorrere dal 1°(gradi) gennaio  1996,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro del tesoro, e' stabilita,  a  carico  delle
          Amministrazioni  statali,   un'aliquota   contributiva   di
          finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al  comma
          2,  unitamente  ai  relativi   criteri   e   modalita'   di
          versamento. 
                4. L'onere derivante dalle  disposizioni  recate  dai
          commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato  in  lire  39.550
          miliardi per l'anno 1996 ed in  lire  41.955  miliardi  per
          l'anno 1997, e' cosi ripartito: 
                  a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996  ed
          a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997  per  minori  entrate
          contributive  dovute  dal  dipendente  ed  a  lire   18.600
          miliardi per l'anno 1996 ed  a  lire  19.150  miliardi  per
          l'anno   1997   per   contribuzione    a    carico    delle
          Amministrazioni statali di cui al comma 2; 
                  b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed  a
          lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto  a  carico
          dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1; 
                  b-bis) quanto a lire  14.050  miliardi  per  l'anno
          1996 e a  lire  15.705  miliardi  per  l'anno  1997,  quale
          contribuzione di finanziamento aggiuntiva  a  carico  delle
          Amministrazioni statali. 
                A tale  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1995-1997,  al  capitolo  4351
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno  1995  e  corrispondenti  capitoli  per   gli   anni
          successivi. 
                5. Per i lavoratori  assunti  dal  1°(gradi)  gennaio
          1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29, i trattamenti di fine  servizio,  comunque  denominati,
          sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo  2120
          del  codice  civile  in  materia  di  trattamento  di  fine
          rapporto. 
                6.  La   contrattazione   collettiva   nazionale   in
          conformita' alle disposizioni del titolo  III  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, definisce,  nell'ambito  dei
          singoli comparti, entro il 30 novembre 1995,  le  modalita'
          di  attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma   5,   con
          riferimento  ai  conseguenti  adeguamenti  della  struttura
          retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo
          comma, anche ai fini di cui all'articolo 8,  comma  4,  del
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  disciplinante  le   forme
          pensionistiche complementari. Con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e
          con il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          entro  trenta  giorni  si  provvede  a  dettare  norme   di
          esecuzione di quanto definito ai sensi  del  primo  periodo
          del presente comma. 
                7.   La    contrattazione    collettiva    nazionale,
          nell'ambito dei singoli comparti, definisce,  altresi',  ai
          sensi del comma 6, le  modalita'  per  l'applicazione,  nei
          confronti dei lavoratori gia' occupati  alla  data  del  31
          dicembre 1995, della disciplina in materia  di  trattamento
          di fine rapporto. Trova applicazione  quanto  previsto  dal
          secondo periodo del comma 6 in materia di  disposizioni  di
          esecuzione. 
                8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato
          dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.  297,  viene
          corrisposto dalle amministrazioni  ovvero  dagli  enti  che
          gia'  provvedono  al  pagamento  dei  trattamenti  di  fine
          servizio di cui al comma 5.  Non  trovano  applicazione  le
          disposizioni sul "Fondo di garanzia per il  trattamento  di
          fine rapporto" istituito  con  l'articolo  2  della  citata
          legge n. 297 del 1982. Per il personale degli enti, il  cui
          ordinamento del personale rientri nella competenza  propria
          o  delegata  della  regione  Trentino-Alto   Adige,   delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nonche'  della
          regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di
          fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e
          contemporaneamente cessa ogni  contribuzione  previdenziale
          in  materia  di  trattamento  di  fine  servizio   comunque
          denominato in favore dei competenti enti  previdenziali  ai
          sensi della normativa statale in vigore. Per  il  personale
          di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del  testo  unificato
          approvato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          febbraio  1983,  n.  89,  e  successive  modificazioni,  e'
          considerata ente di appartenenza la provincia  di  Bolzano.
          Con norme emanate ai  sensi  dell'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  e
          dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale  per  la  Valle
          d'Aosta, approvato con  legge  costituzionale  26  febbraio
          1948, n. 4, sono disciplinate le modalita' di attuazione di
          quanto previsto dal terzo e  quarto  periodo  del  presente
          comma, garantendo l'assenza  di  oneri  aggiuntivi  per  la
          finanza pubblica. 
                9. Con effetto dal  1°(gradi)  gennaio  1996,  per  i
          dipendenti   delle   Amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29,   iscritti   alle   forme   di   previdenza   esclusive
          dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
          altre categorie di dipendenti iscritti alle predette  forme
          di previdenza, si applica,  ai  fini  della  determinazione
          della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
          integrazioni. Con decreto  del  Ministro  del  tesoro  sono
          definiti i criteri per  l'inclusione  nelle  predette  basi
          delle indennita' e assegni comunque denominati  corrisposti
          ai dipendenti in servizio all'estero. 
                10.  Nei  casi  di  applicazione  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  in
          materia di assoggettamento alla ritenuta in  conto  entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello  previsto  dall'articolo
          15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. 
                11. La retribuzione definita  dalle  disposizioni  di
          cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole
          quote di  pensione  previste  dall'articolo  13,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          503. 
