Art. 8 
 
           Esito della consultazione e adozione dell'atto 
 
  1. L'IVASS valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo
se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti
di regolazione. Essi non comportano obbligo di riscontro specifico su
ogni singolo commento e non costituiscono vincolo per  l'istruttoria.
I commenti pervenuti successivamente alla scadenza del termine  della
consultazione non costituiscono oggetto di valutazione per l'adozione
degli atti di regolazione. 
  2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste  dalla  legge,
l'IVASS pubblica sul proprio sito internet gli  atti  di  regolazione
adottati, unitamente alla relativa relazione. 
  3. In occasione  della  pubblicazione  degli  atti  di  regolazione
sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente e comunque non
oltre sessanta giorni, l'IVASS da' conto, con apposito documento, che
puo'  essere  redatto  in  forma  sintetica,  della  valutazione  dei
commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti
di regolazione adottati («resoconto della consultazione»). 
  4. Il resoconto della consultazione puo' contenere l'AIR o  la  VIR
su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano
opportune alla luce dei commenti ricevuti. 
  5. L'IVASS  espone  le  motivazioni  delle  scelte  di  regolazione
effettuate.