Art. 9
Revisione degli atti di regolazione e VIR
1. L'IVASS svolge di norma la VIR sugli atti di regolazione, o loro
parti, su cui e' stata svolta l'AIR. L'IVASS puo' altresi' svolgere
la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, che abbiano
determinato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema
finanziario nel suo complesso, o per i quali e' stata riscontrata
l'esistenza di criticita' in sede di attuazione.
2. L'IVASS rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per
effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti
a livello nazionale e internazionale.
3. Anche alla luce dei risultati delle VIR svolte, l'IVASS
individua, almeno ogni tre anni, le aree regolamentari da sottoporre
a revisione.