                12. Con effetto dal 1°(gradi)  gennaio  1996,  per  i
          dipendenti   delle   Amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29,   iscritti   alle   forme   di   previdenza   esclusive
          dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
          altre categorie di dipendenti iscritti alle predette  forme
          di previdenza, cessati  dal  servizio  per  infermita'  non
          dipendenti  da  causa  di  servizio  per   le   quali   gli
          interessati   si   trovino   nell'assoluta   e   permanente
          impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita'  lavorativa,
          la pensione e'  calcolata  in  misura  pari  a  quella  che
          sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta'
          previsti per il collocamento a riposo.  In  ogni  caso  non
          potra' essere computata un'anzianita'  utile  ai  fini  del
          trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del
          trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della
          base  pensionabile,  ne'  quello  spettante  nel  caso  che
          l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio.  Ai  fini
          del riconoscimento del diritto  alla  pensione  di  cui  al
          presente comma e' richiesto il possesso  dei  requisiti  di
          contribuzione previsti per il conseguimento della  pensione
          di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge  12  giugno
          1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro,  per  la
          funzione pubblica e del lavoro e della  previdenza  sociale
          saranno  determinate   le   modalita'   applicative   delle
          disposizioni del presente comma, in linea con i principi di
          cui alla legge 12 giugno  1984,  n.  222,  come  modificata
          dalla presente legge. Per gli accertamenti ed  i  controlli
          dello stato di inabilita' operano  le  competenze  previste
          dalle  vigenti  disposizioni  in  materia   di   inabilita'
          dipendente da causa di servizio. 
                13. Con effetto  dal  1°(gradi)  gennaio  1995,  alle
          pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge  23
          dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi  di  cessazione
          dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsti
          dall'ordinamento di appartenenza, per infermita', per morte
          e alle pensioni di reversibilita' si applica la  disciplina
          prevista per il trattamento minimo delle pensioni a  carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti. 
                14.  All'articolo  6,  comma  1,  lettera   b),   del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,  come
          modificato    dall'articolo     4,     commi     1,     del
          decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,  le  parole:
          "tre  volte"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "quattro
          volte". 
                15. All'articolo 12 della legge 30  aprile  1969,  n.
          153,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni,   e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  "Sono  altresi'
          esclusi dalla retribuzione imponibile di  cui  al  presente
          articolo: 
                  a) le spese sostenute dal datore di lavoro  per  le
          colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti; 
                  b) le borse di studio erogate dal datore di  lavoro
          ai figli dei dipendenti che abbiano superato  con  profitto
          l'anno scolastico, compresi  i  figli  maggiorenni  qualora
          frequentino l'universita' e siano in regola con  gli  esami
          dell'anno accademico; 
                  c) le spese sostenute dal datore di lavoro  per  il
          funzionamento di asili nido aziendali; 
                  d) le spese sostenute dal datore di lavoro  per  il
          finanziamento di circoli aziendali con finalita'  sportive,
          ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento
          di spacci e bar aziendali; 
                  e) la differenza fra il prezzo di mercato e  quello
          agevolato  praticato  per  l'assegnazione  ai   dipendenti,
          secondo le vigenti disposizioni, di azioni  della  societa'
          datrice  di  lavoro  ovvero  di  societa'  controllanti   o
          controllate; 
                  f)  il  valore  dei  generi  in   natura   prodotti
          dall'azienda   e   ceduti   ai   dipendenti   limitatamente
          all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo  praticato
          al grossista". 
                16. L'indennita' di servizio  all'estero  corrisposta
          al  personale  dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio
          estero e' esclusa  dalla  contribuzione  di  previdenza  ed
          assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni,   per   la   parte   eccedente   la    misura
          dell'indennita' integrativa speciale. 
                17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed  e)
          dell'ultimo comma dell'articolo 12 della  legge  30  aprile
          1969, n. 153, introdotto dal comma 15,  nonche'  quella  di
          cui al comma 16, si applicano anche ai  periodi  precedenti
          la data di entrata in vigore della presente legge.  Restano
          comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti
          gia'  effettuati  e   le   prestazioni   previdenziali   ed
          assistenziali erogate. 
                18. A decorrere dal periodo di  paga  in  corso  alla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  rientra
          nella retribuzione imponibile  ai  sensi  dell'articolo  12
          della  legge  30  aprile  1969,  n.   153,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  il  50  per  cento   della
          differenza tra il costo aziendale della provvista  relativa
          ai mutui e  prestiti  concessi  dal  datore  di  lavoro  ai
          dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al  predetto
          costo, applicato ai dipendenti stessi.  Per  i  lavoratori,
          privi di anzianita' contributiva, che si  iscrivono  a  far
          data dal 1°(gradi)  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche
          obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione  per  il
          sistema contributivo, ai sensi del comma  23  dell'articolo
          1, e' stabilito un massimale annuo della base  contributiva
          e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi
          contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data
          di  prima  assunzione,  ovvero  successivi  alla  data   di
          esercizio  dell'opzione.  Detta   misura   e'   annualmente
          rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
          le famiglie di operai e  impiegati,  cosi'  come  calcolato
          dall'ISTAT. Il Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, norme relative al  trattamento
          fiscale e contributivo della  parte  di  reddito  eccedente
          l'importo  del  tetto   in   vigore,   ove   destinata   al
          finanziamento  dei  Fondi  pensione  di  cui   al   decreto
          legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
          rispetto ai principi gia' previsti nel predetto  decreto  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                19. L'applicazione delle disposizioni in  materia  di
          aliquote di rendimento previste dal comma  1  dell'articolo
          17  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  non   puo'
          comportare un trattamento superiore a  quello  che  sarebbe
          spettato  in  base  all'applicazione  delle   aliquote   di
          rendimento previste dalla normativa vigente. 
                20. Per i dipendenti delle Amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, iscritti alle forme  di  previdenza  esclusive
          dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
          altre categorie di dipendenti iscritti alle predette  forme
          di previdenza, che anteriormente alla  data  del  1°(gradi)
          gennaio   1995   avevano   esercitato   la   facolta'    di
          trattenimento   in   servizio,   prevista   da   specifiche
          disposizioni  di  legge,  o  che  avevano  in  corso,  alla
          predetta data del 1°(gradi) gennaio 1995,  il  procedimento
          di dispensa dal  servizio  per  invalidita',  continuano  a
          trovare  applicazione   le   disposizioni   sull'indennita'
          integrativa speciale di cui all'articolo 2 della  legge  27
          maggio  1959,  n.  324,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni. Le medesime  disposizioni  si  applicano,  se
          piu' favorevoli, ai casi in cui sia  stata  maturata,  alla
          predetta data, una anzianita'  di  servizio  utile  per  il
          collocamento a riposo di almeno 40 anni. 
