Art. 9 Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro per i CCTeu, i BTP e i BTP€i, e di un millesimo di euro per i CTZ; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1 dei rispettivi decreti di emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo. Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non vengono prese in considerazione.