Art. 7
Modalita' per la concessione delle agevolazioni
per l'Investimento 3.1
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) sono
concesse sotto forma di sovvenzione diretta, con procedura valutativa
a graduatoria, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2014/651 della
Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero applicando il quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione C(2022)
5342 final della Commissione europea del 20 luglio 2022, secondo
quanto previsto ai sensi del comma 2, lettera i). Le agevolazioni di
cui al primo periodo sono concesse dalle regioni e dalle province
autonome, in qualita' di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1,
comma 4, lettera o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del direttore generale della Direzione
incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono
definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province
autonome in qualita' di soggetti attuatori, lo schema di bando tipo
per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle
province autonome che disciplina le modalita' tecnico-operative
finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente
decreto, nonche':
a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti
ammissibili di cui all'avviso del Ministro della transizione
ecologica del 15 dicembre 2021;
b) i requisiti di ammissibilita' degli interventi;
c) le modalita' di presentazione dei progetti e i criteri di
valutazione dei medesimi;
d) i costi ammissibili;
e) le modalita' di gestione finanziaria dei progetti, nonche' di
monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;
f) le modalita' di gestione delle varianti di progetto e di
revoca totale o parziale delle agevolazioni;
g) le modalita' per la disciplina dei rapporti tra il Ministero
della transizione ecologica e le regioni e le province autonome ai
sensi del presente decreto;
h) gli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari ovvero
soggetti attuatori esterni delle progettualita' ammesse a
finanziamento;
i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1, primo
periodo.
3. I criteri di valutazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 2
tengono conto, tra l'altro, delle modalita' di configurazione
dell'impianto di produzione di idrogeno in relazione al
dimensionamento dei componenti dello stesso, anche in termini di
costi di investimento sostenuti o di costi agevolabili e di capacita'
di produzione dell'impianto medesimo.
4. Resta in capo al Ministero della transizione ecologica, in
qualita' di titolare della Missione 2 Componente 2, Investimento 3.1,
del PNRR, il coordinamento e il controllo sull'attivita' svolta dai
soggetti attuatori, nonche' il monitoraggio periodico e continuo
circa l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6.