                21.  Con  effetto  dal  1°(gradi)  gennaio  1996,  le
          lavoratrici     iscritte     alle      forme      esclusive
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia e i superstiti al compimento del  sessantesimo
          anno   di   eta',   possono   conseguire   il   trattamento
          pensionistico  secondo  le  regole  previste  dai   singoli
          ordinamenti  di  appartenenza  per  il   pensionamento   di
          vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti
          limiti di eta'. A decorrere dal 1º  gennaio  2010,  per  le
          predette lavoratrici il requisito  anagrafico  di  sessanta
          anni di cui al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il
          requisito anagrafico di sessanta anni di  cui  all'articolo
          1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
          e successive modificazioni, sono incrementati di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1º  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto. 
                22.  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della   presente   legge,   sentite    le    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale,  uno  o
          piu'  decreti  legislativi  intesi  all'armonizzazione  dei
          regimi   pensionistici    sostitutivi    dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  operanti  presso  l'INPS,  l'INPDAP
          nonche' dei regimi  pensionistici  operanti  presso  l'Ente
          nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori
          dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento  alle
          forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato  per
          le categorie di personale non statale di cui  al  comma  2,
          terzo periodo, con l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a)  determinazione  delle   basi   contributive   e
          pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni, con contestuale ridefinizione delle  aliquote
          contributive tenendo conto, anche in attuazione  di  quanto
          previsto nella lettera b),  delle  esigenze  di  equilibrio
          delle  gestioni  previdenziali,  di  commisurazione   delle
          prestazioni   pensionistiche   agli   oneri    contributivi
          sostenuti   e   alla   salvaguardia    delle    prestazioni
          previdenziali  in  rapporto  con   quelle   assicurate   in
          applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1; 
                  b)  revisione  del   sistema   di   calcolo   delle
          prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da  6
          a 16 dell'articolo 1; 
                  c)  revisione  dei  requisiti   di   accesso   alle
          prestazioni  secondo  criteri  di  flessibilita'   omogenei
          rispetto  a  quelli  fissati  dai  commi   da   19   a   23
          dell'articolo 1; 
                  d) armonizzazione  dell'insieme  delle  prestazioni
          con riferimento alle discipline vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate   da   effettive    e    rilevanti    peculiarita'
          professionali   e   lavorative   presenti    nei    settori
          interessati. 
                23.  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, norme intese a: 
                  a) prevedere, per i lavoratori di cui  all'articolo
          5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti  pensionistici,
          nel rispetto del principio di flessibilita' come  affermato
          dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
          alle obiettive  peculiarita'  ed  esigenze  dei  rispettivi
          settori  di  attivita'   dei   lavoratori   medesimi,   con
          applicazione della disciplina in  materia  di  computo  dei
          trattamenti pensionistici secondo il  sistema  contributivo
          in  modo  da  determinare  effetti   compatibili   con   le
          specificita' dei settori delle attivita'; 
                  b)  armonizzazione  ai  principi  ispiratori  della
          presente legge i trattamenti pensionistici del personale di
          cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, tenendo conto, a tal  fine,  in  particolare,
          della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego,  dei
          differenti limiti di eta' previsti per  il  collocamento  a
          riposo, con riferimento al criterio della residua  speranza
          di  vita  anche  in  funzione   di   valorizzazione   della
          conseguente determinazione dei trattamenti  medesimi.  Fino
          all'emanazione  delle   norme   delegate   l'accesso   alle
          prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
          trattamenti   e'   regolato   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo   18,   comma   8-quinquies,   del    decreto
          legislativo   21   aprile   1993,   n.   124,    introdotto
          dall'articolo 15, comma 5, della presente legge. 
                24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita'  che
          caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse
          attivita' lavorative, subordinate e autonome,  e'  delegato
          ad emanare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  norme  intese  a   rendere
          compatibili con tali specificita'  i  criteri  generali  in
          materia di calcolo delle pensioni e di  corrispondenza  tra
          misura degli importi contributivi e importi  pensionistici.
          Nell'esercizio della  delega  il  Governo  si  atterra'  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)   rimodulazione   delle   fasce    di    reddito
          convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge
          2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacita'
          contributiva e del complessivo aumento delle entrate; 
                  b)     razionalizzazione     delle     agevolazioni
          contributive  al  fine  di  tutelare   le   zone   agricole
          effettivamente svantaggiate; 
                  c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno
          gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori
          di lavoro  e  dei  lavoratori  autonomi  ed  a  carico  dei
          lavoratori dipendenti ai  fini  dell'equiparazione  con  la
          contribuzione   dei   lavoratori   degli   altri    settori
          produttivi; per le aziende con processi produttivi di  tipo
          industriale  l'adeguamento  dovra'  essere  stabilito   con
          carattere di priorita' e  con  un  meccanismo  di  maggiore
          rapidita'; 
                  d) fiscalizzazione degli oneri  sociali  in  favore
          dei datori di lavoro, in coerenza con quella  prevista  per
          gli altri settori produttivi,  nella  considerazione  della
          specificita'   delle   aziende   a   piu'   alta   densita'
          occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e  5b
          del Regolamento (CEE)  n.  2052/88  del  Consiglio  del  24
          giugno 1988; 
                  e)   previsione   di   appositi   coefficienti   di
          rendimento e di riparametrazione ai fini  del  calcolo  del
          trattamento pensionistico, che per i lavoratori  dipendenti
          siano idonei a  garantire  rendimenti  pari  a  quelli  dei
          lavoratori subordinati degli altri settori produttivi; 
                  f)     considerazione      della      continuazione
          dell'attivita' lavorativa dopo  il  pensionamento  ai  fini
          della determinazione del trattamento medesimo; 
                  g) corrispondentemente alla generalizzazione  della
          disciplina    dei    trattamenti     di     disoccupazione,
          armonizzazione   della    disciplina    dell'accreditamento
          figurativo  connessa  ai  periodi  di   disoccupazione   in
          relazione  all'attivita'  lavorativa  prestata,   ai   fini
          dell'ottenimento dei requisiti contributivi  utili  per  la
          pensione di anzianita'; 
                  h) revisione,  ai  fini  della  determinazione  del
          diritto e della misura della pensione di  anzianita'  degli
          operai  agricoli  dipendenti,  del  numero  dei  contributi
          giornalieri utili per la determinazione della contribuzione
          giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in  ragione
          della peculiarita' dell'attivita' del settore. 
