Art. 19 
 
Disposizioni per  l'adeguamento  alla  direttiva  n.  2013/40/UE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  agosto  2013,  relativa
  agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la
  decisione  quadro  2005/  222/GAI  del  Consiglio.   Procedura   di
  infrazione n. 2019/2033. 
 
  1. All'articolo 615-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «si procura,  riproduce,  diffonde,
comunica o consegna» sono sostituite  dalle  seguenti:  «si  procura,
detiene, produce, riproduce, diffonde, importa,  comunica,  consegna,
mette in altro modo a disposizione  di  altri  o  installa  apparati,
strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole:  «sino  ad
un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»; 
    b) al  secondo  comma,  la  parola:  «due»  e'  sostituita  dalla
seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del» sono  sostituite
dalla seguente: «al»; 
    c)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Detenzione,
diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri
mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici». 
  2. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) le  parole:  «si  procura»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«abusivamente  si  procura,  detiene,»  e   le   parole:   «mette   a
disposizione di altri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «mette  in
altro modo a disposizione di altri o installa»; 
    b) alla rubrica, la  parola:  «Diffusione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva». 
  3. All'articolo 617 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»; 
    b) al terzo comma,  le  parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni». 
  4.  All'articolo  617-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge,  al  fine  di
prendere cognizione di  una  comunicazione  o  di  una  conversazione
telefonica o telegrafica tra altre  persone  o  comunque  a  lui  non
diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene,
produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna,  mette  in
altro modo a disposizione di altri o installa apparati,  strumenti  o
parti di apparati o di strumenti idonei a  intercettare,  impedire  o
interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche
tra altre persone, e' punito con  la  reclusione  da  uno  a  quattro
anni»; 
    b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Detenzione,
diffusione e installazione abusiva  di  apparecchiature  e  di  altri
mezzi atti a intercettare, impedire o  interrompere  comunicazioni  o
conversazioni telegrafiche o telefoniche». 
  5. All'articolo 617-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»; 
    b) al quarto comma, alinea, le parole: «da  uno  a  cinque  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni». 
  6. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le  parole:  «installa  apparecchiature  atte»
sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   fine   di   intercettare
comunicazioni relative ad  un  sistema  informatico  o  telematico  o
intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o  interromperle,
si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica,
consegna, mette in altro modo a  disposizione  di  altri  o  installa
apparecchiature, programmi,  codici,  parole  chiave  o  altri  mezzi
atti»; 
    b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Detenzione,
diffusione e installazione abusiva  di  apparecchiature  e  di  altri
mezzi atti a  intercettare,  impedire  o  interrompere  comunicazioni
informatiche o telematiche». 
 
