Art. 4
Attuazione dell'Investimento 3.1 e riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 3.1, del PNRR, pari a 500.000.000,00 (cinquecento
milioni) di euro, sono ripartite come segue:
a) 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro per la
realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree
industriali dismesse;
b) 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione
dei «progetti bandiera» oggetto del protocollo di intesa tra il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della
transizione ecologica del 13 aprile 2022.
2. La disciplina delle modalita' e dei criteri generali per la
concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 3.1, del PNRR, da destinare ai «progetti bandiera» di
cui al comma 1, lettera b) e' demandata a un apposito decreto da
adottarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo n. 199 del 2021.
3. L'Allegato 1 ripartisce le risorse di cui al comma 1, lettera a)
per regioni e province autonome, tenuto conto di quanto segue:
a) le risorse sono ripartite tra le regioni e le province
autonome che hanno utilmente manifestato il proprio interesse in
riscontro all'avviso del Ministro della transizione ecologica del 15
dicembre 2021;
b) l'ammontare minimo di risorse assegnato a ciascuna regione e
provincia autonoma e' pari a 14.000.000,00 (quattordici milioni) di
euro;
c) l'ammontare massimo di risorse assegnato a ciascuna regione e
provincia autonoma e' pari a 40.000.000,00 (quaranta milioni) di
euro;
d) alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia e' destinata una quota complessivamente
pari al 50 per cento del contingente.
4. La ripartizione di cui all'Allegato 1 e' effettuata, inoltre,
sulla base della media pesata, per ogni regione o provincia autonoma,
dei seguenti parametri:
a) nella misura del 25 per cento delle risorse, con riferimento
alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto
all'energia elettrica totale consumata;
b) nella misura del 25 per cento delle risorse, con riferimento
al valore aggiunto nella produzione dell'industria manifatturiera;
c) nella misura del 50 per cento delle risorse, con riferimento
alla popolazione residente.
5. Qualora, al 30 giugno 2023, la dotazione finanziaria a
disposizione di una o piu' regioni o province autonome risulti in
tutto o in parte inutilizzata e, al contempo, la dotazione
finanziaria a disposizione di altre regioni o province autonome
risulti insufficiente per finanziare i progetti utilmente collocati
in graduatoria ai sensi dell'art. 7, con decreto del direttore
generale della Direzione incentivi energia del Ministero della
transizione ecologica si provvede alla redistribuzione delle risorse
residue, sulla base delle effettive esigenze derivanti dai progetti
utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di
risorse.