Art. 21
Recupero delle prestazioni indebite
1. Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna
di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonche'
alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al
periodo di imposta 2019, e' avviato entro il 31 dicembre 2023.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412(Disposizioni in materia di finanza
pubblica):
«Art. 13 (Norme di interpretazione autentica). - 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la
sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del
quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
gia' conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le
fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del
Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di
carattere organizzativo e funzionale anche relative alla
tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da
parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del
recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non
oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988,
n. 93 (24), si interpreta nel senso che la salvaguardia
degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del
decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a
quelli adottati dal competente ente erogatore delle
prestazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti):
«Art. 35 (Personale degli enti di ricerca e altre
disposizioni in materia di lavoro e di biobanche). - 1.
Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma
76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente
dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno
2009.
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
soppresso.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' applicative delle disposizioni
di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2
del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di
garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del
personale cessato e di quello neo assunto, nella
definizione delle economie delle cessazioni non si tiene
conto del maturato economico.
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze
della CONI Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le
federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso
le stesse ai fini del loro funzionamento.
5. Nelle parole "esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67,
comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica.
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline associate ed agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto
dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e
6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di
euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal
2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi
dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere
sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi
dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A
decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a
1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del
medesimo fondo speciale di parte corrente, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione
delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate
al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito
dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.
Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali
sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive
modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione
il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso,
dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano
i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o
di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi
internazionali, o all'estero al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso
anno di riferimento della prestazione.
10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli
adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al
reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono
tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali
agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso
di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita'
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione
delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni
collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel
caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata
entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso.
11. - 13.
14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, previo accordo con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete
nazionale di banche per la conservazione di cordoni
ombelicali, e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine
sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo
stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture
pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23
della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo
del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il
Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.
15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,
e' abrogato.
16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «In tal caso, entro trenta giorni
dal rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di
carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di
soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva
nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in
ruolo, il dipendente e' collocato in posizione
immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il
militare e' sottoposto al giudizio della Commissione
superiore di avanzamento».».