                25.  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  norme  volte  ad   assicurare,   a
          decorrere   dal   1°(gradi)   gennaio   1996,   la   tutela
          previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita'
          autonoma  di   libera   professione,   senza   vincolo   di
          subordinazione,   il   cui   esercizio    e'    subordinato
          all'iscrizione ad appositi albi o elenchi,  in  conformita'
          ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) previsione, avuto riguardo all'entita'  numerica
          degli interessati, della costituzione di forme autonome  di
          previdenza  obbligatoria,  con   riferimento   al   modello
          delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
          successive modificazioni ed integrazioni; 
                  b) definizione del regime previdenziale in analogia
          a quelli degli enti per i liberi professionisti di  cui  al
          predetto decreto legislativo, sentito  l'Ordine  o  l'Albo,
          con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni
          secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa
          delibera dei competenti  enti,  in  forme  obbligatorie  di
          previdenza gia' esistenti per categorie similari; 
                  c)   previsione,   comunque,   di   meccanismi   di
          finanziamento idonei a garantire  l'equilibrio  gestionale,
          anche con la partecipazione dei soggetti che  si  avvalgono
          delle predette attivita'; 
                  d)  assicurazione  dei  soggetti   appartenenti   a
          categorie per i quali non sia possibile procedere ai  sensi
          della lettera a)  alla  gestione  di  cui  ai  commi  26  e
          seguenti. 
                26. A decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio  1996,  sono
          tenuti  all'iscrizione   presso   una   apposita   Gestione
          separata,  presso  l'INPS,  e  finalizzata   all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
                27. I soggetti  tenuti  all'iscrizione  prevista  dal
          comma 26 comunicano all'INPS, entro  il  31  gennaio  1996,
          ovvero dalla data di inizio dell'attivita'  lavorativa,  se
          posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i  propri
          dati anagrafici, il numero di codice fiscale e  il  proprio
          domicilio. 
                28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
          23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,   che   corrispondono   compensi   comunque
          denominati anche sotto forma di partecipazione  agli  utili
          per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26  sono
          tenuti ad inoltrare all'INPS,  nei  termini  stabiliti  nel
          quarto comma dell'articolo 9  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una  copia  del
          modello  770-D,  con  esclusione  dei  dati   relativi   ai
          percettori dei redditi  di  lavoro  autonomo  indicati  nel
          comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                29. Il contributo alla Gestione separata  di  cui  al
          comma 26 e' dovuto nella  misura  percentuale  del  10  per
          cento  ed  e'  applicato  sul   reddito   delle   attivita'
          determinato  con  gli  stessi  criteri  stabiliti  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  quale
          risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi  e
          dagli    accertamenti     definitivi.     Hanno     diritto
          all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
          ciascun anno  solare  cui  si  riferisce  il  versamento  i
          soggetti che abbiano corrisposto un contributo  di  importo
          non inferiore a quello calcolato sul  minimale  di  reddito
          stabilito dall'articolo 1, comma 3, della  legge  2  agosto
          1990, n. 233, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
          mesi  di  assicurazione  da  accreditare  sono  ridotti  in
          proporzione alla somma versata.  I  contributi  come  sopra
          determinati  sono  attribuiti   temporalmente   dall'inizio
          dell'anno  solare  fino  a  concorrenza  di   dodici   mesi
          nell'anno.  Il  contributo  e'  adeguato  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale di  concerto
          con il Ministro del tesoro, sentito  l'organo  di  gestione
          come definito ai sensi del comma 32. 
                30. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
          finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre  1995,
          sono definiti le modalita' ed i termini per  il  versamento
          del contributo stesso,  prevedendo,  ove  coerente  con  la
          natura dell'attivita' soggetta al  contributo,  il  riparto
          del  medesimo  nella  misura   di   un   terzo   a   carico
          dell'iscritto e di  due  terzi  a  carico  del  committente
          dell'attivita'  espletata  ai  sensi  del  comma   26.   Se
          l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
          del  contributo   dovuto   per   l'anno   di   riferimento,
          l'eccedenza e' computata  in  diminuzione  dei  versamenti,
          anche  di  acconto,  dovuti  per  il  contributo   relativo
          all'anno   successivo,   ferma   restando    la    facolta'
          dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
          termine  previsto  per  il  pagamento  del  saldo  relativo
          all'anno cui il credito si riferisce. Per  i  soggetti  che
          non provvedono entro i termini stabiliti al  pagamento  dei
          contributi ovvero  vi  provvedono  in  misura  inferiore  a
          quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
          aggiuntive previste per  la  gestione  previdenziale  degli
          esercenti attivita' commerciali. 
                31. Ai soggetti tenuti  all'obbligo  contributivo  di
          cui ai commi 26 e seguenti si applicano  esclusivamente  le
          disposizioni in materia di requisiti di accesso  e  calcolo
          del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
          per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme  di
          previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. 