          Note all'art. 19: 
              - La direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  12  agosto  2013,  relativa  agli  attacchi
          contro i sistemi  di  informazione  e  che  sostituisce  la
          decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 14 agosto 2013 L 218/8. 
              - Il testo degli  articoli  615-quater,  615-quinquies,
          617, 617-bis, 617-quater e 617-quinquies del codice penale,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art.   615-quater    (Detenzione,    diffusione    e
          installazione abusiva di apparecchiature,  codici  e  altri
          mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici).
          - Chiunque, al fine di  procurare  a  se'  o  ad  altri  un
          profitto o di arrecare ad altri un danno,  abusivamente  si
          procura, detiene, produce,  riproduce,  diffonde,  importa,
          comunica, consegna, mette in altro modo a  disposizione  di
          altri o installa apparati, strumenti, parti di  apparati  o
          di strumenti, codici, parole chiave o  altri  mezzi  idonei
          all'accesso  ad  un  sistema  informatico   o   telematico,
          protetto  da  misure  di  sicurezza,  o  comunque  fornisce
          indicazioni o  istruzioni  idonee  al  predetto  scopo,  e'
          punito con la reclusione sino a due anni  e  con  la  multa
          sino a euro 5.164. 
                La pena e' della reclusione da uno a tre anni e della
          multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre  taluna  delle
          circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-quater.» 
                «Art.   615-quinquies   (Detenzione,   diffusione   e
          installazione abusiva  di  apparecchiature,  dispositivi  o
          programmi informatici diretti a danneggiare o  interrompere
          un sistema informatico  o  telematico).  -  Chiunque,  allo
          scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o
          telematico, le informazioni, i dati o i programmi  in  esso
          contenuti  o  ad  esso  pertinenti   ovvero   di   favorire
          l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del  suo
          funzionamento, abusivamente si procura,  detiene,  produce,
          riproduce,  importa,  diffonde,   comunica,   consegna   o,
          comunque, mette in altro modo a  disposizione  di  altri  o
          installa   apparecchiature,   dispositivi    o    programmi
          informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni  e
          con la multa sino a euro 10.329.» 
                «Art. 617  (Cognizione,  interruzione  o  impedimento
          illeciti di comunicazioni o  conversazioni  telegrafiche  o
          telefoniche).   -   Chiunque,   fraudolentemente,    prende
          cognizione di una comunicazione  o  di  una  conversazione,
          telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque  a
          lui non dirette, ovvero le interrompe  o  le  impedisce  e'
          punito con la reclusione da un anno e  sei  mesi  a  cinque
          anni. 
                Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  la
          stessa  pena  si  applica  a  chiunque   rivela,   mediante
          qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o  in
          parte,   il   contenuto   delle   comunicazioni   o   delle
          conversazioni  indicate  nella  prima   parte   di   questo
          articolo. 
                I delitti  sono  punibili  a  querela  della  persona
          offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la  pena  e'  della
          reclusione da tre a otto anni se il fatto  e'  commesso  in
          danno di un pubblico ufficiale o di  un  incaricato  di  un
          pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o
          del servizio, ovvero da  un  pubblico  ufficiale  o  da  un
          incaricato di un pubblico servizio con abuso dei  poteri  o
          con  violazione  dei  doveri  inerenti  alla   funzione   o
          servizio,  o  da  chi  esercita   anche   abusivamente   la
          professione di investigatore privato.» 
                «Art. 617-bis (Detenzione, diffusione e installazione
          abusiva  di  apparecchiature  e  di  altri  mezzi  atti   a
          intercettare,  impedire  o  interrompere  comunicazioni   o
          conversazioni  telegrafiche  o  telefoniche).  -  Chiunque,
          fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di  prendere
          cognizione di una  comunicazione  o  di  una  conversazione
          telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui
          non diretta, ovvero di impedirla  o  di  interromperla,  si
          procura, detiene, produce,  riproduce,  diffonde,  importa,
          comunica, consegna, mette in altro modo a  disposizione  di
          altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati  o
          di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere
          comunicazioni o conversazioni  telefoniche  o  telegrafiche
          tra altre persone, e' punito con la  reclusione  da  uno  a
          quattro anni. 
                La pena e' della reclusione da uno a cinque  anni  se
          il fatto e' commesso in  danno  di  un  pubblico  ufficiale
          nell'esercizio o a causa delle sue funzioni  ovvero  da  un
          pubblico ufficiale  o  da  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio con abuso dei poteri o con violazione  dei  doveri
          inerenti alla funzione o servizio o da chi  esercita  anche
          abusivamente la professione di investigatore privato.» 
                «Art.  617-quater  (Intercettazione,  impedimento   o
          interruzione  illecita  di  comunicazioni  informatiche   o
          telematiche).  -   Chiunque   fraudolentemente   intercetta
          comunicazioni  relative  ad  un   sistema   informatico   o
          telematico o intercorrenti  tra  piu'  sistemi,  ovvero  le
          impedisce o le interrompe, e' punito con la  reclusione  da
          un anno e sei mesi a cinque anni. 
                Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  la
          stessa  pena  si  applica  a  chiunque   rivela,   mediante
          qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o  in
          parte, il contenuto delle comunicazioni  di  cui  al  primo
          comma. 
                I delitti di  cui  ai  commi  primo  e  secondo  sono
          punibili a querela della persona offesa. 
                Tuttavia si procede d'ufficio  e  la  pena  e'  della
          reclusione da tre a otto anni se il fatto e' commesso: 
                  1) in danno di un sistema informatico o  telematico
          utilizzato dallo Stato  o  da  altro  ente  pubblico  o  da
          impresa  esercente   servizi   pubblici   o   di   pubblica
          necessita'; 
                  2) da un pubblico ufficiale o da un  incaricato  di
          un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione
          dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con
          abuso della qualita' di operatore del sistema; 
                  3)  da   chi   esercita   anche   abusivamente   la
          professione di investigatore privato.» 
                «Art.   617-quinquies   (Detenzione,   diffusione   e
          installazione abusiva di apparecchiature e di  altri  mezzi
          atti a intercettare, impedire o interrompere  comunicazioni
          informatiche o telematiche). -  Chiunque,  fuori  dai  casi
          consentiti   dalla   legge,   al   fine   di   intercettare
          comunicazioni  relative  ad  un   sistema   informatico   o
          telematico o intercorrenti  tra  piu'  sistemi,  ovvero  di
          impedirle o interromperle, si procura,  detiene,  pro-duce,
          riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette  in
          altro   modo   a   disposizione   di   altri   o   installa
          apparecchiature, programmi, codici, parole chiave  o  altri
          mezzi  atti  ad  intercettare,  impedire   o   interrompere
          comunicazioni  relative  ad  un   sistema   informatico   o
          telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito
          con la reclusione da uno a quattro anni. 
                La pena e' della reclusione da uno a cinque anni  nei
          casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.».