Art. 7 
 
           Modalita' per la concessione delle agevolazioni 
                       per l'Investimento 3.1 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4,  comma  1,  lettera  a)  sono
concesse sotto forma di sovvenzione diretta, con procedura valutativa
a graduatoria, nel rispetto del regolamento (UE)  n.  2014/651  della
Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero  applicando  il  quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla  comunicazione  C(2022)
5342 final della Commissione europea  del  20  luglio  2022,  secondo
quanto previsto ai sensi del comma 2, lettera i). Le agevolazioni  di
cui al primo periodo sono concesse dalle  regioni  e  dalle  province
autonome, in qualita' di soggetti attuatori  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, lettera  o),  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del direttore generale della  Direzione
incentivi energia del  Ministero  della  transizione  ecologica  sono
definiti gli  adempimenti  in  capo  alle  regioni  e  alle  province
autonome in qualita' di soggetti attuatori, lo schema di  bando  tipo
per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e  delle
province  autonome  che  disciplina  le  modalita'  tecnico-operative
finalizzate alla concessione delle agevolazioni di  cui  al  presente
decreto, nonche': 
    a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei  siti
ammissibili  di  cui  all'avviso  del  Ministro   della   transizione
ecologica del 15 dicembre 2021; 
    b) i requisiti di ammissibilita' degli interventi; 
    c) le modalita' di presentazione dei  progetti  e  i  criteri  di
valutazione dei medesimi; 
    d) i costi ammissibili; 
    e) le modalita' di gestione finanziaria dei progetti, nonche'  di
monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi; 
    f) le modalita' di gestione  delle  varianti  di  progetto  e  di
revoca totale o parziale delle agevolazioni; 
    g) le modalita' per la disciplina dei rapporti tra  il  Ministero
della transizione ecologica e le regioni e le  province  autonome  ai
sensi del presente decreto; 
    h)  gli  adempimenti  in  capo  ai  soggetti  beneficiari  ovvero
soggetti   attuatori   esterni   delle   progettualita'   ammesse   a
finanziamento; 
    i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del  comma  1,  primo
periodo. 
  3. I criteri di valutazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 2
tengono  conto,  tra  l'altro,  delle  modalita'  di   configurazione
dell'impianto   di   produzione   di   idrogeno   in   relazione   al
dimensionamento dei componenti dello  stesso,  anche  in  termini  di
costi di investimento sostenuti o di costi agevolabili e di capacita'
di produzione dell'impianto medesimo. 
  4. Resta in capo  al  Ministero  della  transizione  ecologica,  in
qualita' di titolare della Missione 2 Componente 2, Investimento 3.1,
del PNRR, il coordinamento e il controllo sull'attivita'  svolta  dai
soggetti attuatori, nonche'  il  monitoraggio  periodico  e  continuo
circa l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6.