                32. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale di concerto con il Ministro del  tesoro,
          l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione  e  del
          rapporto assicurativo di cui ai  commi  26  e  seguenti  e'
          definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
          commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88,  al  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge  2  agosto
          1990, n. 233, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          secondo criteri di adeguamento alla  specifica  disciplina,
          anche in riferimento alla fase di prima applicazione.  Sono
          abrogate,  a  decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio  1994,  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  11,  12,  13,  14  e   15
          dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
                33.  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge,  norme  volte  ad  armonizzare   la
          disciplina della gestione "Mutualita' pensioni",  istituita
          in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389,  con  le
          disposizioni recate dalla  presente  legge  avuto  riguardo
          alle peculiarita' della specifica  forma  di  assicurazione
          sulla base dei seguenti principi: 
                  a) conferma della volontarieta' dell'accesso; 
                  b) applicazione del sistema contributivo; 
                  c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
          sensi dei commi  26  e  seguenti,  ivi  compreso  l'assetto
          autonomo della gestione  con  partecipazione  dei  soggetti
          iscritti all'organo di amministrazione.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
                «Art. 10 (Indennita' per i lavoratori stagionali  del
          turismo, degli stabilimenti  termali,  dello  spettacolo  e
          dello  sport).  -   1.   Ai   soggetti   gia'   beneficiari
          dell'indennita' di  cui  agli  articoli  15  e  15-bis  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  e'
          erogata una tantum un'ulteriore  indennita'  pari  a  2.400
          euro. 
                2. Ai lavoratori dipendenti  stagionali  del  settore
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
          in vigore del  presente  decreto,  che  abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di  rapporto
          di  lavoro  dipendente  ne'   di   Nuova   prestazione   di
          Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a  2.400   euro.   La
          medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai  lavoratori   in
          somministrazione, impiegati  presso  imprese  utilizzatrici
          operanti nel  settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti
          termali, che abbiano cessato involontariamente il  rapporto
          di lavoro nel periodo compreso  tra  il  1°(gradi)  gennaio
          2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto  e
          che abbiano svolto la  prestazione  lavorativa  per  almeno
          trenta giornate  nel  medesimo  periodo,  non  titolari  di
          pensione ne' di rapporto di lavoro dipendente ne' di  NASpI
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e  autonomi  che
          in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
          hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il
          loro rapporto  di  lavoro,  e'  riconosciuta  un'indennita'
          onnicomprensiva pari a 2.400 euro: 
                  a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
          somministrazione appartenenti a settori diversi  da  quelli
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
          in vigore del presente decreto  e  che  abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo; 
                  b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
          13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019
          e la data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di
          entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
          di  contratti  autonomi  occasionali   riconducibili   alle
          disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice  civile  e
          che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Gli
          stessi, per tali contratti,  devono  essere  gia'  iscritti
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  alla
          Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335,  con  accredito  nello  stesso
          arco temporale di almeno un contributo mensile; 
                  d) incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114, con reddito nell'anno 2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita  IVA
          attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
          altre forme previdenziali obbligatorie. 
                4. I soggetti  di  cui  al  comma  3,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                  a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
          esclusione del  contratto  di  lavoro  intermittente  senza
          diritto   all'indennita'   di   disponibilita'   ai   sensi
          dell'articolo 13,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81; 
                  b) titolari di pensione. 
                5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
          a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a  tempo  determinato
          del settore del turismo e  degli  stabilimenti  termali  in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: 
                  a)  titolarita'  nel  periodo   compreso   tra   il
          1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto di uno o piu' contratti di lavoro a  tempo
          determinato nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti
          termali,  di  durata  complessiva  pari  ad  almeno  trenta
          giornate; 
                  b)  titolarita'  nell'anno  2018  di  uno  o   piu'
          contratti di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel
          medesimo  settore  di  cui  alla  lettera  a),  di   durata
          complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
                  c) assenza di titolarita', alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, di pensione e di  rapporto  di
          lavoro dipendente. 
                6.  Ai  lavoratori   iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori dello spettacolo con  almeno  trenta  contributi
          giornalieri versati dal 1°(gradi) gennaio 2019 alla data di
          entrata in vigore del presente decreto al  medesimo  Fondo,
          con un reddito  riferito  all'anno  2019  non  superiore  a
          75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  diverso  dal
          contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
          e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  senza
          corresponsione dell'indennita'  di  disponibilita'  di  cui
          all'articolo  16  del  medesimo  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a  2.400   euro.   La
          medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
          al Fondo pensioni lavoratori dello  spettacolo  con  almeno
          sette contributi giornalieri versati dal 1°(gradi)  gennaio
          2019 alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
          con un reddito  riferito  all'anno  2019  non  superiore  a
          35.000 euro. 
                7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e  6  non
          sono tra loro  cumulabili  e  sono  invece  cumulabili  con
          l'assegno ordinario di invalidita' di  cui  alla  legge  12
          giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
          commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 30 aprile
          2021 tramite modello di domanda  predisposto  dal  medesimo
          Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite  dallo
          stesso. 
                8. Le indennita'  di  cui  ai  precedenti  commi  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel  limite
          di spesa complessivo di 897,6 milioni di  euro  per  l'anno
          2021. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal
          predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  7,  pari  a
          897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
          dell'articolo 42. 
