Art. 8 L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei titoli e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004, e successive modifiche ed aggiornamenti. La remunerazione per il servizio di acquisto e distribuzione dei titoli, nonche' di quotazione e scambio sul mercato secondario e per i rischi connessi a queste attivita', viene riconosciuta ai soli operatori «Specialisti» quale provvigione calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, esclusivamente nelle aste di cui al Titolo II (aste ordinarie), nonche' sulla base della prestazione ottenuta sul mercato secondario di riferimento valutata ai sensi del decreto dirigenziale «Criteri di valutazione degli specialisti» di anno in anno in vigore. Di conseguenza, considerato che la provvigione remunera anche l'attivita' di sottoscrizione delle aste, tali soggetti non potranno applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela. Detta provvigione viene corrisposta trimestralmente, per il tramite della Banca d'Italia, ed e' calcolata tenendo conto delle aste che regolano in ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, sulla base di una quota di sottoscrizione pari al 3% dell'ammontare totale emesso in ogni singola asta ordinaria o sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto se inferiore a detta quota. Al quarto trimestre la provvigione viene corrisposta sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto nelle aste che regolano nel corso dell'intero anno solare, fino ad una soglia del 5% dell'ammontare totale emesso in ogni singola asta ordinaria, al netto di quanto gia' corrisposto nei primi tre trimestri. Tale soglia e' ridotta al 4% per gli «Specialisti» il cui punteggio relativo alla prestazione da gennaio a novembre dell'anno di riferimento ottenuta sul mercato secondario di riferimento, ai sensi del decreto dirigenziale «Criteri di valutazione degli Specialisti» in vigore di anno in anno, risulta inferiore di oltre 2/3 rispetto alla media dei punteggi ottenuti da tutti gli «Specialisti» relativamente alla loro prestazione sul mercato secondario di riferimento. La misura percentuale della provvigione dovuta per la sottoscrizione delle aste viene definita nei rispettivi decreti di emissione. Per la determinazione di tale misura, si fa riferimento alla vita residua dei titoli. L'ammontare della provvigione e' scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fa carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.