Art. 19 Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033. 1. All'articolo 615-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»; b) al secondo comma, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del» sono sostituite dalla seguente: «al»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici». 2. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «si procura» sono sostituite dalle seguenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole: «mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle seguenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o installa»; b) alla rubrica, la parola: «Diffusione» e' sostituita dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva». 3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»; b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni». 4. All'articolo 617-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche». 5. All'articolo 617-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»; b) al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni». 6. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «installa apparecchiature atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».
Note all'art. 19: - La direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2013 L 218/8. - Il testo degli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-quater e 617-quinquies del codice penale, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 615-quater (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-quater.» «Art. 615-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.» «Art. 617 (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). - Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da tre a otto anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.» «Art. 617-bis (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). - Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.» «Art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da tre a otto anni se il fatto e' commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita'; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.» «Art. 617-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, pro-duce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.».