Art. 10 
 
                           Casi di deroga 
 
  1. L'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, commi 1, 2,  3  e  4,
puo' essere esclusa, in tutto o in parte, in  casi  di  necessita'  e
urgenza o per ragioni di riservatezza, in particolare quando  ricorre
almeno una delle seguenti condizioni: 
    a) eccezionali mutamenti  delle  condizioni  di  mercato,  oppure
specifiche esigenze di tutela delle  finalita'  attribuite  all'IVASS
dall'ordinamento,  impongono  la  tempestiva  adozione  di  atti   di
regolazione; 
    b)  la  conoscenza  dell'atto  di  regolazione  prima  della  sua
adozione puo' compromettere il conseguimento delle sue finalita'; 
    c) una fonte normativa superiore impone l'adozione di urgenza  di
atti di regolazione oppure  stabilisce  un  termine  per  la  propria
attuazione che non consente l'applicazione degli articoli citati. 
  2. L'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 commi 1, 2, 3  e  4  e
dell'art. 9, puo' essere esclusa, in tutto o in parte, quando  l'atto
di regolazione: 
    a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto  di
atti,  anche  non  vincolanti,  di  altre  Autorita'   europee   gia'
sottoposti a procedure di consultazione o AIR; oppure 
    b) e' di mero adeguamento ad atti di altre Autorita' direttamente
applicabili o vincolanti. 
  3.  L'applicazione  dell'art.  7  e'  esclusa  per  gli   atti   di
regolazione, o parti di essi, quando non comportano costi addizionali
per i destinatari o, comunque, non hanno  impatti  significativi  sui
destinatari  o  sul  sistema  finanziario  nel  suo  complesso,   ove
pertinente. 
  4. L'IVASS fornisce motivazione sulla sussistenza di uno  dei  casi
di deroga di cui ai commi 1, 2 e 3.