Art. 6 
 
             Partecipazione alla consultazione pubblica 
 
  1.  I  soggetti  interessati   che   intendono   partecipare   alla
consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalita'  e
i termini stabiliti dall'IVASS. I commenti indicano  specificatamente
le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in
consultazione cui fanno riferimento  e,  se  del  caso,  i  risultati
dell'AIR o della VIR  su  cui  e'  basata  la  formulazione  di  tali
disposizioni. 
  2.  L'IVASS  puo'  definire  le  modalita'  con  cui   i   soggetti
interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul
proprio sito internet. 
  3. I commenti ricevuti nell'ambito di  una  consultazione  pubblica
sono pubblicati sul sito internet dell'IVASS. 
  4. Il soggetto interessato puo' chiedere, per motivate esigenze  di
riservatezza, che i commenti trasmessi non siano pubblicati  o  siano
pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva  dell'atto  di
regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il  soggetto
interessato chiede di omettere per la  pubblicazione,  l'IVASS  rende
comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima. 
  5. I commenti  di  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche  sono
trasmessi dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.