Art. 10
Casi di deroga
1. L'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, commi 1, 2, 3 e 4,
puo' essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessita' e
urgenza o per ragioni di riservatezza, in particolare quando ricorre
almeno una delle seguenti condizioni:
a) eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, oppure
specifiche esigenze di tutela delle finalita' attribuite all'IVASS
dall'ordinamento, impongono la tempestiva adozione di atti di
regolazione;
b) la conoscenza dell'atto di regolazione prima della sua
adozione puo' compromettere il conseguimento delle sue finalita';
c) una fonte normativa superiore impone l'adozione di urgenza di
atti di regolazione oppure stabilisce un termine per la propria
attuazione che non consente l'applicazione degli articoli citati.
2. L'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 commi 1, 2, 3 e 4 e
dell'art. 9, puo' essere esclusa, in tutto o in parte, quando l'atto
di regolazione:
a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di
atti, anche non vincolanti, di altre Autorita' europee gia'
sottoposti a procedure di consultazione o AIR; oppure
b) e' di mero adeguamento ad atti di altre Autorita' direttamente
applicabili o vincolanti.
3. L'applicazione dell'art. 7 e' esclusa per gli atti di
regolazione, o parti di essi, quando non comportano costi addizionali
per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui
destinatari o sul sistema finanziario nel suo complesso, ove
pertinente.
4. L'IVASS fornisce motivazione sulla sussistenza di uno dei casi
di deroga di cui ai commi 1, 2 e 3.