Art. 7 Modalita' per la concessione delle agevolazioni per l'Investimento 3.1 1. Le agevolazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) sono concesse sotto forma di sovvenzione diretta, con procedura valutativa a graduatoria, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20 luglio 2022, secondo quanto previsto ai sensi del comma 2, lettera i). Le agevolazioni di cui al primo periodo sono concesse dalle regioni e dalle province autonome, in qualita' di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome in qualita' di soggetti attuatori, lo schema di bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalita' tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, nonche': a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all'avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021; b) i requisiti di ammissibilita' degli interventi; c) le modalita' di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi; d) i costi ammissibili; e) le modalita' di gestione finanziaria dei progetti, nonche' di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi; f) le modalita' di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni; g) le modalita' per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della transizione ecologica e le regioni e le province autonome ai sensi del presente decreto; h) gli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari ovvero soggetti attuatori esterni delle progettualita' ammesse a finanziamento; i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1, primo periodo. 3. I criteri di valutazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 2 tengono conto, tra l'altro, delle modalita' di configurazione dell'impianto di produzione di idrogeno in relazione al dimensionamento dei componenti dello stesso, anche in termini di costi di investimento sostenuti o di costi agevolabili e di capacita' di produzione dell'impianto medesimo. 4. Resta in capo al Ministero della transizione ecologica, in qualita' di titolare della Missione 2 Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, il coordinamento e il controllo sull'attivita' svolta dai soggetti attuatori, nonche' il monitoraggio periodico e continuo circa l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6.