Art. 5 
 
                            Consultazione 
 
  1. L'IVASS mette in atto  procedure  di  consultazione  ispirate  a
principi di flessibilita' in ragione della natura e  della  rilevanza
della materia da regolamentare, che consentano di: 
    a) assicurare la trasparenza nel procedimento di  adozione  degli
atti regolatori verso i soggetti interessati, inclusi  gli  organismi
rappresentativi dei soggetti vigilati,  dei  prestatori  dei  servizi
assicurativi e finanziari e dei consumatori; 
    b)  acquisire  informazioni  ed  elementi  utili  anche  per   la
valutazione delle possibili scelte di regolazione; 
    c) valutare gli effetti della regolamentazione  sull'attivita'  e
sugli interessi dei soggetti destinatari dell'intervento. 
  2. La  consultazione  avviene  in  forma  pubblica  («consultazione
pubblica») mediante la pubblicazione sul sito internet dell'IVASS  di
un documento («documento di consultazione») che chiarisce il contesto
entro il quale si colloca l'atto di regolazione da adottare e le  sue
finalita'. In particolare, il documento di consultazione contiene: 
    a) le motivazioni delle ipotesi di atti di regolazione o dei loro
schemi; 
    b) le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi  oggetto  di
consultazione. In caso di pubblicazione  dello  schema  dell'atto  di
regolazione, l'IVASS indica specificamente le disposizioni oggetto di
consultazione; 
    c) l'AIR e la VIR eventualmente svolte; 
    d) le modalita' e i termini per la trasmissione dei commenti. 
  3. La consultazione puo' essere integrata, ove opportuno, da  altre
forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione. 
  4. Il termine di conclusione della consultazione e' individuato  in
ragione della  natura,  della  rilevanza,  della  complessita'  della
materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione  degli  atti
di regolazione. Salva  diversa  indicazione  fornita  dall'IVASS,  il
termine e' di sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della
consultazione. 
  5.  Qualora,  a  seguito  dell'esame  degli  esiti  della  pubblica
consultazione di  cui  all'art.  8,  si  renda  necessario  apportare
modifiche sostanziali allo schema dell'atto di  regolazione,  l'IVASS
effettua ulteriori consultazioni da  svolgersi  secondo  modalita'  e
termini stabiliti in base alla complessita' delle modifiche.