Art. 10 Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche «ordinaria» devono pervenire, entro le ore 11 del giorno dell'asta, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Le offerte non pervenute entro tale termine non vengono prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete, trovano applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.