                10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute  s.p.a.,
          nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno  2021,
          un'indennita' complessiva determinata ai  sensi  del  comma
          11, in favore dei  lavoratori  impiegati  con  rapporti  di
          collaborazione  presso  il  Comitato   olimpico   nazionale
          italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
          federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
          associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
          CONI  e  dal  CIP,  le  societa'  e  associazioni  sportive
          dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera
          m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  i  quali,  in  conseguenza  dell'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  hanno  cessato,  ridotto   o
          sospeso la  loro  attivita'.  Il  predetto  emolumento  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          non e' riconosciuto  ai  percettori  di  altro  reddito  da
          lavoro  e  del  reddito   di   cittadinanza   di   cui   al
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  del
          reddito di  emergenza  e  delle  prestazioni  di  cui  agli
          articoli 19, 20, 21, 22, 27,  28,  29,  30,  38  e  44  del
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'
          come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n.  176,  e  dal  presente  decreto.  Si  considerano
          reddito da  lavoro  che  esclude  il  diritto  a  percepire
          l'indennita'  i  redditi  da   lavoro   autonomo   di   cui
          all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente  e
          assimilati di cui agli articoli 49 e  50  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche' le pensioni di ogni genere e gli  assegni  ad  esse
          equiparati,  con  esclusione  dell'assegno   ordinario   di
          invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
                11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e'
          determinata come segue: 
                  a) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la  somma  di
          euro 3.600; 
                  b) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro  annui,  spetta  la
          somma di euro 2.400; 
                  c) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta  la  somma  di
          euro 1.200. 
                12. Ai fini di cui al comma 11, la societa'  Sport  e
          Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al
          momento della presentazione della domanda nella piattaforma
          informatica prevista dall'articolo  5  del  decreto  del  6
          aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          concerto con il Ministro per le politiche  giovanili  e  lo
          sport. 
                13. Ai fini dell'erogazione delle indennita'  di  cui
          ai  commi  10  e  11,  si  considerano  cessati   a   causa
          dell'emergenza epidemiologica anche  tutti  i  rapporti  di
          collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e
          non rinnovati. 
                14. La societa' Sport e  Salute  s.p.a.  provvede  al
          monitoraggio del rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
          primo  periodo  del  comma  10  e  comunica,  con   cadenza
          settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
          Governo competente in  materia  di  sport  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                15. Agli oneri derivanti dal comma  10  del  presente
          articolo, pari a 350 milioni di euro per  l'anno  2021,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 42.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   42,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 42 (Proroga indennita'  lavoratori  stagionali,
          turismo e spettacolo). - 1. Ai  soggetti  gia'  beneficiari
          dell'indennita' di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  e'
          erogata una tantum  un'ulteriore  indennita'  pari  a  euro
          1.600. 
                2. Ai lavoratori dipendenti  stagionali  del  settore
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
          in vigore del  presente  decreto,  che  abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di  rapporto
          di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, e' riconosciuta  un'indennita'
          onnicomprensiva pari a euro 1.600. La  medesima  indennita'
          e'  riconosciuta   ai   lavoratori   in   somministrazione,
          impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
          del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  che  abbiano
          cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
          compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
          in vigore del presente decreto  e  che  abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di  rapporto
          di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e  autonomi  che
          in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
          hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il
          loro rapporto  di  lavoro,  e'  riconosciuta  un'indennita'
          onnicomprensiva pari a 1.600 euro: 
                  a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
          somministrazione appartenenti a settori diversi  da  quelli
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata
          in vigore del presente decreto  e  che  abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo; 
                  b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
          13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019
          e la data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di
          entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
          di  contratti  autonomi  occasionali   riconducibili   alle
          disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice  civile  e
          che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Gli
          stessi, per tali contratti,  devono  essere  gia'  iscritti
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  alla
          Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335,  con  accredito  nello  stesso
          arco temporale di almeno un contributo mensile; 
                  d) incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114, con reddito nell'anno 2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita  IVA
          attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
          altre forme previdenziali obbligatorie. 
                4. I soggetti  di  cui  al  comma  3,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                  a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
          esclusione del  contratto  di  lavoro  intermittente  senza
          diritto   all'indennita'   di   disponibilita'   ai   sensi
          dell'articolo 13,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81; 
                  b) titolari di pensione. 
                5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
          a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a  tempo  determinato
          del settore del turismo e  degli  stabilimenti  termali  in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: 
                  a)  titolarita'  nel  periodo   compreso   tra   il
          1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto di uno o piu' contratti di lavoro a  tempo
          determinato nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti
          termali,  di  durata  complessiva  pari  ad  almeno  trenta
          giornate; 
                  b)  titolarita'  nell'anno  2018  di  uno  o   piu'
          contratti di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel
          medesimo  settore  di  cui  alla  lettera  a),  di   durata
          complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
                  c) assenza di titolarita', alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, di pensione e di  rapporto  di
          lavoro dipendente. 
                6.  Ai  lavoratori   iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori dello spettacolo con  almeno  trenta  contributi
          giornalieri versati dal 1°(gradi) gennaio 2019 alla data di
          entrata in vigore del presente decreto al  medesimo  Fondo,
          con un reddito  riferito  all'anno  2019  non  superiore  a
          75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  diverso  dal
          contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
          e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  senza
          corresponsione dell'indennita'  di  disponibilita'  di  cui
          all'articolo  16  del  medesimo  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a  1.600   euro.   La
          medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
          al Fondo pensioni lavoratori dello  spettacolo  con  almeno
          sette contributi giornalieri versati dal 1°(gradi)  gennaio
          2019 alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
          con un reddito  riferito  all'anno  2019  non  superiore  a
          35.000 euro. 
                7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e  6  non
          sono tra loro  cumulabili  e  sono  invece  cumulabili  con
          l'assegno ordinario di invalidita' di  cui  alla  legge  12
          giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
          commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 31 luglio
          2021 tramite modello di domanda  predisposto  dal  medesimo
          Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite  dallo
          stesso. 
