Art. 10 
 
  Le  offerte  di  ogni  singolo  operatore  relative  alla   tranche
«ordinaria» devono pervenire, entro le ore 11 del  giorno  dell'asta,
esclusivamente  mediante  trasmissione  di  richiesta  telematica  da
indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale  interbancaria
con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. 
  Le offerte non pervenute entro tale termine non  vengono  prese  in
considerazione. 
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
Rete, trovano applicazione  le  specifiche  procedure  di  «recovery»
previste nella Convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.