Art. 7 Possono partecipare all'asta gli operatori «Specialisti», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216/2009. Possono altresi' partecipare gli «Aspiranti specialisti» ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011. Sia gli «Specialisti» che gli «Aspiranti specialisti» partecipano in proprio e per conto terzi. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori «Specialisti» e gli operatori, notificati dal MEF, che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.