                8. Le indennita' di  cui  ai  commi  da  1  a  7  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel  limite
          di spesa complessivo di 848  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal
          predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                8-bis. Non concorrono  alla  formazione  del  reddito
          imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi
          e le indennita' di qualsiasi natura,  anche  integrativi  o
          aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla  disciplina
          statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  base  a
          disposizioni di legge regionale o provinciale e  finanziati
          con oneri a carico dei rispettivi  bilanci,  in  favore  di
          lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
          da COVID-19  hanno  cessato,  ridotto  o  sospeso  la  loro
          attivita' o il loro rapporto di lavoro. 
                9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,
          comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
          41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  maggio
          2021, n. 69, e' incrementata di 167,4 milioni di  euro  per
          l'anno 2021. 
                10. Agli oneri derivanti dai commi  8  e  9,  pari  a
          1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
                  a) quanto a 70 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  186,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232; 
                  b) quanto a 70 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  203,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232; 
                  c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al
          fine di assicurare la compensazione  anche  in  termini  di
          indebitamento   netto   e   fabbisogno   delle    pubbliche
          amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6  milioni  di
          euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa  di  cui
          all'articolo 2, comma 8, primo periodo,  del  decreto-legge
          13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 maggio 2021, n. 61; 
                  d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno  2021,
          ai sensi dell'articolo 77.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   22,   del
          decreto-legge  9  agosto  2022,  n.115,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142
          (Misure urgenti in materia di  energia,  emergenza  idrica,
          politiche sociali e industriali): 
                «Art. 22 (Estensione ad altre categorie di lavoratori
          dell'indennita' una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del
          decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). - 1. L'indennita'  di
          cui all'articolo 31 del decreto-legge 17  maggio  2022,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2022, n.  91,  e'  riconosciuta  anche  ai  lavoratori  con
          rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e  che
          fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   predetto
          decreto-legge  n.  50  del  2022  non   hanno   beneficiato
          dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, poiche' interessati da eventi con
          copertura di contribuzione figurativa integrale  dall'INPS.
          L'indennita' e' riconosciuta, in  via  automatica,  per  il
          tramite dei datori di lavoro,  nella  retribuzione  erogata
          nel  mese  di  ottobre  2022,  previa   dichiarazione   del
          lavoratore di non aver beneficiato dell'indennita'  di  cui
          al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo  32
          del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato
          destinatario  di  eventi  con  copertura  di  contribuzione
          figurativa integrale dall'INPS fino alla data  indicata  al
          primo periodo. 
                2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50  del  2022
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro  il
          30  giugno  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
          decorrenza entro il 1°(gradi) luglio 2022»; 
                  b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura
          civile» sono inserite le seguenti: «e ai dottorandi e  agli
          assegnisti di ricerca»; 
                  c) al comma 12 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi: «La medesima indennita'  di  cui  al  comma  1  e'
          erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in  favore
          dei collaboratori sportivi che siano stati  beneficiari  di
          almeno una delle indennita' previste dall'articolo  96  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,
          dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14  agosto  2020,
          n. 104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
          ottobre 2020, n. 126, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis,
          comma  3,  del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n. 176, dall'articolo 10,  commi  da  10  a  15,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69   e
          dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita  a  Sport  e
          Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport  e  Salute
          S.p.A. e INPS si scambiano  tempestivamente  tutti  i  dati
          utili ad evitare  sovrapposizioni  di  pagamento  ai  sensi
          delle incompatibilita' disposte dal comma 20  del  presente
          articolo o,  comunque,  alla  piu'  corretta  e  tempestiva
          applicazione della misura. Le  risorse  non  utilizzate  da
          Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo  e
          terzo periodo sono versate dalla predetta  societa',  entro
          il  31  dicembre  2022,  all'entrata  del  bilancio   dello
          Stato.». 
                3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati  in
          complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui  8
          milioni di euro derivanti dal comma 1  e  51,2  milioni  di
          euro derivanti dal comma 2,  si  provvede,  quanto  a  30,3
          milioni di euro per l'anno  2022,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 120, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  e,
          quanto a 38 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  ai  sensi
          dell'articolo 43.». 
              - Si riporta il testo degli articoli da  13  a  18  del
          decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.   81(Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 13 (Definizione e casi  di  ricorso  al  lavoro
          intermittente). - 1. Il contratto di  lavoro  intermittente
          e' il contratto, anche a  tempo  determinato,  mediante  il
          quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore  di
          lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa  in
          modo  discontinuo  o  intermittente  secondo  le   esigenze
          individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
          alla possibilita' di svolgere  le  prestazioni  in  periodi
          predeterminati  nell'arco  della  settimana,  del  mese   o
          dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i  casi  di
          utilizzo del  lavoro  intermittente  sono  individuati  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
                2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in  ogni
          caso essere concluso con soggetti con meno di  24  anni  di
          eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte  entro
          il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni. 
                3. In ogni caso,  con  l'eccezione  dei  settori  del
          turismo, dei  pubblici  esercizi  e  dello  spettacolo,  il
          contratto di lavoro intermittente e' ammesso,  per  ciascun
          lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
          complessivamente non superiore a quattrocento  giornate  di
          effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In  caso  di
          superamento del predetto periodo il  relativo  rapporto  si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato. 
                4. Nei periodi in cui  non  ne  viene  utilizzata  la
          prestazione il lavoratore intermittente  non  matura  alcun
          trattamento  economico  e  normativo,   salvo   che   abbia
          garantito al datore di lavoro la propria  disponibilita'  a
          rispondere  alle  chiamate,  nel  qual  caso   gli   spetta
          l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. 
                5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
          applicazione ai rapporti di lavoro  alle  dipendenze  delle
          pubbliche amministrazioni.» 
