Art. 11 Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono eseguite le operazioni d'asta, tramite l'intervento di un rappresentante della Banca d'Italia, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo e' reso noto mediante comunicato stampa. In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalita' concordate dalle due istituzioni. Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato sono escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta. L'assegnazione dei titoli viene effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari. Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.