Art. 6
Partecipazione alla consultazione pubblica
1. I soggetti interessati che intendono partecipare alla
consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalita' e
i termini stabiliti dall'IVASS. I commenti indicano specificatamente
le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in
consultazione cui fanno riferimento e, se del caso, i risultati
dell'AIR o della VIR su cui e' basata la formulazione di tali
disposizioni.
2. L'IVASS puo' definire le modalita' con cui i soggetti
interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul
proprio sito internet.
3. I commenti ricevuti nell'ambito di una consultazione pubblica
sono pubblicati sul sito internet dell'IVASS.
4. Il soggetto interessato puo' chiedere, per motivate esigenze di
riservatezza, che i commenti trasmessi non siano pubblicati o siano
pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva dell'atto di
regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il soggetto
interessato chiede di omettere per la pubblicazione, l'IVASS rende
comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima.
5. I commenti di soggetti diversi dalle persone fisiche sono
trasmessi dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.