Art. 9 
 
              Revisione degli atti di regolazione e VIR 
 
  1. L'IVASS svolge di norma la VIR sugli atti di regolazione, o loro
parti, su cui e' stata svolta l'AIR. L'IVASS puo'  altresi'  svolgere
la  VIR  sugli  atti  di  regolazione,  o  loro  parti,  che  abbiano
determinato impatti significativi  sui  destinatari,  o  sul  sistema
finanziario nel suo complesso, o per i  quali  e'  stata  riscontrata
l'esistenza di criticita' in sede di attuazione. 
  2. L'IVASS rende pubblici i metodi e le  procedure  utilizzati  per
effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti
a livello nazionale e internazionale. 
  3.  Anche  alla  luce  dei  risultati  delle  VIR  svolte,  l'IVASS
individua, almeno ogni tre anni, le aree regolamentari da  sottoporre
a revisione.