Art. 4
Principi generali per la regolamentazione
1. L'IVASS, valutata la necessita' di intervenire attraverso atti
di regolazione, definisce gli obiettivi dell'intervento, individua i
relativi destinatari, effettua un'analisi sulle conseguenze della
regolamentazione e mette in atto procedure di consultazione,
motivando le scelte di regolazione e di vigilanza effettuate.
Nell'attivita' di regolazione l'IVASS tiene conto del principio di
proporzionalita', inteso come criterio di esercizio del potere
adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli
interessi dei destinatari.
2. Nel caso in cui l'adozione degli atti di regolazione derivi
dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni europee o della
legislazione nazionale, l'IVASS, nel rispetto dei principi di cui al
comma 1, puo' motivare le scelte di regolazione facendo riferimento
agli orientamenti emersi ed ai lavori condotti in sede
internazionale, europea o nazionale.