Art. 14 
 
Disposizioni  in  materia  di  inammissibilita'  delle   domande   di
  protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale  della  Corte  di
  giustizia  dell'Unione  europea  nelle  cause   riunite   C-297/17,
  C-318/17 e C-319/17. 
 
  1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «il richiedente e'  stato  riconosciuto  rifugiato»
sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente e' stato riconosciuto
lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»; 
    b) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e»  sono  inserite  le
seguenti: «lo stesso». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'art.  29  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25,  recante  attuazione  della  direttiva
          2005/85/CE recante norme minime per le procedure  applicate
          negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della
          revoca dello status di rifugiato, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 16 febbraio  2008,  n.  40,  come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 29 (Casi di inammissibilita' della domanda).  -
          1. La Commissione territoriale  dichiara  inammissibile  la
          domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: 
                  a) al richiedente e' stato riconosciuto  lo  status
          di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria  da  uno
          Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e  lo  stesso
          possa ancora avvalersi di tale protezione; 
                  b) il richiedente  ha  reiterato  identica  domanda
          dopo che sia stata  presa  una  decisione  da  parte  della
          Commissione stessa senza addurre nuovi elementi  in  merito
          alle sue condizioni personali o  alla  situazione  del  suo
          Paese di origine. 
                1-bis. Nei casi di cui al  comma  1,  la  domanda  e'
          sottoposta ad esame preliminare  da  parte  del  Presidente
          della Commissione, diretto ad accertare se emergono o  sono
          stati addotti, da parte del  richiedente,  nuovi  elementi,
          rilevanti  ai  fini  del  riconoscimento  della  protezione
          internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a),
          il Presidente della Commissione procede anche all'audizione
          del   richiedente   sui   motivi   addotti    a    sostegno
          dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico.».