Art. 8
Esito della consultazione e adozione dell'atto
1. L'IVASS valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo
se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti
di regolazione. Essi non comportano obbligo di riscontro specifico su
ogni singolo commento e non costituiscono vincolo per l'istruttoria.
I commenti pervenuti successivamente alla scadenza del termine della
consultazione non costituiscono oggetto di valutazione per l'adozione
degli atti di regolazione.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge,
l'IVASS pubblica sul proprio sito internet gli atti di regolazione
adottati, unitamente alla relativa relazione.
3. In occasione della pubblicazione degli atti di regolazione
sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente e comunque non
oltre sessanta giorni, l'IVASS da' conto, con apposito documento, che
puo' essere redatto in forma sintetica, della valutazione dei
commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti
di regolazione adottati («resoconto della consultazione»).
4. Il resoconto della consultazione puo' contenere l'AIR o la VIR
su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano
opportune alla luce dei commenti ricevuti.
5. L'IVASS espone le motivazioni delle scelte di regolazione
effettuate.