Art. 15 
 
Disposizioni in materia  di  validita'  e  rinnovo  del  permesso  di
  soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo.  Attuazione  della
  direttiva n. 2003/109/CE  del  Consiglio,  del  25  novembre  2003,
  relativa allo  status  dei  cittadini  di  paesi  terzi  che  siano
  soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del
  Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2017,  che
  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1030/2002  del  Consiglio  che
  istituisce  un  modello  uniforme  per  i  permessi  di   soggiorno
  rilasciati a cittadini di paesi terzi. 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «e' a tempo indeterminato ed  e'  rilasciato  entro
novanta giorni  dalla  richiesta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«attesta il riconoscimento  permanente  del  relativo  status,  fatto
salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  e'  rilasciato  entro
novanta giorni dalla richiesta, e' valido per dieci  anni  e,  previa
presentazione della relativa domanda corredata di  nuove  fotografie,
e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di eta'
inferiore agli anni diciotto la validita' del permesso  di  soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo e' di cinque anni.  Il  permesso
di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  in  corso  di
validita' costituisce documento di identificazione personale ai sensi
dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  d),  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445». 
  2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo  periodo
rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in  vigore  della
presente legge non e' piu' valido  per  l'attestazione  del  regolare
soggiorno nel territorio dello Stato. 
  3. Al titolare dello status di soggiornante di lungo  periodo  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  il  permesso  di
soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  come  da  ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, e' concesso  a  seguito
della prima  richiesta  avanzata  ai  fini  dell'aggiornamento  delle
informazioni trascritte ovvero della fotografia. 
  4. Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 15: 
              -  La  direttiva  2003/109/CE  del  Consiglio,  del  25
          novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di  paesi
          terzi  che  siano  soggiornanti  di   lungo   periodo,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 23 gennaio 2004 L 16/44. 
              - Il regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  25  ottobre  2017,  che  modifica  il
          regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che  istituisce
          un modello uniforme per i permessi di soggiorno  rilasciati
          a cittadini di paesi terzi), e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          del 1° novembre 2017 L 286/9. 
              -  Il  testo  dell'art.  9,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  recante  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998,  n.
          191, Supplemento Ordinario n. 139,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
          lungo periodo). - Omissis. 
                2. Il permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo  attesta  il  riconoscimento  permanente  del
          relativo status, fatto  salvo  quanto  previsto  dai  commi
          4-bis, 7, 10 e 10-bis. Il  permesso  di  soggiorno  UE  per
          soggiornanti di lungo periodo e' rilasciato  entro  novanta
          giorni dalla richiesta, e' va-lido per dieci anni e, previa
          presentazione della relativa  domanda  corredata  di  nuove
          fotografie, e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per
          gli stranieri di  eta'  inferiore  agli  anni  diciotto  la
          validita' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo periodo e' di cinque anni. Il permesso  di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di  validita'
          costituisce documento di identificazione personale ai sensi
          dell'art. 1, comma 1, lettera d),  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documenta-zione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.». 
              - Il testo dell'art.  17  del  Decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31/08/1999, n.  394,  recante  regolamento
          recante  norme  di  attuazione  del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, a  norma  dell'art.
          1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  novembre  1999,  n.
          258, S.O., abrogato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Articolo 17  (Rilascio  e  rinnovo  della  carta  di
          soggiorno). - 1. La carta di soggiorno e' rilasciata  entro
          90  giorni  dalla  richiesta,  previo  accertamento   delle
          condizioni richieste dal testo unico. 
                2. (abrogato)»