Art. 9 
 
  Le offerte degli operatori, fino ad un massimo  di  cinque,  devono
contenere l'indicazione dell'importo dei  buoni  che  essi  intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. 
  I prezzi indicati dagli operatori  devono  variare  di  un  importo
minimo di un centesimo di euro per i CCTeu, i BTP e i BTP€i, e di  un
millesimo di euro per i CTZ; eventuali variazioni di importo  diverso
vengono arrotondate per eccesso. 
  Ciascuna offerta non  deve  essere  inferiore  a  500.000  euro  di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono
prese in considerazione. 
  Ciascuna offerta non  deve  essere  superiore  all'importo  massimo
indicato nell'art. 1 dei rispettivi decreti di  emissione;  eventuali
offerte  di  ammontare  superiore  verranno  accettate  limitatamente
all'importo medesimo. 
  Eventuali offerte di ammontare  non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. 
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da versare in regolamento dei titoli in emissione non  vengono  prese
in considerazione.