                «Art. 14 (Divieti). - 1. E'  vietato  il  ricorso  al
          lavoro intermittente: 
                  a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
          il diritto di sciopero; 
                  b) presso  unita'  produttive  nelle  quali  si  e'
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi a norma degli articoli 4 e  24  della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  che  hanno  riguardato  lavoratori
          adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il  contratto
          di lavoro intermittente, ovvero  presso  unita'  produttive
          nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o  una
          riduzione  dell'orario  in  regime  di  cassa  integrazione
          guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle  mansioni
          cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
                  c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato  la
          valutazione dei rischi in applicazione della  normativa  di
          tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.» 
                «Art. 15 (Forma e comunicazioni). - 1.  Il  contratto
          di lavoro intermittente e' stipulato in  forma  scritta  ai
          fini  della  prova  e,  oltre  alle  informazioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26  maggio
          1997, n. 152, deve contenere i seguenti elementi: 
                  a) la natura  variabile  della  programmazione  del
          lavoro, durata  e  ipotesi,  oggettive  o  soggettive,  che
          consentono  la   stipulazione   del   contratto   a   norma
          dell'articolo 13; 
                  b) il luogo e  le  modalita'  della  disponibilita'
          eventualmente garantita dal lavoratore; 
                  c) il trattamento economico e  normativo  spettante
          al   lavoratore   per   la   prestazione   eseguita,    con
          l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite
          garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per  il
          lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite  nonche'  la
          relativa indennita' di disponibilita', ove prevista; 
                  d) le forme e le modalita' con  cui  il  datore  di
          lavoro  e'  legittimato  a  richiedere  l'esecuzione  della
          prestazione di lavoro e del relativo preavviso di  chiamata
          del lavoratore, nonche' le modalita' di  rilevazione  della
          prestazione; 
                  e) i  tempi  e  le  modalita'  di  pagamento  della
          retribuzione e dell'indennita' di disponibilita'; 
                  f) le misure di sicurezza necessarie  in  relazione
          al tipo di attivita' dedotta in contratto; 
                  g)  le  eventuali   fasce   orarie   e   i   giorni
          predeterminati in cui il lavoratore e' tenuto a svolgere le
          prestazioni lavorative. 
                2. Fatte salve  le  previsioni  piu'  favorevoli  dei
          contratti collettivi, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          informare con cadenza annuale le  rappresentanze  sindacali
          aziendali   o   la   rappresentanza   sindacale    unitaria
          sull'andamento  del  ricorso   al   contratto   di   lavoro
          intermittente. 
                3. Prima dell'inizio della prestazione  lavorativa  o
          di  un  ciclo  integrato  di  prestazioni  di  durata   non
          superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto  a
          comunicarne  la  durata  alla  direzione  territoriale  del
          lavoro competente per  territorio,  mediante  sms  o  posta
          elettronica. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al primo periodo,  nonche'  ulteriori  modalita'  di
          comunicazione in funzione dello sviluppo delle  tecnologie.
          In caso di violazione degli obblighi  di  cui  al  presente
          comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400  ad
          euro 2.400 in relazione a ciascun  lavoratore  per  cui  e'
          stata omessa la comunicazione. Non si applica la  procedura
          di diffida di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
          23 aprile 2004, n. 124.» 
                «Art. 16 (Indennita'  di  disponibilita').  -  1.  La
          misura   dell'indennita'   mensile    di    disponibilita',
          divisibile in quote orarie, e'  determinata  dai  contratti
          collettivi e non e' comunque inferiore all'importo  fissato
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale. 
                2. L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa  dal
          computo  di  ogni  istituto  di  legge   o   di   contratto
          collettivo. 
                3. L'indennita' di disponibilita' e'  assoggettata  a
          contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
          in  deroga  alla   normativa   in   materia   di   minimale
          contributivo. 
                4. In caso di malattia o  di  altro  evento  che  gli
          renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
          il lavoratore e' tenuto  a  informarne  tempestivamente  il
          datore di lavoro, specificando la durata  dell'impedimento,
          durante il quale non matura il  diritto  all'indennita'  di
          disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui  al
          periodo  precedente,  il  lavoratore   perde   il   diritto
          all'indennita' per un periodo  di  quindici  giorni,  salvo
          diversa previsione del contratto individuale. 
                5.  Il  rifiuto  ingiustificato  di  rispondere  alla
          chiamata  puo'  costituire  motivo   di   licenziamento   e
          comportare la restituzione della  quota  di  indennita'  di
          disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto. 
                6. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
          retribuzione convenzionale in  riferimento  alla  quale  il
          lavoratore  intermittente  puo'   versare   la   differenza
          contributiva  per  i  periodi  in  cui  ha  percepito   una
          retribuzione inferiore a  quella  convenzionale  ovvero  ha
          usufruito  dell'indennita'   di   disponibilita'   fino   a
          concorrenza del medesimo importo.» 
                «Art. 17 (Principio di non discriminazione). - 1.  Il
          lavoratore intermittente non deve ricevere, per  i  periodi
          lavorati e a parita' di  mansioni  svolte,  un  trattamento
          economico  e  normativo  complessivamente  meno  favorevole
          rispetto al lavoratore di pari livello. 
                2.   Il   trattamento    economico,    normativo    e
          previdenziale    del    lavoratore    intermittente,     e'
          riproporzionato in  ragione  della  prestazione  lavorativa
          effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
          l'importo  della  retribuzione  globale  e  delle   singole
          componenti di essa, nonche' delle ferie e  dei  trattamenti
          per  malattia  e  infortunio,  congedo  di   maternita'   e
          parentale.» 
                «Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
          Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di  fonte
          legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
          dei  dipendenti  del  datore  di  lavoro,   il   lavoratore
          intermittente e' computato  nell'organico  dell'impresa  in
          proporzione  all'orario  di  lavoro  effettivamente  svolto
          nell'arco di ciascun semestre.». 
              - Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.
          26(Disposizioni  urgenti   in   materia   di   reddito   di
          cittadinanza e di pensioni) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23. 
                
                
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre  1986,  n.917  (Testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986, n. 302, S.O.